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Document 62014CA0428
Case C-428/14: Judgment of the Court (Second Chamber) of 20 January 2016 (request for a preliminary ruling from the Consiglio di Stato — Italy) — DHL Express (Italy) Srl, DHL Global Forwarding (Italy) SpA v Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Reference for a preliminary ruling — Competition policy — Article 101 TFEU — Regulation (EC) No 1/2003 — International freight forwarding sector — National competition authorities — Legal status of instruments of the European Competition Network — Model Leniency Programme of that network — Application for immunity submitted to the Commission — Summary application for immunity submitted to national competition authorities — Relationship between those two applications)
Causa C-428/14: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 20 gennaio 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato — Italia) — DHL Express (Italy) Srl, DHL Global Forwarding (Italy) SpA/Autorità Garante della Concorrenza e del mercato (Rinvio pregiudiziale — Politica di concorrenza — Articolo 101 TFUE — Regolamento (CE) n. 1/2003 — Settore delle spedizioni internazionali di merci — Autorità nazionali garanti della concorrenza — Valore giuridico degli strumenti della rete europea della concorrenza — Programma modello di clemenza di tale rete — Domanda d’immunità presentata alla Commissione — Domanda semplificata d’immunità depositata presso le autorità nazionali garanti della concorrenza — Rapporto tra tali due domande)
Causa C-428/14: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 20 gennaio 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato — Italia) — DHL Express (Italy) Srl, DHL Global Forwarding (Italy) SpA/Autorità Garante della Concorrenza e del mercato (Rinvio pregiudiziale — Politica di concorrenza — Articolo 101 TFUE — Regolamento (CE) n. 1/2003 — Settore delle spedizioni internazionali di merci — Autorità nazionali garanti della concorrenza — Valore giuridico degli strumenti della rete europea della concorrenza — Programma modello di clemenza di tale rete — Domanda d’immunità presentata alla Commissione — Domanda semplificata d’immunità depositata presso le autorità nazionali garanti della concorrenza — Rapporto tra tali due domande)
GU C 98 del 14.3.2016, p. 11-12
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
14.3.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 98/11 |
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 20 gennaio 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato — Italia) — DHL Express (Italy) Srl, DHL Global Forwarding (Italy) SpA/Autorità Garante della Concorrenza e del mercato
(Causa C-428/14) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Politica di concorrenza - Articolo 101 TFUE - Regolamento (CE) n. 1/2003 - Settore delle spedizioni internazionali di merci - Autorità nazionali garanti della concorrenza - Valore giuridico degli strumenti della rete europea della concorrenza - Programma modello di clemenza di tale rete - Domanda d’immunità presentata alla Commissione - Domanda semplificata d’immunità depositata presso le autorità nazionali garanti della concorrenza - Rapporto tra tali due domande))
(2016/C 098/13)
Lingua processuale: l'italiano
Giudice del rinvio
Consiglio di Stato
Parti
Ricorrenti: DHL Express (Italy) Srl, DHL Global Forwarding (Italy) SpA
Convenuta: Autorità Garante della Concorrenza e del mercato
nei confronti di: Schenker Italiana SpA, Agility Logistics Srl
Dispositivo
1) |
Le disposizioni del diritto dell’Unione europea, in particolare l’articolo 101 TFUE e il regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli [101 TFUE] e [102 TFUE], devono essere interpretate nel senso che gli strumenti adottati nell’ambito della rete europea della concorrenza, segnatamente il programma modello di clemenza di tale rete, non hanno effetto vincolante nei confronti delle autorità nazionali garanti della concorrenza. |
2) |
Le disposizioni del diritto dell’Unione, in particolare l’articolo 101 TFUE e il regolamento n. 1/2003, devono essere interpretate nel senso che tra la domanda d’immunità che un’impresa abbia presentato o sia in procinto di presentare alla Commissione europea e la domanda semplificata presentata per la medesima intesa a un’autorità nazionale garante della concorrenza non sussiste alcuna connessione giuridica che obblighi tale autorità a valutare la domanda semplificata alla luce della domanda d’immunità. La circostanza che la domanda semplificata rispecchi fedelmente o meno il contenuto della domanda presentata alla Commissione è, al riguardo, irrilevante. Qualora la domanda semplificata presentata a un’autorità nazionale garante della concorrenza abbia un ambito materiale più ristretto di quello della domanda d’immunità presentata alla Commissione, detta autorità nazionale non è tenuta a contattare la Commissione o l’impresa stessa al fine di accertare se tale impresa abbia individuato esempi concreti di condotte illecite nel settore asseritamente coperto da tale domanda d’immunità ma non da detta domanda semplificata. |
3) |
Le disposizioni del diritto dell’Unione, in particolare l’articolo 101 TFUE e il regolamento n. 1/2003, devono essere interpretate nel senso che esse non ostano a che un’autorità nazionale garante della concorrenza accetti, in circostanze come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, una domanda semplificata d’immunità di un’impresa che abbia presentato alla Commissione non una domanda d’immunità totale, bensì una domanda di riduzione di ammende. |