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Dokument 52013AP0357

    P7_TA(2013)0357 Direttiva sulla qualità dei carburanti e sulle energie rinnovabili ***I Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 settembre 2013 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e la direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (COM(2012)0595 — C7-0337/2012 — 2012/0288(COD)) P7_TC1-COD(2012)0288 Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura l'11 settembre 2013 in vista dell'adozione della direttiva 2013/…/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e la direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabiliTesto rilevante ai fini del SEE

    GU C 93 del 9.3.2016, S. 371–395 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    9.3.2016   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 93/371


    P7_TA(2013)0357

    Direttiva sulla qualità dei carburanti e sulle energie rinnovabili ***I

    Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 settembre 2013 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e la direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (COM(2012)0595 — C7-0337/2012 — 2012/0288(COD))

    (Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

    (2016/C 093/43)

    Il Parlamento europeo,

    vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2012)0595),

    visti l'articolo 294, paragrafo 2, e gli articoli 192, paragrafo 1 e 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0337/2012),

    visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 17 aprile 2013 (1),

    previa consultazione del Comitato delle regioni,

    visto l'articolo 55 del suo regolamento,

    visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e i pareri della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, della commissione per lo sviluppo, della commissione per il commercio internazionale, della commissione per il trasporto e il turismo, della commissione per lo sviluppo regionale e della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A7-0279/2013),

    1.

    adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

    2.

    chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

    3.

    incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.


    (1)  GU C 198 del 10.7.2013, pag. 56.


    P7_TC1-COD(2012)0288

    Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura l'11 settembre 2013 in vista dell'adozione della direttiva 2013/…/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e la direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 114 nonché con l'articolo 1, paragrafi da 2 a 9, e con l'articolo 2, paragrafi da 5 a 7, della presente direttiva,

    vista la proposta della Commissione europea,

    previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

    visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

    previa consultazione del Comitato delle regioni,

    deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

    considerando quanto segue:

    (1)

    L'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) stabilisce che gli Stati membri assicurino che nel 2020 la propria quota di energia da fonti rinnovabili in tutte le forme di trasporto sia pari ad almeno il 10 % del loro consumo finale di energia. La miscelazione dei biocarburanti è uno dei metodi di cui gli Stati membri dispongono per conseguire tale obiettivo e si prevede che esso sia il più significativo. Altri metodi disponibili per conseguire tale obiettivo consistono nel ridurre il consumo energetico, che è necessario poiché, se la domanda complessiva di energia per i trasporti continuerà a crescere, sarà probabilmente sempre più difficile raggiungere in modo sostenibile l'obiettivo vincolante relativo a una determinata percentuale di energia da fonti rinnovabili, e nell'utilizzare energia elettrica da fonti di rinnovabili. [Em. 123]

    (2)

    In considerazione degli obiettivi dell'Unione per ridurre ulteriormente le emissioni di gas a effetto serra e il significativo contributo dei carburanti destinati ai trasporti stradali a dette emissioni, l'articolo 7 bis, paragrafo 2, della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) stabilisce che i fornitori di carburante riducano di almeno il 6 % entro il 31 dicembre 2020 le emissioni di gas a effetto serra per unità di energia («intensità delle emissioni di gas a effetto serra») prodotte durante il ciclo di vita dei carburanti utilizzati nell'Unione per i veicoli stradali, le macchine mobili non stradali, i trattori agricoli e forestali e le imbarcazioni da diporto quando non sono in mare. La miscelazione dei di biocarburanti con emissioni di gas a effetto serra pari a zero o ridotte e di altri combustibili derivati da gas di scarico inevitabilmente prodotti grazie alla cattura e all'utilizzo del carbonio per i trasporti è uno dei fra i metodi di cui dispongono i fornitori di combustibili fossili per ridurre l'intensità delle emissioni di gas a effetto serra dei combustibili fossili forniti. [Em. 2]

    (3)

    L'articolo 17 della direttiva 2009/28/CE stabilisce i criteri di sostenibilità che biocarburanti e bioliquidi devono rispettare per essere validi rispetto agli obiettivi fissati dalla direttiva e poter essere inseriti nei regimi di sostegno pubblico. Tali criteri comprendono i requisiti relativi alla riduzione minima delle emissioni di gas a effetto serra che biocarburanti e bioliquidi devono rispettare rispetto ai combustibili fossili. L'articolo 7 ter della direttiva 98/70/CE stabilisce identici criteri di sostenibilità per i biocarburanti.

    (3 bis)

    Sebbene le direttive 98/70/CE e 2009/28/CE utilizzino i termini «biocarburanti e bioliquidi», le loro disposizioni, compresi i criteri di sostenibilità pertinenti, si applicano a tutti i combustibili rinnovabili definiti in tali direttive. [Em. 4]

    (4)

    Laddove i pascoli o le superfici agricole precedentemente destinate alla produzione alimentare, di mangimi e di fibre sono convertiti alla produzione di biocarburante, la domanda di prodotti diversi dal carburante dovrà comunque essere soddisfatta mediante l'intensificazione della produzione attuale oppure sfruttando superfici agricole situate altrove. Quest'ultimo caso rappresenta un cambiamento indiretto della destinazione dei terreni e, qualora implichi la conversione di terreni che presentano un elevato stock di carbonio, può generare significative emissioni di gas a effetto serra. È opportuno quindi che le direttive 98/70/CE e 2009/28/CE includano alcune disposizioni che affrontino il cambiamento indiretto della destinazione dei terreni, poiché i biocarburanti attuali sono prodotti principalmente partendo da colture che sfruttano superfici già destinate all'agricoltura. [Em. 124]

    (4 bis)

    L'articolo 19, paragrafo 7, della direttiva 2009/28/CE e l'articolo 7 quinquies, paragrafo 6, della direttiva 98/70/CE impongono l'adozione di apposite misure per far fronte all'impatto del cambiamento indiretto della destinazione dei terreni sulle emissioni di gas a effetto serra, tenendo conto nel contempo della necessità di proteggere gli investimenti già effettuati. [Em. 126]

    (5)

    In base alle previsioni della domanda di biocarburanti fornite dagli Stati membri e alle stime delle emissioni legate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni per le diverse materie prime del biocarburante, è probabile che le emissioni di gas a effetto serra legate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni siano sono significative e che possano annullare annulleranno , in parte o complessivamente, le riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra legate ai singoli carburanti. Ciò si verifica poiché i biocarburanti di origine agricola hanno ottenuto notevoli sovvenzioni pubbliche (10 miliardi di EUR l'anno) e, di conseguenza, probabilmente nel 2020 quasi l'intera produzione di biocarburante proverrà da colture che sfruttano superfici che potrebbero essere utilizzate per soddisfare il mercato alimentare e dei mangimi. Inoltre, la produzione di biocarburanti a partire dalle colture alimentari contribuisce alla volatilità dei prezzi dei prodotti alimentari e potrebbe avere importanti ripercussioni sociali negative sui mezzi di sussistenza delle comunità locali che vivono in condizioni di povertà nei paesi al di fuori dell'Unione e sulla loro capacità di esercitare i diritti umani, compreso il diritto all'alimentazione o all'accesso alla terra. Al fine di ridurre emissioni e ripercussioni sociali negative nonché di mitigare tali effetti negativi sulla sicurezza alimentare , è opportuno distinguere tra concentrarsi, in particolare, sulla riduzione dell'uso previsto di biocarburanti ottenuti a partire da colture che sfruttano superfici agricole nonché tenere conto delle emissioni legate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni al momento di calcolare le riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra che devono essere realizzate in virtù dei criteri di sostenibilità stabiliti dalle direttive 2009/28/CE e 98/70/CE. Inoltre, per trovare soluzioni di medio e lungo termine, è necessario promuovere la ricerca e lo sviluppo nell'ambito di nuove filiere di produzione di biocarburanti avanzati che non entrino in concorrenza con le colture alimentari nonché esaminare ulteriormente l'impatto dei diversi gruppi di colture quali le colture oleaginose, cerealicole, di piante da zucchero e altre colture amidacee sul cambiamento della destinazione dei terreni sia diretto che indiretto . [Em. 8]

    (6)

    È probabile che i carburanti liquidi rinnovabili siano richiesti dal settore dei trasporti al fine di ridurre le emissioni di gas a effetto serra di quest'ultimo. I biocarburanti avanzati, come quelli prodotti da rifiuti e alghe, consentono significative riduzioni dei gas a effetto serra con un limitato rischio di causare un cambiamento indiretto della destinazione dei terreni e non competono direttamente con le colture destinate all'alimentazione umana o animale. È opportuno dunque promuovere una maggiore produzione di tali biocarburanti avanzati che attualmente non sono disponibili in commercio in grandi quantità, in parte a causa della concorrenza dei biocarburanti ottenuti a partire dalle colture alimentari, per ottenere le sovvenzioni pubbliche. È opportuno prevedere ulteriori incentivi, aumentando la ponderazione dei biocarburanti avanzati in vista del conseguimento dell'obiettivo del 10 % fissato dalla direttiva 2009/28/CE rispetto ai biocarburanti convenzionali. In questo contesto, nell'ambito delle politiche in materia di energie rinnovabili post 2020, è opportuno sostenere solo i biocarburanti avanzati che si stima abbiano un impatto ridotto sul cambiamento indiretto della destinazione dei terreni e consentono un'elevata riduzione generale delle emissioni di gas a effetto serra.

