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Document 62016CN0009

    Causa C-9/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Kehl (Germania) il 7 gennaio 2016 — Procedimento penale a carico di A

    GU C 136 del 18.4.2016, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    18.4.2016   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 136/8


    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Kehl (Germania) il 7 gennaio 2016 — Procedimento penale a carico di A

    (Causa C-9/16)

    (2016/C 136/13)

    Lingua processuale: il tedesco

    Giudice del rinvio

    Amtsgericht Kehl

    Imputato nella causa principale

    A

    Altra parte nel procedimento: Staatsanwaltschaft Offenburg

    Questioni pregiudiziali

    1)

    Se gli articoli 67, paragrafo 2, TFUE e 20 e 21 del regolamento n. 562/2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (1), o ulteriori disposizioni dell’Unione europea in materia, debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale che concede alle autorità di polizia dello Stato membro interessato, allo scopo di impedire o vietare ingressi illegali nel territorio sovrano di tale Stato membro o di prevenire determinati reati contro la sicurezza delle frontiere nonché quelli volti a ostacolare l’esercizio dei controlli di frontiera o compiuti all’atto dell’attraversamento delle frontiere, la facoltà di accertare sul suo territorio, entro una fascia di 30 km lungo il confine dello Stato membro in questione con gli Stati contraenti della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen (2) del 14 giugno 1985, l’identità di qualsiasi persona, indipendentemente dal comportamento della stessa e dalla presenza di particolari circostanze, senza con ciò procedere, ai sensi degli articoli 23 e segg. del codice frontiere Schengen, al ripristino temporaneo del controllo di frontiera alla frontiera interna interessata.

    2)

    Se gli articoli 67, paragrafo 2, TFUE e 20 e 21 del regolamento n. 562/2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), o ulteriori disposizioni dell’Unione europea in materia, debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale che concede alle autorità di polizia dello Stato membro interessato, allo scopo di impedire o vietare ingressi illegali nel territorio sovrano di tale Stato membro a bordo dei treni e attraverso l’area degli impianti ferroviari appartenenti alle ferrovie dello Stato membro in questione, la facoltà di fermare per breve tempo e di interrogare qualsiasi persona, nonché di esigere la presentazione a fini di controllo dei documenti di identità o dei documenti che consentono di attraversare la frontiera, e di ispezionare i bagagli, allorché in base alla situazione o all’esperienza della polizia di frontiera si presuma che questi treni o impianti ferroviari vengano utilizzati per l’ingresso illegale e tale ingresso avvenga da uno Stato contraente della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen del 14 giugno 1985, senza con ciò procedere, ai sensi degli articoli 23 e segg. del codice frontiere Schengen, al ripristino temporaneo del controllo di frontiera alla frontiera interna interessata.


    (1)  Regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 105, pag. 1).

    (2)  Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni del 19 giugno 1990 (GU L 239, pag 19).


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