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Document 62016TN0072

    Causa T-72/16: Ricorso proposto il 15 febbraio 2016 — BBY Solutions/EUIPO — Worldwide Sales Corporation España (BEST BUY mobile)

    GU C 118 del 4.4.2016, p. 37–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    4.4.2016   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 118/37


    Ricorso proposto il 15 febbraio 2016 — BBY Solutions/EUIPO — Worldwide Sales Corporation España (BEST BUY mobile)

    (Causa T-72/16)

    (2016/C 118/43)

    Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

    Parti

    Ricorrente: BBY Solutions, Inc. (Minneapolis, Stati Uniti) (rappresentante: A. Poulter, Solicitor)

    Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

    Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Worldwide Sales Corporation España, SL (Sant Vicenç dels Horts, Spagna)

    Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

    Richiedente: la ricorrente

    Marchio controverso interessato: il marchio figurativo dell’Unione europea contenente gli elementi verbali «BEST BUY mobile» — Domanda di registrazione n. 7 213 424

    Procedimento dinanzi all’EUIPO: opposizione

    Decisione impugnata: la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO, del 1o dicembre 2015, nel procedimento R 53/2015-2

    Conclusioni

    La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    annullare la decisione impugnata;

    annullare la decisione della divisione di opposizione, del 6 novembre 2014, nel procedimento di opposizione n. B 1485137;

    accogliere la domanda di registrazione del marchio comunitario n. 007213424;

    condannare l’EUIPO alle proprie spese e a quelle della ricorrente.

    Motivi invocati

    La commissione ha violato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 valutando erroneamente gli elementi dominanti e distintivi dei marchi;

    La commissione ha violato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 valutando erroneamente l’impressione generale suscitata dai marchi,

    La commissione ha violato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 valutando erroneamente l’identità dei servizi di cui ai marchi, e

    La commissione ha violato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 ritenendo erroneamente che vi fosse un rischio di confusione tra il marchio anteriore dell’opponente e il marchio della ricorrente.


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