    (6 bis)

    Al fine di garantire l'efficienza delle misure incentivanti, specialmente quelle finalizzate a promuovere i biocarburanti avanzati, è essenziale che le politiche e i meccanismi di sostegno definiti dagli Stati membri assicurino l'individuazione, l'autenticazione e il controllo qualità dei volumi di biocarburanti allo scopo di impedire le indicazioni fraudolente o ingannevoli relative all'origine del biocarburante, nonché di dissuadere dal presentare dichiarazioni multiple relative ai volumi di biocarburanti nell'ambito di due o più sistemi nazionali o sistemi di riconoscimento internazionali. [Em. 11]

    (6 ter)

    Sebbene i biocarburanti e i bioliquidi prodotti da rifiuti e residui possano condurre a una forte riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, garantendo al contempo un impatto negativo ridotto a livello ambientale, sociale ed economico, è opportuno effettuare un'ulteriore valutazione della loro disponibilità, dei benefici e dei rischi, anche per la definizione della politica post 2020. Al contempo, sono necessarie maggiori informazioni sui benefici in termini di sicurezza energetica sia dei biocarburanti convenzionali sia di quelli avanzati, in particolare in merito all'utilizzo diretto o indiretto dei combustibili fossili per la loro produzione. È opportuno incaricare la Commissione di presentare una relazione e, ove opportuno, avanzare proposte in merito al Parlamento europeo e al Consiglio. La relazione dovrebbe prendere in considerazione il costo di opportunità a livello ambientale, sociale ed economico dell'utilizzo delle materie prime per scopi diversi dalla produzione di biocarburanti e bioliquidi, onde assicurare che tutti gli effetti positivi e negativi siano trattati nella relazione. [Em. 12]

    (6 quater)

    È opportuno che in tutti gli Stati membri siano disponibili biocarburanti convenzionali e avanzati di qualità uniforme ed elevata. Per contribuire al raggiungimento di questo obiettivo è opportuno che la Commissione conferisca urgentemente al Comitato europeo di normalizzazione (CEN) il chiaro mandato di redigere norme tecniche di rendimento per i biocarburanti avanzati e le miscele finali di carburanti nonché, ove necessario, di rivedere le norme in materia di biocarburanti convenzionali onde garantire che la qualità del carburante finale non riduca le prestazioni in termini di emissioni di CO2 o il rendimento complessivo dei veicoli. [Em. 13]

    (7)

    Al fine di garantire la competitività a lungo termine delle bioindustrie e in linea con la comunicazione del 2012 «L'innovazione per una crescita sostenibile: una bioeconomia per l'Europa» e la Tabella di marcia verso un'Europa più efficiente nell'impiego delle risorse, che promuovono bioraffinerie integrate e diversificate in Europa, è opportuno istituire, conformemente alla direttiva 2009/28/CE, incentivi potenziati che favoriscano l'utilizzo di materie prime di biomassa senza un elevato valore economico per scopi diversi dalla produzione di biocarburanti o che non abbiano un impatto ambientale tale da compromettere gli ecosistemi locali sottraendo terra e acqua alle coltivazioni a fini alimentari . [Em. 129]

    (7 bis)

    È opportuno aumentare la coerenza tra la direttiva 98/70/CE, la direttiva 2009/28/CE e la legislazione in altri settori strategici dell'Unione al fine di sfruttare le sinergie e accrescere la certezza giuridica. È opportuno armonizzare le definizioni di rifiuti e residui ai fini della direttiva 98/70/CE e della direttiva 2009/28/CE con quelle indicate dalla direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio  (5) . È opportuno che i flussi di rifiuti e residui elencati nella direttiva 98/70/CE e nella direttiva 2009/28/CE siano meglio individuati mediante i codici dei rifiuti nel catalogo europeo dei rifiuti istituito dalla decisione 2000/532/CE  (6) , allo scopo di agevolare l'applicazione di dette direttive da parte delle autorità competenti negli Stati membri. È opportuno che la promozione dei biocarburanti e dei bioliquidi a norma della direttiva 98/70/CE e della direttiva 2009/28/CE sia coerente con gli obiettivi e i fini della direttiva 2008/98/CE. Per conseguire l'obiettivo dell'Unione di compiere progressi verso una società del riciclaggio è opportuno dare piena attuazione alla gerarchia dei rifiuti di cui all'articolo 4 della direttiva 2008/98/CE. A tal fine è opportuno che l'utilizzo di rifiuti e residui per la produzione di biocarburanti e bioliquidi sia integrato nei piani di gestione dei rifiuti e nei programmi di prevenzione dei rifiuti istituiti dagli Stati membri a norma del capo V della direttiva 2008/98/CE. È opportuno che l'applicazione della direttiva 98/70/CE e della direttiva 2009/28/CE non comprometta la piena attuazione della direttiva 2008/98/CE. [Em. 16]

    (8)

    È opportuno aumentare a decorrere dal 1oluglio 2014 la soglia minima di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra applicabile ai biocarburanti e ai bioliquidi prodotti nei nuovi impianti, onde migliorare il loro bilancio globale di gas a effetto serra e dissuadere ulteriori investimenti in impianti con ridotte prestazioni in termini di gas a effetto serra. Tale aumento garantisce tutele agli investimenti nelle capacità di produzione di biocarburanti e di bioliquidi a norma dell'articolo 19, paragrafo 6, secondo comma della direttiva 2009/28/CE.

    (8 bis)

    All'atto di promuovere lo sviluppo del mercato dei vettori energetici e dei carburanti da fonti rinnovabili è opportuno tener conto, oltre che dei loro effetti sul clima, anche delle conseguenze sulle opportunità in materia di sviluppo regionale e locale e sull'occupazione. La produzione di biocarburanti di seconda generazione e avanzati ha un potenziale occupazionale e di crescita, in particolare nelle zone rurali. L'autosufficienza energetica e la sicurezza dell'approvvigionamento delle regioni dell'Unione sono ulteriori obiettivi nell'ambito dello sviluppo del mercato delle fonti energetiche rinnovabili e dei combustibili. [Em. 17]

    (9)

    Per preparare la transizione verso i biocarburanti avanzati e per ridurre al minimo le ripercussioni globali sul cambiamento indiretto della destinazione dei terreni nel periodo che va fino al 2020, è opportuno limitare la quantità di biocarburanti e di bioliquidi ottenuti a partire dalle colture alimentari di cui alla parte A dell'allegato VIII della direttiva 2009/28/CE e della parte A dell'allegato V della direttiva 98/70/CE, che possono essere contabilizzate ai fini del conseguimento degli obiettivi fissati dalla direttiva 2009/28/CE. Senza limitare l'utilizzo complessivo di detti biocarburanti, è opportuno circoscrivere la quota di biocarburanti e di bioliquidi prodotta a partire da colture cerealicole e da altre colture amidacee, zuccherine e oleaginose che può essere computata per il conseguimento degli obiettivi della direttiva 2009/28/CE alla quota di tali biocarburanti e bioliquidi consumata nel 2011.

    (10)

    Il limite del 5 % 6 % stabilito all'articolo 3, paragrafo 4, lettera d), della direttiva 2009/28/CE, non pregiudica la libertà degli Stati membri di scegliere il proprio percorso per rispettare tale quota stabilita per i biocarburanti convenzionali nell'ambito dell'obiettivo generale del 10 %. Di conseguenza, i biocarburanti prodotti da impianti operativi prima della fine del 2013 continueranno ad avere pieno accesso al mercato. La presente modifica della direttiva non pregiudica dunque le aspettative legittime degli operatori di tali impianti. [Em. 183]

    (10 bis)

    È opportuno fornire incentivi per stimolare l'utilizzo di energia elettrica da fonti rinnovabili nel settore dei trasporti. È altresì opportuno incoraggiare l'introduzione di misure di efficienza energetica e di risparmio energetico nel settore dei trasporti. [Em. 133]

    (11)

    È opportuno inserire le emissioni stimate associate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni nelle relazioni sulle emissioni di gas a effetto serra derivanti dai biocarburanti previste dalle direttive 98/70/CE e 2009/28/CE. I biocarburanti ottenuti a partire da materie prime che non necessitano di un'ulteriore domanda di terreni, quali i biocarburanti elaborati a partire dai rifiuti, dovrebbero essere associati a un fattore di emissione pari a zero.

    (11 bis)

    Gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a riorientare le loro risorse finanziarie oggi destinate all'ottenimento, del tutto o in parte, della loro quota di energia dai biocarburanti prodotti a base di cereali e altre colture amidacee, zuccherine od oleaginose o altri tipi di colture energetiche coltivate su terreni, verso l'incremento delle energie rinnovabili, in particolare l'energia eolica, solare, del moto ondoso e geotermica, che si sono dimostrate rinnovabili e sostenibili. [Em. 22]

    (11 ter)

    I sistemi volontari riconosciuti dalla Commissione costituiscono i principali strumenti impiegati dagli operatori economici per dimostrare la conformità ai criteri di sostenibilità di cui all'articolo 7 ter della direttiva 98/70/CE e all'articolo 17 della direttiva 2009/28/CE. Tuttavia, vi è una mancanza di criteri ai quali detti sistemi sono tenuti a conformarsi al fine di essere riconosciuti. È pertanto opportuno definire norme più chiare. Dovrebbero essere considerati conformi alla presente direttiva soltanto i sistemi che prevedono meccanismi efficaci volti a garantire l'indipendenza e l'affidabilità dei controlli nonché il coinvolgimento delle comunità locali e autoctone. Detti sistemi dovrebbero inoltre prevedere norme chiare e rigorose sull'esclusione di partite di biocarburanti e bioliquidi dal sistema in caso di non conformità alle disposizioni della direttiva stessa. Al fine di monitorare e garantire l'effettivo funzionamento dei sistemi, è opportuno che la Commissione possa avere accesso a tutti i documenti pertinenti che danno adito a timori circa pratiche scorrette e divulgarli. [Em. 23]

    (11 quater)

    La direttiva 98/70/CE e la direttiva 2009/28/CE non contengono alcuna disposizione relativa alla procedura di riconoscimento di detti sistemi volontari e non sono dunque efficaci nel garantire il rispetto dei criteri di sostenibilità e la loro trasparenza. È pertanto opportuno che la Commissione definisca requisiti minimi obbligatori per i sistemi che si ritiene conferiscano presunzione di conformità ai criteri di sostenibilità. [Em. 24]

    (11 quinquies)

    La destinazione dei terreni per la coltivazione di biocarburanti non dovrebbe comportare lo spostamento di comunità locali o autoctone. È opportuno pertanto introdurre misure speciali per la protezione dei terreni delle comunità indigene. [Em. 25]

    (11 sexies)

    Le direttive 98/70/CE e 2009/28/CE prevedono trattamenti differenti per le materie prime a seconda della loro classificazione come rifiuti, residui o prodotti secondari. Tuttavia l'attuale mancanza di definizioni per dette categorie rappresenta una fonte d'incertezza che potrebbe ostacolare la corretta attuazione e osservanza. Dovrebbe pertanto essere redatto un elenco indicativo delle materie prime rientranti nelle diverse categorie. [Em. 27]

    (12)

    È opportuno che la Commissione riveda la metodologia utilizzata per stimare i fattori di emissione del cambiamento della destinazione dei terreni inseriti negli allegati VIII e V delle rispettive direttive 2009/28/CE e 98/70/CE alla luce dell'adeguamento ai progressi tecnici e scientifici. A tale scopo, e se giustificato dalle più recenti conoscenze scientifiche a disposizione, è opportuno che la Commissione prenda in considerazione la possibilità di rivedere i fattori di cambiamento indiretto della destinazione dei terreni dei gruppi di colture proposti, nonché di introdurre fattori nei successivi livelli di disaggregazione e di inserire valori aggiuntivi qualora nuove materie prime da cui ricavare biocarburante dovessero arrivare sul mercato.

