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Document 62015CN0685
Case C-685/15: Request for a preliminary ruling from the Landesverwaltungsgericht Oberösterreich (Austria) lodged on 18 December 2015 — Online Games Handels GmbH and Others v Landespolizeidirektion Oberösterreich
Causa C-685/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesverwaltungsgericht Oberösterreich (Austria) il 18 dicembre 2015 — Online Games Handels GmbH, Frank Breuer e a./Landespolizeidirektion Oberösterreich
Causa C-685/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesverwaltungsgericht Oberösterreich (Austria) il 18 dicembre 2015 — Online Games Handels GmbH, Frank Breuer e a./Landespolizeidirektion Oberösterreich
GU C 118 del 4.4.2016, p. 7–7
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
4.4.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 118/7 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesverwaltungsgericht Oberösterreich (Austria) il 18 dicembre 2015 — Online Games Handels GmbH, Frank Breuer e a./Landespolizeidirektion Oberösterreich
(Causa C-685/15)
(2016/C 118/08)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Landesverwaltungsgericht Oberösterreich
Parti
Ricorrenti: Online Games Handels GmbH, Frank Breuer, Nicole Enter, Astrid Walden
Resistente: Landespolizeidirektion Oberösterreich
Questione pregiudiziale
Se, alla luce dell’articolo 6 della CEDU in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, l’articolo 56 TFUE o gli articoli 49 e segg. TFUE debbano essere interpretati nel senso che, tenuto conto dell’obiettività e indipendenza di giudizio richiesta al giudice in base alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’Uomo (in particolare alla sua sentenza del 18 maggio 2010, 64962/01, § 54), ostano a una disciplina nazionale in base alla quale le prove necessarie nell’ambito di un procedimento amministrativo di natura penale al fine di giustificare una disciplina di quasi monopolio del mercato nazionale del gioco d’azzardo, che gode di tutela penale, devono anzitutto — alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea [in particolare della sua sentenza del 30 aprile 2014, C-390/12 (1)] — essere individuate e circoscritte in modo del tutto indipendente, nonché successivamente assunte e valutate nell’ambito di indagini autonome, non dall’autorità penale (o da un’altra autorità statale preposta all’esercizio dell’azione penale) nella sua funzione di rappresentante dell’accusa, ma — d’ufficio e a prescindere dal comportamento delle parti — dal giudice (in una stessa persona/funzione) chiamato a pronunciarsi sulla legittimità delle misure penali impugnate.
(1) ECLI:EU:C:2014:281, «Pfleger e a.».