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Document 62016CN0058

    Causa C-58/16: Ricorso proposto il 1° febbraio 2016 — Commissione europea/Repubblica federale di Germania

    GU C 118 del 4.4.2016, p. 13–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    4.4.2016   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 118/13


    Ricorso proposto il 1o febbraio 2016 — Commissione europea/Repubblica federale di Germania

    (Causa C-58/16)

    (2016/C 118/16)

    Lingua processuale: il tedesco

    Parti

    Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: W. Mölls e L. Nicolae, agenti)

    Convenuta: Repubblica federale di Germania

    Conclusioni della ricorrente

    La ricorrente chiede che la Corte voglia:

    dichiarare che la Repubblica federale di Germania, avendo omesso di garantire, riguardo all’insieme dei porti situati nel Land Renania settentrionale-Vestfalia, che fossero definiti i confini del porto e che fossero approvate le valutazioni di sicurezza e i piani di sicurezza portuale, nonché un agente di sicurezza, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 2, paragrafo 3, 6, 7 e 9 della direttiva 2005/65/CE (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa al miglioramento della sicurezza dei porti;

    condannare la Repubblica federale di Germania alle spese.

    Motivi e principali argomenti

    In base all’articolo 6 della direttiva 2005/65/CE, gli Stati membri devono garantire, per ciascun porto rientrante nell’ambito di applicazione di tale direttiva, che sia effettuata una valutazione di sicurezza e che questa sia approvata dallo Stato membro interessato. Tali valutazioni di sicurezza, secondo l’allegato I alla direttiva, devono comprendere l’individuazione di tutte le zone pertinenti per la sicurezza del porto, in particolare dei confini del porto.

    Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3, gli Stati membri individuano i confini di ciascun porto, tenendo in debito conto le informazioni contenute nella valutazione di sicurezza del porto. Il paragrafo 4 riguarda il caso in cui i confini di un impianto portuale ai sensi del regolamento (CE) n. 725/2004 (2) inglobino tutto il porto.

    Dall’ispezione condotta nel 2013 sarebbe emerso che per almeno 11 dei porti del Land Renania settentrionale-Vestfalia soggetti alla direttiva 2005/65/CE non sarebbero state effettuate le valutazioni di sicurezza. Dai successivi scambi di corrispondenza risulterebbe che tale situazione è rimasta a tutt’oggi invariata.

    Per almeno lo stesso numero di porti sopraindicato, non sarebbero stati neanche definiti i relativi confini, dato che tale definizione si basa a sua volta sulla valutazione di sicurezza, come dianzi affermato.

    Di conseguenza, è pacifico che la Germania non ha correttamente applicato gli articoli 2, paragrafo 3, e 6 della direttiva 2005/65/CE.

    A norma dell’articolo 7 della direttiva 2005/65/CE, gli Stati membri devono garantire, per ciascun porto rientrante nell’ambito di applicazione della direttiva, che sia elaborato un piano di sicurezza e che quest’ultimo sia approvato dallo Stato membro interessato.

    Le autorità tedesche, nella loro lettera del 21 agosto 2013, hanno riconosciuto il fatto che per 11 dei porti situati nel Land Renania settentrionale-Vestfalia soggetti alla direttiva non sarebbe stato predisposto alcun piano di sicurezza. Dai successivi scambi di corrispondenza risulterebbe che tale situazione è a tutt’oggi rimasta invariata.

    Di conseguenza, è pacifico che la Germania non ha correttamente applicato l’articolo 7 della direttiva 2005/65/CE.

    In base all’articolo 9 della direttiva 2005/65/CE, per ogni porto contemplato da quest’ultima, è approvato un agente di sicurezza del porto.

    Le autorità tedesche, nella loro lettera del 21 agosto 2013, hanno riconosciuto il fatto che nessuno di tali agenti sarebbe stato impiegato in diversi porti situati nel Land Renania settentrionale-Vestfalia soggetti alla direttiva. Dai successivi scambi di corrispondenza emerge che tale situazione è rimasta a tutt‘oggi invariata.

    Pertanto, è pacifico che la Germania non ha correttamente applicato l’articolo 9 della direttiva 2005/65/CE.


    (1)  GU L 310, pag. 28.

    (2)  GU L 129, pag. 6.


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