    (13)

    L'articolo 19, paragrafo 8, della direttiva 2009/28/CE e l'articolo 7 quinquies, paragrafo 8, della direttiva 98/70/CE includono disposizioni intese a promuovere le colture destinate alla produzione di biocarburanti in terreni pesantemente degradati o fortemente contaminati come misura provvisoria per limitare il cambiamento indiretto della destinazione dei terreni. Tali disposizioni non risultano più adeguate nella loro forma attuale e devono essere integrate nell'approccio stabilito dalla presente direttiva, al fine di garantire la coerenza delle azioni generali intese a ridurre al minimo le emissioni associate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni.

    (14)

    È opportuno adeguare le regole onde utilizzare valori standard che garantiscano parità di trattamento ai produttori, indipendentemente da quale sia il luogo di produzione. Mentre ai paesi terzi è consentito l'uso di valori standard, i produttori dell'UE sono obbligati a utilizzare valori reali qualora essi siano superiori ai valori standard o qualora gli Stati membri non abbiano presentato una relazione, aumentando così i loro oneri amministrativi. Di conseguenza, è opportuno semplificare le norme attuali affinché l'uso di valori standard non sia limitato alle zone dell'Unione comprese negli elenchi di cui all'articolo 19, paragrafo 2, della direttiva 2009/28/CE e all'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, della direttiva 98/70/CE.

    (14 bis)

    Per conseguire l'obiettivo in materia di energie rinnovabili nel settore dei trasporti riducendo al minimo gli effetti negativi associati al cambiamento della destinazione dei terreni, è opportuno promuovere l'elettricità da fonti rinnovabili, il cambiamento modale, un maggiore utilizzo dei trasporti pubblici e l'efficienza energetica. In linea con il Libro bianco sui trasporti, è opportuno pertanto che gli Stati membri s'impegnino al fine di aumentare l'efficienza energetica e ridurre il consumo globale di energia nei trasporti, favorendo nel contempo l'immissione sul mercato dei veicoli elettrici e la diffusione dell'elettricità da fonti rinnovabili nei sistemi di trasporto. [Em. 29 e 139]

    (15)

    Poiché Gli obiettivi della presente direttiva, vale a dire dovrebbero garantire un mercato unico per i carburanti destinati ai al settore dei trasporti stradali e alle macchine mobili non stradali nonché assicurare il rispetto dei livelli minimi di protezione dell'ambiente previsti per l'uso , oltre a evitare gli effetti negativi sulla sicurezza alimentare e sui diritti di sfruttamento del suolo in relazione alla produzione e all'utilizzo di tali carburanti, . Poiché tali obiettivi non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. [Em. 30]

    (16)

    A seguito dell'entrata in vigore del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, occorre allineare all'articolo 290 di tale trattato i poteri conferiti alla Commissione dalle direttive 2009/28/CE e 98/70/CE.

    (17)

    Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della presente direttiva è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione. È opportuno che tali poteri siano esercitati conformemente alle disposizioni del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (7).

    (18)

    Per consentire l'adeguamento della direttiva 98/70/CE al progresso tecnico e scientifico, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea in relazione al meccanismo per monitorare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, ai principi metodologici e ai valori necessari per determinare se i criteri di sostenibilità sono stati rispettati in relazione ai biocarburanti, ai criteri e ai dati geografici per la determinazione dei terreni erbosi a elevata diversità, alla metodologia per il calcolo e la notifica delle emissioni di gas a effetto serra prodotti nel ciclo di vita, alla metodologia per il calcolo delle emissioni associate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni, al livello di additivi metallici autorizzato nei carburanti, ai metodi analitici autorizzati in relazione alle specifiche dei carburanti e alla deroga concernente la pressione del vapore autorizzata per la benzina contenente bioetanolo.

    (19)

    Al fine di consentire l'adeguamento della direttiva 2009/28/CE al progresso tecnico e scientifico, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea in relazione all'elenco delle materie prime da cui ricavare biocarburante che sono contabilizzate più volte per il conseguimento dell'obiettivo stabilito all'articolo 3, paragrafo 4, al contenuto energetico dei biocarburanti destinati al trasporto, ai criteri e alle zone geografiche per la determinazione dei terreni erbosi a elevata diversità, alla metodologia per il calcolo delle emissioni associate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni, nonché ai principi e ai valori metodologici necessari per valutare se i criteri di sostenibilità sono stati rispettati in relazione ai biocarburanti e ai bioliquidi.

    (20)

    È opportuno che la Commissione esamini l'efficacia delle misure introdotte dalla presente direttiva in base ai migliori e più recenti dati scientifici a disposizione, onde limitare le emissioni di gas a effetto serra associate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni e individuare metodi per ridurre ulteriormente tale impatto, il che potrebbe includere l'introduzione nel sistema di sostenibilità di fattori che stimano le emissioni associate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni a partire dal 1o gennaio 2021.

    (21)

    È di particolare importanza che, nel rispetto della presente direttiva, durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

    (22)

    Conformemente alla dichiarazione politica comune degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi, del 28 settembre 2011, gli Stati membri si sono impegnati a corredare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento di uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata.

    (23)

    È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 98/70/CE e la direttiva 2009/28/CE,

    HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

    Articolo 1

    Modifiche alla direttiva 98/70/CE

    La direttiva 98/70/CE è così modificata:

    -1.

    all'articolo 2 sono aggiunti i punti seguenti:

    «9 bis.     “materie cellulosiche di origine non alimentare”: le colture energetiche non alimentari coltivate su terreni ai fini della produzione di bioenergia, quali il miscanthus, altri tipi di erba a scopi energetici, talune varietà di sorgo e la canapa industriale, con esclusione delle specie a elevato tenore di lignina come gli alberi; [Em. 34]

    9 ter.     “materie ligno-cellulosiche di origine non alimentare”: le colture energetiche legnose coltivate su terreni, come bosco ceduo a rotazione rapida o coltivazioni forestali a rotazione rapida; [Em. 35]

    9 quater.     “cambiamento diretto della destinazione dei terreni”: il passaggio in termini di destinazione dei terreni da una all'altra delle sei categorie IPCC per la copertura del suolo (terreni forestali, seminativi, pascoli, zone umide, insediamenti o altri tipi di terreno) con l'aggiunta di una settima categoria per le colture perenni, tra cui rientrano in particolare le colture pluriennali il cui peduncolo non è raccolto annualmente, quali il bosco ceduo a rotazione rapida e la palma da olio; [Em. 36]

    9 quinquies.     “carburanti liquidi e gassosi rinnovabili di origine non biologica”: i carburanti gassosi o liquidi diversi dai biocarburanti il cui contenuto energetico proviene da fonti energetiche rinnovabili diverse dalla biomassa e utilizzati nei trasporti.»

    [Em. 37]

    -1 bis.

    all'articolo 3, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

    «3.    Gli Stati membri impongono ai fornitori di garantire l'immissione sul mercato di benzina con un tenore massimo di ossigeno del 2,7 % e un tenore massimo di etanolo del 5 % fino alla fine del 2018 e possono prolungarne il periodo di commercializzazione, qualora lo reputino necessario. Essi garantiscono che i consumatori ottengano informazioni adeguate in merito al tenore di biocarburanti nella benzina e, in particolare, all'appropriato uso delle diverse miscele della benzina direttamente alla stazione di rifornimento. In questo contesto, in tutte le stazioni di rifornimento dell'Unione si osservano le raccomandazioni specifiche EN228: 2012.»

    [Em. 38]

    -1 ter.

    all'articolo 4, paragrafo 1, il terzo comma è sostituito dal seguente:

    « Ove la percentuale di miscela FAME nel diesel superi il 7 % del volume, gli Stati membri garantiscono che i consumatori ottengano informazioni adeguate in merito al tenore FAME direttamente alla stazione di rifornimento.»

    [Em. 39]

    1.

    l'articolo 7 bis è così modificato:

    -a)

    al paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente:

    «Nel caso di fornitori di biocarburanti da utilizzare nel settore dell'aviazione, gli Stati membri permettono loro di scegliere se contribuire all'obbligo di riduzione di cui al paragrafo 2, nella misura in cui i biocarburanti forniti soddisfino i criteri di sostenibilità di cui all'articolo 7 ter.».

    [Em. 40]

    -a bis)

    al paragrafo 2 è aggiunto il comma seguente:

    «Gli Stati membri assicurano che il contributo massimo dei biocarburanti prodotti a partire dai cereali e da altre colture amidacee, zuccherine od oleaginose o da colture energetiche dedicate non superi, ai fini del rispetto dell'obiettivo di cui al primo comma, il contributo massimo di cui all'articolo 3, paragrafo 4, lettera d), della direttiva 2009/28/CE.»

    [Em. 184/REV]

    a)

    al paragrafo 5, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

    «5.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 10 bis per quanto riguarda in particolare:».

    b)

    è inserito il paragrafo seguente:

    «6.   Ogni anno, entro il 31 marzo, i fornitori di carburanti devono presentare all'autorità designata dallo Stato membro una relazione indicante le filiere di produzione dei biocarburanti, i volumi e le emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita per unità di energia, comprese le emissioni stimate associate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni stabilite all'allegato V. Gli Stati membri comunicano tali dati alla Commissione.».

    2.

    l'articolo 7 ter è così modificato:

    a)

    il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

    «2.   La riduzione delle emissioni di gas a effetto serra grazie all'uso di biocarburanti presi in considerazione ai fini di cui al paragrafo 1 è pari ad almeno il 60 % per i biocarburanti prodotti negli impianti operativi a partire dal 1o luglio 2014. Un impianto è “operativo” se ha luogo la produzione fisica dei biocarburanti.

    In caso di impianti operativi alla data del 1o luglio 2014 o in precedenza, ai fini di cui al paragrafo 1, la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra associata ai biocarburanti è pari ad almeno il 35 % fino al 31 dicembre 2017 e al 50 % a partire dal 1o gennaio 2018.

    La riduzione delle emissioni di gas a effetto serra derivanti dall'uso di biocarburanti è calcolata in conformità dell'articolo 7 quinquies, paragrafo 1.»

    b)

    Al paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:

    «Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 10 bis relativo ai criteri e ai limiti geografici per determinare i terreni erbosi rientranti nell'ambito di applicazione del primo comma, lettera c).»

    b bis)

    è inserito il paragrafo seguente:

    «4 bis.     I biocarburanti e i bioliquidi presi in considerazione ai fini di cui al paragrafo 1 non sono prodotti a partire da materie prime coltivate su terreni, a meno che siano stati rispettati i diritti giuridici di terzi in materia di utilizzo e proprietà del terreno, tra l'altro ottenendo il loro consenso libero, preventivo e informato con la partecipazione dei loro organi rappresentativi.»

    [Em. 49]

    b ter)

    al paragrafo 7, la prima frase del secondo comma è sostituita dalla seguente:

    «La Commissione presenta ogni due anni al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione riguardante l'impatto conseguente all'aumento della domanda di biocarburanti sulla sostenibilità sociale nell'Unione e nei paesi terzi, il contributo della produzione di biocarburanti alla riduzione del deficit di proteine vegetali nell'Unione e l'impatto della politica dell'Unione in materia di biocarburanti sulla disponibilità di prodotti alimentari a prezzi accessibili, in particolare per le popolazioni dei paesi in via di sviluppo, e altre questioni generali legate allo sviluppo.»

    [Em. 50]

    2 bis.

    l'articolo 7 ter è così modificato:

    a)

    al paragrafo 3, il terzo comma è sostituito dal seguente:

    «La Commissione stabilisce l'elenco delle informazioni appropriate e pertinenti di cui ai primi due commi secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 11, paragrafo 3. Essa mira a garantire il massimo rispetto degli obblighi sostanziali di cui al presente paragrafo, tentando nel contempo di ridurre al minimo gli oneri amministrativi eccessivi per gli operatori, in particolare per quelli più piccoli.»

    [Em. 53]

    b)

    al paragrafo 3, il quinto comma è sostituito dal seguente:

    «Gli Stati membri presentano, in forma aggregata, le informazioni di cui al primo comma del presente paragrafo alla Commissione, comprese le relazioni effettuate dai revisori indipendenti. La Commissione le pubblica […] sulla piattaforma per la trasparenza di cui all'articolo 24 della direttiva 2009/28/CE.»

    [Em. 54]

    c)

    al paragrafo 4, il primo comma è sostituito dal seguente:

    « 1 .    L'Unione si adopera per concludere accordi bilaterali o multilaterali con i paesi terzi che contengano obblighi vincolanti circa le disposizioni sui criteri di sostenibilità corrispondenti a quelle della presente direttiva. Tali accordi dovrebbero inoltre stabilire le norme per garantire che le procedure doganali dei paesi terzi non conducano a frodi connesse all'importazione e all'esportazione di biocarburanti e bioliquidi, e definire le disposizioni sulla facilitazione degli scambi. L'Unione dovrebbe altresì adoperarsi per concludere con i paesi terzi accordi contenenti l'impegno a ratificare e applicare le convenzioni dell'OIL e gli accordi ambientali multilaterali di cui all'articolo 7 ter, paragrafo 7. Quando l'Unione ha concluso accordi contenenti obblighi vincolanti circa le disposizioni sulle materie che rientrano nell'ambito di applicazione dei criteri di sostenibilità di cui all'articolo 7 ter, paragrafi da 2 a 5, la Commissione può decidere che tali accordi dimostrano che i biocarburanti e i bioliquidi prodotti a partire da materie prime coltivate in detti paesi rispettano i criteri di sostenibilità in questione. Nel concludere tali accordi è prestata particolare attenzione alle misure adottate per la conservazione di aree che forniscono servizi di ecosistema fondamentali in situazioni critiche (ad esempio protezione degli spartiacque e controllo dell'erosione), per la tutela del suolo, delle risorse idriche e dell'aria, in relazione ai cambiamenti indiretti della destinazione dei terreni, per il ripristino dei terreni degradati e per evitare il consumo eccessivo di acqua in zone afflitte da carenza idrica, nonché agli elementi di cui all'articolo 7 ter, paragrafo 7, secondo comma.»

    [Em. 55]

    d)

    sono aggiunti i paragrafi seguenti:

    «9 bis.     Entro [un anno dopo l'entrata in vigore della presente direttiva] la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui rivede il funzionamento degli accordi o dei sistemi volontari per i quali è stata adottata una decisione a norma del paragrafo 4 e in cui individua le migliori prassi. La relazione si basa sulle migliori informazioni disponibili, anche a seguito della consultazione con le parti interessate, e sull'esperienza pratica nell'applicazione degli accordi e dei sistemi. La relazione tiene conto delle pertinenti norme e linee guida riconosciute a livello internazionale, tra cui quelle elaborate dall'Organizzazione internazionale per la standardizzazione e dall'Alleanza internazionale per l'accreditamento e l'etichettatura sociale e ambientale (ISEAL). In relazione a ciascun accordo o sistema, la relazione analizza, tra l'altro, i seguenti aspetti:

    l'indipendenza, le modalità e la frequenza dei controlli;

    la disponibilità e l'esperienza nell'applicazione di metodi per individuare e trattare i casi di inosservanza;

    la trasparenza, in particolare per quanto riguarda l'accessibilità del sistema, la disponibilità di traduzioni nelle lingue ufficiali dei paesi e delle regioni da cui provengono le materie prime, l'accessibilità di un elenco di operatori certificati e delle corrispondenti certificazioni, l'accessibilità delle relazioni di revisione;

    la partecipazione delle parti interessate, in particolare per quanto riguarda la consultazione delle comunità indigene e locali durante l'elaborazione e la revisione del sistema, così come durante i controlli;

    la solidità generale del sistema, in particolare alla luce delle norme in materia di accreditamento, qualifica e indipendenza dei revisori e dei pertinenti organismi del sistema;

    l'aggiornamento del sistema rispetto al mercato.

    La Commissione, se opportuno alla luce di detta relazione, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta di modifica delle disposizioni della presente direttiva riguardanti sistemi volontari al fine di promuovere le prassi migliori.

    [Em. 58]

    9 ter.     Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 10 bis in merito alla fissazione di norme dettagliate relative alla verifica e alla certificazione indipendenti del rispetto della gerarchia dei rifiuti di cui all'articolo 4 della direttiva 2008/98/CE  (8) . Tali atti delegati sono adottati entro il 30 giugno 2016.

    [Em. 59]

    (8)   Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).» "

    3.

    l'articolo 7 quinquies è così modificato:

    -a)

    al paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente:

    «Ai fini dell'articolo 7 bis, a partire dal 2020 le emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita dei biocarburanti sono calcolate aggiungendo il rispettivo valore di cui all'allegato V al risultato ottenuto in base al primo comma.»

    [Em. 60]

    -a bis)

    è inserito il paragrafo seguente:

    «1 bis.     Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 10 bis in merito all'inserimento nell'allegato IV di una procedura di calcolo delle emissioni di gas a effetto serra di carburanti liquidi o gassosi, rinnovabili, di origine non biologica, al fine di verificare l'osservanza dell'articolo 7 ter. Tali atti delegati sono approvati entro il 31 dicembre 2015.»

    [Em. 61]

    a)

    i paragrafi da 3 a 6 sono sostituiti dai seguenti:

    «3.   Le emissioni tipiche di gas a effetto serra derivanti dalla coltivazione di materie prime agricole figuranti nelle relazioni di cui all'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, nel caso degli Stati membri, e nelle relazioni equivalenti nel caso dei territori esterni all'Unione, possono essere presentate alla Commissione.

    4.   La Commissione può decidere, mediante un atto di esecuzione adottato in conformità alla procedura consultiva di cui all'articolo 11, paragrafo 3, che le relazioni di cui al paragrafo 3 contengono dati accurati ai fini della misurazione delle emissioni di gas a effetto serra associati alla coltivazione di materie prime da cui ricavare biocarburanti tipicamente prodotti in tali zone agli scopi previsti dall'articolo 7 ter, paragrafo 2.

    5.   Entro e non oltre il 31 dicembre 2012, e in seguito ogni due anni, la Commissione elabora e pubblica una relazione sui valori standard e sui valori tipici stimati di cui all'allegato IV, parti B ed E, prestando particolare attenzione alle emissioni di gas a effetto serra prodotte nelle fasi di trasporto e di lavorazione. [Em. 62]

    Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 10 bis in merito alla correzione dei valori standard e dei valori tipici stimati di cui all'allegato IV, parti B ed E.

    6.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 10 bis in merito all'adeguamento dell'allegato V ai progressi tecnici e scientifici, anche mediante la revisione dei valori proposti per gruppi di colture in relazione al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni, l'introduzione di . Ai fini della valutazione dei modelli economici utilizzati per stimare i valori associati al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni, nella sua revisione la Commissione include gli ultimi dati disponibili riguardo alle principali ipotesi che condizionano i risultati della modellizzazione, tra cui le tendenze rilevate a livello delle rese e della produttività agricole, l'allocazione del coprodotto nonché il cambiamento della destinazione dei terreni osservato su scala globale e i tassi di deforestazione. La Commissione provvede a che le parti interessate partecipino alla procedura di revisione. La prima revisione deve essere conclusa entro il 30 giugno 2016.

    Se del caso la Commissione propone nuovi valori in relazione al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni , a livelli successivi di disaggregazione, l'inserimento di valori aggiuntivi qualora nuove materie prime da cui ricavare biocarburante dovessero arrivare sul mercato ove appropriato, la revisione delle categorie in cui le emissioni associate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni dei biocarburanti sono considerate pari a zero, nonché lo sviluppo di fattori per le materie prime derivanti da materie cellulosiche di origine non alimentare e da materie ligno-cellulosiche.».

    [Em. 189]

    b)

    al paragrafo 7, il primo comma è sostituito dal seguente:

    «7.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 10 bis in merito all'adeguamento dell'allegato IV ai progressi tecnici e scientifici, anche mediante l'inserimento di valori per ulteriori filiere di produzione dei biocarburanti per la stessa o per altre materie prime e modificando la metodologia definita nella parte C.».

    c)

    Il paragrafo 8 è soppresso.

    c bis)

    è aggiunto il paragrafo seguente:

    «8 bis.     Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 10 bis riguardo alla fissazione di definizioni particolareggiate, comprese le specifiche tecniche prescritte per le categorie di cui all'allegato IV, parte C, punto 9.».

    [Em. 65]

    4.

    l'articolo 8 è così modificato:

    a)

    il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

    «1.   Gli Stati membri controllano la conformità ai requisiti stabiliti dagli articoli 3 e 4 in merito alla benzina e ai combustibili diesel sulla base dei metodi analitici fissati rispettivamente dalla versione in vigore delle norme europee EN 228 ed EN 590.».

    b)

    Il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

    «3.   Entro il 30 giugno di ogni anno gli Stati membri presentano una relazione sui dati nazionali relativi alla qualità dei carburanti per l'anno civile precedente. La Commissione stabilisce un formato comune per la presentazione di una sintesi della qualità dei carburanti su scala nazionale mediante un atto di esecuzione adottato in conformità della procedura consultiva di cui all'articolo 11, paragrafo 3. La prima relazione deve essere trasmessa entro il 30 giugno 2002. A decorrere dal 1o gennaio 2004 le relazioni sono presentate in un formato compatibile con quello descritto nella pertinente norma europea. Inoltre, gli Stati membri comunicano il volume complessivo della benzina e dei combustibili diesel commercializzati nei propri territori e il volume della benzina senza piombo e dei combustibili diesel senza piombo commercializzati con un tenore massimo di zolfo pari a 10 mg/kg. Inoltre, gli Stati membri comunicano ogni anno la disponibilità, su una base geografica adeguatamente equilibrata, di benzina e di combustibili diesel con un tenore massimo di zolfo pari a 10 mg/kg che sono commercializzati nel proprio territorio.».

    5.

    all'articolo 8 bis, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

    «3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 10 bis in merito alla revisione del limite del tenore di MMT del carburante specificato al paragrafo 2. Tale revisione deve essere effettuata sulla base dei risultati della valutazione svolta utilizzando il metodo di prova di cui al paragrafo 1. Detto limite può essere portato a zero qualora la valutazione di rischio lo giustifichi e non può essere aumentato a meno che la valutazione di rischio non lo giustifichi.».

    5 bis.

    all'articolo 9 è aggiunto il paragrafo seguente:

    « 2 bis.     La Commissione mantiene sotto esame il rendimento dei biocarburanti in tutte le condizioni stagionali presenti nell'Unione per garantire che la qualità dei biocarburanti utilizzati nei veicoli non provochi un deterioramento delle prestazioni relative alle emissioni inquinanti, al CO2 o ai veicoli in generale.

    Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 10 bis, ove opportuno, riguardo all'adeguamento dell'allegato I e II della presente direttiva ai progressi tecnici e scientifici, per introdurre parametri, limiti di prova e metodi di prova specifici.».

    [Em. 66]

    6.

    all'articolo 10, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

    «1.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 10 bis in merito all'adeguamento dei metodi analitici di cui agli allegati I, II e III ai progressi tecnici e scientifici.».

    7.

    è inserito il seguente articolo:

    «Articolo 10 bis

    Esercizio della delega

    1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

    2.   Il poteredi adottare atti delegati di cui all'articolo 7 bis, paragrafo 5, all'articolo 7 ter, paragrafo 3, secondo comma, all'articolo 7 quinquies paragrafi da 5 a 7 5, 7 e 8 bis , all'articolo 8 bis, paragrafo 3, e all'articolo 10, paragrafo 1, è conferito per un periodo indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.

    3.   La delega dei potere di cui all'articolo 7 bis, paragrafo 5, all'articolo 7 ter, paragrafo 3, secondo comma, all'articolo 7 quinquies, paragrafi da 5 a 7 5, 7 e 8 bis , all'articolo 8 bis, paragrafo 3, e all'articolo 10, paragrafo 1, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega dei potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o a una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

    4.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

    5.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 7 bis, paragrafo 5, dell'articolo 7 ter, paragrafo 3, secondo comma, dell'articolo 7 quinquies, paragrafi da 5 a 7 5, 7 e 8 bis , dell'articolo 8 bis, paragrafo 3, e dell'articolo 10, paragrafo 1, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.».

    [Em. 149]

    8.

    All'articolo 11, il paragrafo 4 è soppresso.

    9.

    Gli allegati sono modificati conformemente all'allegato I della presente direttiva.

    Articolo 2

    Modifiche alla direttiva 2009/28/CE

    La direttiva 2009/28/CE è così modificata:

    1.

    all'articolo 2 sono inserite le lettere seguenti:

    «p)

    “rifiuti”: si utilizza la definizione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (9). Le sostanze che sono state deliberatamente modificate o contaminate per soddisfare tale definizione non sono comprese in questa categoria.

    q)

    «materie cellulosiche di origine non alimentare»: le colture energetiche non alimentari eseguite su terreni a fini della produzione di bioenergia, quali il miscanthus, altri tipi di erba a scopi energetici, talune varietà di sorgo e di canapa industriale, con esclusione delle specie a elevato tenore di lignina come gli alberi; [Em. 69]

    r)

    «materie ligno-cellulosiche di origine non alimentare»: le colture energetiche legnose coltivate su terreni come bosco ceduo di breve durata o silvicoltura di breve durata; [Em. 70]

    s)

    «coprodotti»: le materie prime con un valore commerciale o utilizzazioni alternative e le materie che costituiscono un elemento rilevante di un processo in termini di valore economico o qualora il processo principale sia stato intenzionalmente modificato per produrre una maggiore quantità o un'altra qualità del materiale a scapito del prodotto principale; [Em. 71]

    t)

    «carburanti liquidi o gassosi rinnovabili di origine non biologica»: i combustibili gassosi o liquidi diversi dai biocarburanti, provenienti da fonti energetiche rinnovabili diverse dalla biomassa e utilizzati nei trasporti; [Em. 72]

    u)

    «cambiamento diretto della destinazione dei terreni»: il cambiamento in termini di destinazione dei terreni tra le sei categorie di copertura dei terreni utilizzate nel contesto dell'IPCC (terreni forestali, terreni erbosi, seminativi, zone umide, insediamenti o altri tipi di terreno) e un'altra categoria, la settima, delle coltivazioni perenni, in cui rientrano in particolare le coltivazioni pluriennali il cui peduncolo non è raccolto ogni anno come i boschi cedui a rotazione rapida e l'olio di palma; [Em. 74]

    v)

    «cattura e utilizzo del carbonio per i trasporti»: il processo di cattura delle correnti gassose ricche di carbonio (CO/CO2) provenienti da rifiuti e residui prodotti da fonti di energia non rinnovabili e di trasformazione delle stesse in combustibili utilizzati nel settore dei trasporti; [Em. 75]

    w)

    «residuo della lavorazione»: sostanza diversa dal prodotto o dai prodotti finali cui mira direttamente il processo di produzione; esso non costituisce l'obiettivo primario del processo di produzione, il quale non è stato deliberatamente modificato per ottenerlo. [Em. 76]

    (9)   Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).» "

    2.

    l'articolo 3 è così modificato:

    a)

    il titolo è sostituito dal seguente:

    «Obiettivi e misure nazionali obbligatori per l'uso dell'energia da fonti rinnovabili».

    b)

    Al paragrafo 1 è aggiunto il seguente secondo comma:

    «Ai fini del rispetto dell'obiettivo di cui al primo comma, il massimo contributo comune dei biocarburanti e dei bioliquidi prodotti a partire dai cereali e da altre colture amidacee, zuccherine od oleaginose, non supera la quantità di energia che corrisponde al contributo massimo fissato dall'articolo 3, paragrafo 4, lettera d).».

    c)

    Il paragrafo 4 è così modificato:

    -i)

    al primo comma, è aggiunta la frase seguente:

    «Ogni Stato membro assicura che la propria quota di energia da fonti rinnovabili in benzina nel 2020 sia almeno pari al 7,5 % del consumo energetico finale in benzina nello Stato membro.»

    -ii)

    dopo il primo comma, sono aggiunti i commi seguenti:

    «Nel 2016 almeno lo 0,5 % del consumo finale di energia nel settore dei trasporti è costituito da energia ottenuta da biocarburanti avanzati.

    Nel 2020 almeno l'2,5 % del consumo finale di energia nel settore dei trasporti è costituito da energia ottenuta da biocarburanti avanzati.»

    [Em. 152/REV]

    i)

    alla lettera b) del secondo comma è aggiunta la seguente frase:

    «Il presente trattino si applica fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera a), e alla lettera d) del presente paragrafo;»

    ii)

    al secondo comma è aggiunta la seguente lettera:

    «d)

    per il calcolo dei biocarburanti nel numeratore, la quota di energia dei biocarburanti prodotti a partire dai cereali e da altre colture amidacee, zuccherine od , oleaginose e da altre colture energetiche coltivate sul suolo , non è superiore al 5 %, quota stimata a fine 2011, 6 % del consumo finale di energia nei trasporti nel 2020.

    La quota di energia proveniente dai biocarburanti avanzati elencati nella parte A e nella parte C dell'allegato IX rappresenta almeno il 2,5 % del consumo finale di energia nei trasporti nel 2020. [Em. 181]

    e)

    Il contributo apportato dai:

    i)

    biocarburanti prodotti a partire dalle materie prime elencate nella parte A dell'allegato IX è considerato pari a quattro volte il uguale al loro contenuto energetico;

    ii)

    biocarburanti prodotti a partire dalle materie prime elencate della parte B dell'allegato IX è considerato pari a due volte il loro contenuto energetico;

    iii)

    carburanti liquidi e gassosi di origine non biologica biocarburanti prodotti a partire dalle materie prime elencate della parte C dell'allegato IX è considerato uguale a quattro volte il loro contenuto energetico.

    Gli Stati membri garantiscono che nessuna materia prima sia modificata intenzionalmente per rientrare nelle categorie da i) a iii).

    Onde ridurre il rischio che singole spedizioni siano notificate più di una volta nell'Unione, gli Stati membri e la Commissione si impegnano a rafforzare la cooperazione tra i sistemi nazionali e i sistemi volontari istituiti a norma dell'articolo 18, incluso se del caso un adeguato scambio di dati. Onde evitare che i materiali siano intenzionalmente modificati per farli rientrare nell'allegato IX, gli Stati membri promuovono lo sviluppo e l'utilizzazione di sistemi per rintracciare e seguire le materie prime e i biocarburanti da esse derivati lungo l'intera filiera di valore. Gli Stati membri assicurano l'adozione di misure appropriate qualora si individuino frodi.

    L'elenco delle materie prime figuranti nell'allegato IX può essere adeguato ai progressi scientifici e tecnici, onde assicurare la corretta applicazione delle norme di contabilizzazione stabilite dalla presente direttiva. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 25 ter, in relazione all'elenco di cui all'allegato IX.».

    [Em. 185]

    c bis)

    È aggiunto il paragrafo seguente:

    «4 bis.     Entro il [un anno dalla data di entrata in vigore della presente direttiva], la Commissione presenta le proprie raccomandazioni in merito a ulteriori misure che gli Stati membri possono adottare per promuovere e incoraggiare l'efficienza energetica e il risparmio energetico nel settore dei trasporti. Le raccomandazioni includono le stime della quantità di energia che può essere risparmiata attuando ciascuna misura. Per il calcolo di cui alla lettera b), è presa in considerazione la quantità di energia corrispondente alle misure attuate da uno Stato membro.'»

    [Em. 153]

    2 bis.

    all'articolo 4 è inserito il seguente paragrafo:

    «3 bis.     Ciascuno Stato membro pubblica e trasmette alla Commissione, entro il [un anno dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva], un documento previsionale contenente le misure supplementari che intende adottare ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4 bis.»

    [Em. 154]

    3.

    All'articolo 5, paragrafo 5, l'ultima frase è sostituita dalla seguente:

    «Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 25, lettera b), in relazione all'adeguamento del contenuto energetico dei carburanti da trasporto ai progressi scientifici e tecnici, come stabilito all'allegato III.».

    4.

    All'articolo 6, paragrafo 1, il secondo comma è soppresso .

    4 bis.

    all’articolo 15, paragrafo 2, il quinto comma è sostituito dal seguente:

    «La garanzia d’origine non ha alcuna funzione in termini di osservanza dell’articolo 3, paragrafo 1, da parte di uno Stato membro. I trasferimenti di garanzie d’origine, che avvengono separatamente o contestualmente al trasferimento fisico di energia, non influiscono sulla decisione degli Stati membri di utilizzare trasferimenti statistici, progetti comuni o regimi di sostegno comuni per il conseguimento degli obiettivi né sul calcolo del consumo finale lordo di energia da fonti rinnovabili a norma dell’articolo 5.».

    [Em. 88]

    5.

    L'articolo 17 è così modificato:

    -a)

    al paragrafo 1, la parte introduttiva del primo comma è sostituita dalla seguente:

    «1.     Indipendentemente dal fatto che le materie prime siano state coltivate all'interno o all'esterno del territorio della Comunità, l'energia da biocarburanti e bioliquidi è presa in considerazione ai fini delle lettere a), b) e c) solo se rispettano i criteri di sostenibilità definiti ai paragrafi da 2 a 7 e non eccedono i contributi di cui all'articolo 3, paragrafo 4, lettera d):».

    [Em. 89]

    a)

    il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

    «2.   La riduzione delle emissioni di gas a effetto serra grazie all'uso di biocarburanti e bioliquidi presi in esame ai fini di cui al paragrafo 1 è pari ad almeno il 60 % per i biocarburanti e i bioliquidi prodotti negli impianti operativi a partire dal 1o luglio 2014. Un impianto è “operativo” se si verifica la produzione fisica dei biocarburanti o dei bioliquidi.

    In caso di impianti operativi alla data del 1o luglio 2014 o in precedenza, ai fini di cui al paragrafo 1, la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra associata ai biocarburanti e ai bioliquidi è pari ad almeno il 35 % fino al 31 dicembre 2017 e al 50 % a partire dal 1o gennaio 2018.

    La riduzione delle emissioni di gas a effetto serra grazie all'uso di biocarburanti e di bioliquidi è calcolata in conformità dell'articolo 19, paragrafo 1.»;

    (b)

    al paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:

    «Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 25 ter per stabilire criteri e limiti geografici intesi a determinare i terreni erbosi rientranti nell'ambito di applicazione del primo comma, lettera c).».

    b bis)

    è inserito il paragrafo seguente:

    «4 sexies.     I biocarburanti e i bioliquidi considerati ai fini di cui al paragrafo 1, lettere a, b e c, non sono prodotti a partire da materie prime ottenute su terreni, a meno che non siano stati rispettati i diritti giuridici di terzi in materia di utilizzazione e diritto di proprietà, anche con il loro consenso libero, previo e informato e con la partecipazione dei loro organi rappresentativi.».

    [Em. 96]

    b ter)

    è inserito il paragrafo seguente:

    «5 bis.     Le materie prime utilizzate per i biocarburanti e i bioliquidi ai fini del paragrafo 1 sono prodotte mediante pratiche sostenibili di gestione dei terreni».

    [Em. 97]

    6.

    l'articolo 18 è modificato come segue:

    a)

    è inserito il paragrafo seguente:

    «2 bis.     Eurostat raccoglie e pubblica informazioni commerciali dettagliate riguardanti i biocarburanti prodotti a partire da colture alimentari, come quelli basati sui cereali e su altre colture amidacee, zuccherine e oleaginose. Le informazioni disponibili sono dati commerciali disaggregati sia per l'etanolo sia per il biodiesel, dal momento che i dati attuali sono pubblicati in formato aggregato dove le importazioni e le esportazioni di etanolo e biodiesel sono combinate in un'unica serie di dati denominata biocarburanti. I dati sulle importazioni e le esportazioni identificano la tipologia e i volumi di biocarburanti importati e consumati dagli Stati membri dell'Unione. I dati includono altresì il paese di origine e il paese che esporta tali prodotti nell'Unione. I dati sulle importazioni e le esportazioni di materie prime organiche o di prodotti semilavorati sono migliorati con le informazioni raccolte e pubblicate da Eurostat sulle importazioni e le esportazioni di materie prime, sulla tipologia e il paese di origine, incluse le materie prime commercializzate a livello nazionale o le materie prime semi-commercializzate. [Em. 98]

    2 ter.     Eurostat raccoglie e pubblica informazioni occupazionali dettagliate circa i numeri, la durata e i salari associati ai posti di lavoro diretti, indiretti e indotti generati dall'industria dei biocarburanti dell'Unione. La Commissione mette a punto una metodologia concordata per la misurazione dei posti di lavoro che dovrebbe valutare e monitorare sistematicamente i livelli di occupazione negli Stati membri e a livello dell'Unione. I dati sull'occupazione dovrebbero essere disaggregati per il settore dell'etanolo e per quello del biodiesel e dovrebbero identificare chiaramente l'ubicazione del posto di lavoro nella filiera di approvvigionamento dei biocarburanti. I dati attuali sull'occupazione nell'industria dei biocarburanti non sono inclusi nelle statistiche ufficiali, e le stime occupazionali disponibili ai responsabili politici variando a seconda della definizione sottostante o della metodologia adottata da uno studio particolare, dell'approccio adottato per il computo dei posti di lavoro e della misura in cui gli studi collegano l'attività agricola all'industria dei biocarburanti. Un processo formale che richieda che i dati occupazionali siano corroborati da dati sottostanti e da ipotesi trasparenti migliorerebbe la disponibilità delle informazioni.».

    [Em. 99]

    b)

    al paragrafo 4, il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:

    «4.     L'Unione si adopera per concludere accordi bilaterali o multilaterali con i paesi terzi che contengano obblighi vincolanti circa le disposizioni sui criteri di sostenibilità corrispondenti a quelle della presente direttiva. Tali accordi dovrebbero inoltre definire le norme per garantire che le procedure doganali dei paesi terzi non conducano a frodi connesse all'importazione e all'esportazione di biocarburanti e bioliquidi e definire le disposizioni sulla facilitazione degli scambi. L'Unione dovrebbe altresì adoperarsi per concludere con i paesi terzi accordi contenenti l'impegno a ratificare e applicare le convenzioni dell'OIL e gli accordi ambientali multilaterali di cui all'articolo 17, paragrafo 7. Quando l'Unione ha concluso accordi contenenti impegni obbligatori circa le disposizioni sulle materie che rientrano nell'ambito di applicazione dei criteri di sostenibilità di cui all'articolo 17, paragrafi da 2 a 7, la Commissione può decidere che tali accordi dimostrano che i biocarburanti e i bioliquidi prodotti a partire da materie prime coltivate in detti paesi rispettano i criteri di sostenibilità in questione. Nel concludere tali accordi è prestata particolare attenzione alle misure adottate per la conservazione di aree che forniscono servizi di ecosistema fondamentali in situazioni critiche (ad esempio protezione degli spartiacque e controllo dell'erosione), per la tutela del suolo, delle risorse idriche e dell'aria, in relazione ai cambiamenti indiretti della destinazione dei terreni, per il ripristino dei terreni degradati e per evitare il consumo eccessivo di acqua in zone afflitte da carenza idrica, nonché agli elementi di cui all'articolo 17, paragrafo 7, secondo comma. [Em. 100]

    La Commissione può decidere decide se i sistemi volontari nazionali o internazionali che fissano norme per la produzione di prodotti della biomassa contengono dati accurati ai fini dell'articolo 17, paragrafo 2, o dimostrano che le partite di biocarburanti o di bioliquidi rispettano i criteri di sostenibilità di cui all'articolo 17, paragrafi da 3 a 5 bis e se le materie non sono state modificate intenzionalmente in modo che rientrino nell'ambito di applicazione dell'articolo 3, paragrafo 4, lettera e), punti da i) a iii) .. La Commissione può decidere che tali sistemi contengono dati accurati ai fini delle informazioni relative alle misure adottate per la conservazione di aree che forniscono servizi di ecosistema fondamentali in situazioni critiche (ad esempio protezione degli spartiacque e controllo dell'erosione), per la tutela del suolo, delle risorse idriche e dell'aria, per il ripristino dei terreni degradati e per evitare il consumo eccessivo di acqua in zone afflitte da carenza idrica, nonché degli elementi di cui all'articolo 17, paragrafo 7, secondo comma.

    Ai fini dell'articolo 17, paragrafo 3, lettera b), punto ii), la Commissione può inoltre riconoscere le aree di protezione di ecosistemi o specie rari, minacciati o in pericolo di estinzione, riconosciute da accordi internazionali o incluse in elenchi compilati da organizzazioni internazionali o dall'Unione internazionale per la conservazione della natura. [Em. 101]

    La Commissione e gli Stati membri provvedono al reciproco riconoscimento dei sistemi di verifica che garantiscono la conformità con i criteri di sostenibilità per i biocarburanti e i bioliquidi, ove i sistemi in questione siano stati stabiliti a norma della presente direttiva.».

    [Em. 102]

    c)

    all'articolo 18 è inserito il paragrafo seguente:

    «9 bis.     Entro tre anni [dopo l'entrata in vigore della presente direttiva], la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio ai fini della revisione del funzionamento dei regimi volontari per i quali è stata adottata una decisione ai sensi del paragrafo 4 e dell'individuazione di migliori prassi. La relazione si basa sulle migliori informazioni disponibili, tra l'altro in seguito alla consultazione con le parti interessate, e sull'esperienza pratica nell'applicazione dei sistemi. La relazione tiene conto dell'evoluzione delle norme e delle linee guida riconosciute a livello internazionale, tra cui quelle sviluppate dall'Organizzazione internazionale per la standardizzazione e dall'Alleanza internazionale per l'accreditamento e l'etichettatura sociale e ambientale (ISEAL). In relazione a ciascun sistema, la relazione analizza, tra l'altro, i seguenti aspetti:

    indipendenza, modalità e frequenza dei controlli;

    disponibilità ed esperienza nell'applicazione di metodi per identificare e trattare i casi di inosservanza;

    la trasparenza, in particolare per quanto riguarda l'accessibilità del sistema, la disponibilità di traduzioni nelle lingue ufficiali dei paesi e delle regioni da cui provengono le materie prime, l'accessibilità di un elenco di operatori certificati e delle relative certificazioni, l'accessibilità delle relazioni di revisione;

    la partecipazione delle parti interessate, in particolare per quanto riguarda la consultazione delle comunità indigene e locali durante l'elaborazione e la revisione del sistema, così come durante i controlli;

    la solidità generale del sistema, in particolare alla luce delle norme in materia di accreditamento, qualifica e indipendenza dei controllori e degli organismi relativi al sistema;

    aggiornamento del sistema secondo il mercato.

    Alla luce della relazione, la Commissione, se del caso, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta di modifica dei criteri di cui all'articolo 18, paragrafo 5.».

    [Em. 103]

    7.

    L'articolo 19 è così modificato:

    -a)

    è inserito il paragrafo seguente:

    «1 bis.     Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 25 ter, in merito all'inserimento nell'allegato V di una procedura di calcolo delle emissioni di gas a effetto serra di carburanti liquidi o gassosi rinnovabili, di origine non biologica, al fine di verificarne la conformità all'articolo 17. Tali atti delegati sono approvati entro il 31 dicembre 2015.».

    [Em. 106]

    a)

    i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

    «3.   Le emissioni tipiche di gas a effetto serra derivanti dalla coltivazione di materie prime agricole figuranti nelle relazioni di cui all'articolo 19, paragrafo 2, nel caso degli Stati membri, e nelle relazioni equivalenti nel caso dei territori esterni all'Unione, possono essere presentate alla Commissione.

    4.   La Commissione può decidere, mediante un atto di esecuzione adottato in conformità della procedura consultiva di cui all'articolo 25, paragrafo 3, che le relazioni di cui al paragrafo 3 contengono dati accurati ai fini della misurazione delle emissioni di gas a effetto serra associati alla coltivazione di materie prime da cui ricavare biocarburanti e bioliquidi tipicamente prodotti in tali zone agli scopi previsti dall'articolo 17, paragrafo 2.»;

    b)

    al paragrafo 5, l'ultima frase è sostituita dalla seguente:

    «A tale scopo alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 25 ter:»;

    c)

    il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

    «6.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 25, lettera b) in merito all'adeguamento dell'allegato VIII ai progressi tecnici e scientifici, anche mediante la revisione dei valori proposti per gruppi di colture in relazione al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni; l'introduzione di Ai fini della valutazione dei modelli economici utilizzati per stimare i valori del cambiamento indiretto della destinazione dei terreni, nella sua revisione la Commissione comprende gli ultimi dati disponibili riguardo alle ipotesi fondamentali che condizionano i risultati della modellizzazione, tra cui la tendenze quantificate nelle rese e nella produttività agricola, l’allocazione del coprodotto e il cambiamento osservato della destinazione dei terreni e i tassi di deforestazione. La Commissione assicura che le parti interessate partecipino alla procedura di revisione. La prima revisione deve essere conclusa entro il 30 giugno 2016.

    Se del caso la Commissione propone nuovi valori di cambiamento indiretto della destinazione dei terreni a livelli successivi di disaggregazione (ovvero a livello di materie prime); la considerazione delle emissioni di gas a effetto serra legate al trasporto di materie prime; l'inserimento di valori aggiuntivi qualora nuove materie prime da cui ricavare biocarburante dovessero arrivare sul mercato, ove necessario; nonché lo sviluppo di fattori per le materie prime derivanti da materie cellulosiche di origine non alimentare e da materie ligno-cellulosiche.

    Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 25 ter in merito all'adeguamento dell'allegato VIII inserendovi i valori corrispondenti alle emissioni causate dal cambiamento indiretto della destinazione dei terreni per le materie prime derivate da materie cellulosiche e ligno-cellulosiche non alimentari e integra tali valori nel calcolo dell'impatto dei biocarburanti e dei bioliquidi sui gas a effetto serra come previsto al presente articolo. Tali atti delegati sono approvati entro il 30 giugno 2016. »;

    [Em. 107 e 190]

    d)

    al paragrafo 7, il primo comma è sostituito dal seguente:

    «7.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 25 ter in merito all'adeguamento dell'allegato V ai progressi tecnici e scientifici, anche mediante l'inserimento di valori per ulteriori filiere di produzione dei biocarburanti per la stessa o per altre materie prime e modificando la metodologia definita nella parte C»;

    e)

    il paragrafo 8 è soppresso.

    8.

    L'articolo 21 è soppresso.

    9.

    All'articolo 22, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

    «2.   Per la stima della riduzione netta delle emissioni di gas a effetto serra conseguita con l'uso di biocarburanti, lo Stato membro può utilizzare, ai fini delle relazioni di cui al paragrafo 1, i valori tipici di cui all'allegato V, parte A e parte B, e inserisce le stime delle emissioni associate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni stabilite all'allegato VIII.».

    9 bis.

    all’articolo 23 è inserito il paragrafo seguente:

    «8 bis.     Entro il 31 dicembre 2015, la Commissione presenta una relazione sugli impatti ambientali ed economici, positivi e negativi, dei biocarburanti prodotti a partire da rifiuti, residui, prodotti secondari e materie prime che non utilizzano terreni. Gli impatti ambientali esaminati includono in particolare le emissioni di gas a effetto serra, la biodiversità, le risorse idriche e la fertilità dei terreni. Si terrà conto dei benefici potenziali o annullati di queste materie prime per altri usi, come la fabbricazione di prodotti. Gli impatti economici da esaminare includono i costi di produzione, i costi di opportunità legati all'utilizzo di queste materie prime per altri scopi, nonché gli utili sugli investimenti in energia ottenuti mediante l'impiego di dette materie prime per la produzione di biocarburanti e bioliquidi avanzati, durante tutto il ciclo di vita.».

    [Em. 109]

    10.

    All'articolo 25, il paragrafo 4 è soppresso.

    11.

    È inserito l'articoloseguente:

    «Articolo 25 ter

    Esercizio della delega

    1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

    2.   La delega dei poteri di cui all'articolo 3, paragrafo 4, lettera d), all'articolo 5, paragrafo 5, all'articolo 17, paragrafo 3, lettera c), terzo comma, e all'articolo 19, paragrafi 1, 5, 6 e 7, è conferita alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere da [la data di entrata in vigore della presente direttiva].

    3.   La delega dei poteri di cui di cui all'articolo 3, paragrafo 4, lettera d), all'articolo 5, paragrafo 5, all'articolo 17, paragrafo 3, lettera c), terzo comma, e all'articolo 19, paragrafi da 5 a 7, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o a una data successiva ivi precisata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

    4.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

    5.   L'atto delegato adottato in virtù dell'articolo 3, paragrafo 4, lettera d), dell'articolo 5, paragrafo 5, dell'articolo 17, paragrafo 3, lettera c), terzo comma, e dell'articolo 19, paragrafi 5, 6 e 7, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato, oppure se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono formulare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.».

    12.

    Gli allegati sono modificati conformemente all'allegato II della presente direttiva.

    Articolo 3

    Revisione

    Entro il 31 dicembre 2017 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui valuta, sulla base delle migliori e più recenti conoscenze scientifiche, l'efficacia delle misure introdotte dalla presente direttiva nel ridurre le emissioni di gas a effetto serra associate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni derivanti dalla produzione di biocarburanti e bioliquidi. Ove opportuno la relazione è corredata da una proposta legislativa basata sulle migliori conoscenze scientifiche a disposizione per l'introduzione di fattori di stima delle emissioni associate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni negli adeguati criteri di sostenibilità che dovranno essere applicati dal 1o gennaio 2021e.

    La relazione comprende una revisione dell'efficacia degli incentivi previsti per i biocarburanti prodotti con materie prime che non utilizzano terreni o provenienti da colture alimentari a norma dell'articolo 3, paragrafo 4, lettera d), della direttiva 2009/28/CE. Comprende inoltre una valutazione della disponibilità di tali biocarburanti e del relativo impatto ambientale, economico e sociale. Valuta altresì l'impatto della produzione di biocarburanti in termini di disponibilità della risorsa legno e sui settori che utilizzano la biomassa.

    Ove opportuno, la relazione è corredata da una proposta legislativa per stabilire adeguati criteri di sostenibilità per i biocarburanti prodotti con materie prime che non utilizzano terreni o provenienti da colture alimentari.

    Gli investitori tengono conto del fatto che le tecnologie di produzione dei biocarburanti sono ancora in fase di sviluppo e che, in una fase successiva, potrebbero essere adottate ulteriori misure tese a mitigarne gli impatti negativi. [Em. 111]

    Articolo 4

    Recepimento

    1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

    Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

    2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

    Articolo 5

    Entrata in vigore

    La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Articolo 6

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

    Fatto a …

    Per il Parlamento europeo

    Il presidente

    Per il Consiglio

    Il presidente


    (1)  GU C 198 del 10.7.2013, pag. 56.

    (2)  Posizione del Parlamento europeo dell'11 settembre 2013.

    (3)  Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16).

    (4)  Direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 1998 relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e recante modificazione della direttiva 93/12/CEE del Consiglio (GU L 350 del 28.12.1998, pag. 58).

    (5)   Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).

    (6)   Decisione 2000/532/CE della Commissione, del 3 maggio 2000, che sostituisce la decisione 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e la decisione 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi (GU L 226 del 6.9.2000, pag. 3).

    (7)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di vigilanza da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

    ALLEGATO I

    Gli allegati alla direttiva 98/70/CE sono così modificati:

    (1)

    all'allegato IV, parte C è così modificato:

    a)

    il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

    «7.

    Le emissioni annualizzate risultanti da modifiche degli stock di carbonio dovute al cambiamento della destinazione dei terreni, el , sono calcolate ripartendo uniformemente il totale delle emissioni su vent'anni. Per il calcolo di dette emissioni, si applica la seguente formula:

    el = (CSR — CSA) × 3,664 × 1/20 × 1/P,

    dove:

    el =

    le emissioni annualizzate di gas a effetto serra risultanti da modifiche degli stock di carbonio dovute al cambiamento della destinazione del terreno (espresse in massa (grammi) equivalente di CO2 per unità di energia prodotta (megajoules) dal biocarburante);

    CSR =

    lo stock di carbonio per unità di superficie associato alla destinazione del terreno di riferimento (espresso in massa (tonnellate) di carbonio per unità di superficie, compresi suolo e vegetazione). La destinazione di riferimento del terreno è la destinazione del terreno nel gennaio 2008 o vent'anni prima dell'ottenimento delle materie prime, se quest'ultima data è posteriore;

    CSA =

    lo stock di carbonio per unità di superficie associato con la destinazione reale del terreno (espresso in massa di carbonio per unità di superficie, compresi suolo e vegetazione). Nel caso in cui lo stock di carbonio si accumuli per oltre un anno, il valore attribuito al CSA è il valore stimato per unità di superficie dopo vent'anni o quando le colture giungono a maturazione, se quest'ultima data è anteriore; nonché

    P =

    la produttività delle colture (misurata come biocarburante o quantità di energia prodotta per unità di superficie all'anno).»;

    b)

    i punti 8 e 9 sono soppressi.

    (2)

    È aggiunto l'allegato seguente:

    «Allegato V

    Parte A:

    emissioni stimate associate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni e prodotte dai biocarburanti

    Gruppo di materie prime

    Emissioni stimate associate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni (gCO2eq/MJ)

    Cereali e altre amidacee

    12

    Zuccheri

    13

    Colture oleaginose

    55

    Parte B:

    biocarburanti per cui le emissioni stimate associate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni sono considerate pari a zero

    Le emissioni stimate associate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni sono considerate parti a zero per i biocarburanti prodotti a partire dalle seguenti categorie di materie prime:

    a)

    materie prime non figuranti nella parte A del presente allegato;

    b)

    materie prime la cui produzione ha portato al cambiamento diretto della destinazione dei terreni, ovvero al passaggio da una delle seguenti categorie IPCC per la copertura del suolo; terreni forestali, terreni erbosi, zone umide, insediamenti o altri tipi di terreno a terreni coltivati o colture perenni (1). In tal caso occorre calcolare un “valore di emissione associato al cambiamento diretto della destinazione dei terreni (el)” in conformità della parte C, punto 7 dell'allegato IV.».

    (1)  Per colture perenni si intendono le colture pluriennali il cui peduncolo non viene raccolto annualmente, quali il bosco ceduo a rotazione rapida e la palma da olio, come definite nella Comunicazione (2010/C 160/02)."


    ALLEGATO II

    Gli allegati alla direttiva 2009/28/CE sono così modificati:

    (1)

    nell'allegato V, la parte C è così modificata:

    a)

    il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

    «7.

    Le emissioni annualizzate risultanti da modifiche degli stock di carbonio dovute al cambiamento della destinazione dei terreni, el , sono calcolate ripartendo uniformemente il totale delle emissioni su vent'anni. Per il calcolo di dette emissioni, si applica la seguente formula:

    el = (CSR — CSA) × 3,664 × 1/20 × 1/P,

    dove:

    el =

    le emissioni annualizzate di gas a effetto serra risultanti da modifiche degli stock di carbonio dovute al cambiamento della destinazione del terreno (espresse in massa (grammi) equivalente di CO2 per unità di energia prodotta (megajoules) dal biocarburante);

    CSR =

    lo stock di carbonio per unità di superficie associato alla destinazione del terreno di riferimento (espresso in massa (tonnellate) di carbonio per unità di superficie, compresi suolo e vegetazione). La destinazione di riferimento del terreno è la destinazione del terreno nel gennaio 2008 o venti anni prima dell'ottenimento delle materie prime, se quest'ultima data è posteriore;

    CSA =

    lo stock di carbonio per unità di superficie associato con la destinazione reale del terreno (espresso in massa di carbonio per unità di superficie, compresi suolo e vegetazione). Nel caso in cui lo stock di carbonio si accumuli per oltre un anno, il valore attribuito al CSA è il valore stimato per unità di superficie dopo vent'anni o quando le colture giungono a maturazione, se quest'ultima data è anteriore; nonché

    P =

    la produttività delle colture (misurata come quantità di energia prodotta da un biocarburante o bioliquido per unità di superficie all'anno).»;

    b)

    i punti 8 e 9 sono soppressi.

    (2)

    È aggiunto il seguente allegato VIII:

    « Allegato VIII

    Parte A:

    emissioni stimate prodotte dalle materie prime da cui ricavare biocarburanti e bioliquidi associate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni

    Gruppo di materie prime

    Emissioni stimate associate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni (gCO2eq/MJ)

    Cereali e altre amidacee

    12

    Zuccheri

    13

    Colture oleaginose

    55

    Parte B:

    Biocarburanti e bioliquidi per cui le emissioni stimate associate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni sono considerate pari a zero

    Le emissioni stimate associate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni sono considerate parti a zero per i biocarburanti e i bioliquidi prodotti a partire dalle seguenti categorie di materie prime:

    a)

    materie prime non figuranti nella parte A del presente allegato;

    b)

    materie prime la cui produzione ha portato al cambiamento diretto della destinazione dei terreni, ovvero al passaggio da una delle seguenti categorie IPCC per la copertura del suolo; terreni forestali, terreni erbosi, zone umide, insediamenti o altri tipi di terreno a terreni coltivati o colture perenni  (1) . In tal caso occorre calcolare un "valore di emissione associato al cambiamento diretto della destinazione dei terreni (el) in conformità della parte C, paragrafo 7 dell'allegato V.».

    (1)  Per colture perenni si intendono le colture pluriennali il cui peduncolo non viene raccolto annualmente, quali il bosco ceduo a rotazione rapida e la palma da olio, come definite nella Comunicazione (2010/C 160/02)."

    [Em. 164]

    (3)

    È aggiunto il seguente allegato:

    «Allegato IX

    Parte A:

    materie prime da rifiuti e residui il cui contributo per il conseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 3, paragrafo 4, è considerato pari a quattro volte una volta il loro contenuto energetico e che contribuiscono all'obiettivo del 2,5 % di cui all'articolo 3, paragrafo 4, secondo comma, lettera d)

    a)

    Alghe

    b)

    Frazione di biomassa corrispondente ai rifiuti urbani non differenziati, ma non ai rifiuti domestici non separati soggetti agli obiettivi di riciclaggio o di raccolta differenziata di cui all'articolo 11, paragrafi 1 e 2, lettera a) della direttiva 2008/98/CE; gli Stati membri possono concedere deroghe per i rifiuti organici differenziati ove i processi consentano la produzione sia di compost sia di biocarburanti

    c)

    Frazione della biomassa corrispondente ai biodegradabile dei rifiuti industriali e del commercio al dettaglio e all'ingrosso, ma non dei rifiuti soggetti a raccolta differenziata di cui all'articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE, e purché siano rispettati la gerarchia dei rifiuti e il principio dell'uso a cascata

    d)

    Paglia

    e)

    Concime animale e fanghi di depurazione

    f)

    Effluente da oleifici che trattano olio di palma e fasci di frutti di palma vuoti

    g)

    Pece di tallolio

    h)

    Glicerina grezza

    i)

    Bagasse

    j)

    Vinacce e fecce di vino

    k)

    Gusci

    l)

    Pule

    m)

    Tutoli

    n)

    Corteccia, rami, foglie, segatura, schegge

    n bis)

    Materie ligno-cellulosiche eccetto tronchi per sega e per impiallacciatura

    Parte B:

    materie prime da rifiuti e da residui il cui contributo per il conseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 3, paragrafo 4, è considerato pari a due volte il loro contenuto energetico

    a)

    Olio da cucina usato.

    b)

    Grassi animali classificati di categoria I e II in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

    c)

    Materie cellulosiche di origine non alimentare.

    d)

    Materie ligno-cellulosiche eccetto tronchi per sega e per impiallacciatura.

    Parte C:

    materie prime il cui contributo per il conseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 3, paragrafo 4, è considerato pari a quattro volte il loro contenuto energetico e che contribuiscono all'obiettivo del 2,5 % di cui all'articolo 3, paragrafo 4, secondo comma, lettera d)

    a)

    Alghe (autotrofe)

    b)

    Carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica

    c)

    Cattura e utilizzo del carbonio a fini di trasporto

    d)

    Batteri

    (2)  Regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 ottobre 2002 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano (GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1).»."

    [Em. 186]


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