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Document 52013IP0375

    Risoluzione del Parlamento europeo del 12 settembre 2013 sull'applicazione del principio della parità di retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e femminile per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore (2013/2678(RSP))

    GU C 93 del 9.3.2016, p. 110–112 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    9.3.2016   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 93/110


    P7_TA(2013)0375

    Pari retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e femminile

    Risoluzione del Parlamento europeo del 12 settembre 2013 sull'applicazione del principio della parità di retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e femminile per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore (2013/2678(RSP))

    (2016/C 093/15)

    Il Parlamento europeo,

    visti gli articoli 8, 157 e 225 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

    vista la direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione) (1),

    visto l'articolo 11, paragrafo 1, lettera d), della convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 18 dicembre 1979 con la risoluzione 34/180,

    vista la comunicazione della Commissione del 21 settembre 2010 intitolata «Strategia per la parità tra donne e uomini 2010-2015» (COM(2010)0491),

    vista la comunicazione della Commissione del 5 marzo 2010 intitolata «Maggiore impegno verso la parità tra donne e uomini. Carta per le donne» (COM(2010)0078),

    vista la sua risoluzione del 24 maggio 2012 recante raccomandazioni alla Commissione concernenti l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore (2),

    vista la Valutazione del valore aggiunto europeo «Applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro di pari valore» (3),

    visto lo studio «Il divario di genere nelle pensioni dell'UE» (4),

    vista l'interrogazione alla Commissione sull'applicazione del principio della parità di retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e femminile per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore (O-000078/2013 — B7-0218/2013),

    visti l'articolo 115, paragrafo 5, e l'articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento,

    A.

    considerando che, nella sua risoluzione del 24 maggio 2012 recante raccomandazioni alla Commissione sull'applicazione del principio della parità di retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore, il Parlamento europeo chiedeva alla Commissione di rivedere la direttiva 2006/54/CE al più tardi entro il 15 febbraio 2013, accogliendo le raccomandazioni del Parlamento, tra cui la revisione della legislazione vigente;

    B.

    considerando che, a causa di politiche del lavoro che cercano di sopprimere il principio e la pratica della contrattazione collettiva, i salari sono sempre più spesso negoziati a livello individuale, con una conseguente mancanza di informazioni e di trasparenza nel sistema salariale individualizzato, il che porta a maggiori disparità salariali tra dipendenti di livelli simili e può risultare in un incremento del divario di retribuzione tra donne e uomini;

    C.

    considerando che i progressi nel ridurre il divario retributivo di genere sono estremamente lenti, e in alcuni Stati membri il divario è addirittura aumentato; che, malgrado il notevole corpo legislativo in vigore da almeno 40 anni, le azioni adottate e le risorse impiegate (lo squilibrio a livello di UE era del 17,7 % nel 2006, del 17,6 % nel 2007, del 17,4 % nel 2008, del 16,9 % nel 2009 and 16,4 % nel 2010) il divario retributivo di genere è ancora un problema persistente e attualmente si attesta al 16,2 % in tutta l'UE; che l'attuazione del principio della parità di retribuzione per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore è fondamentale per raggiungere la parità di genere; che gli effetti negativi del divario retributivo per le donne si estendono alla loro età di pensionamento ed esse percepiscono pensioni che sono, in media, inferiori del 39 % rispetto a quelle degli uomini;

    D.

    considerando che, secondo la ricerca accademica relativa all'eliminazione del divario retributivo di genere, è necessario considerare ed affrontare adeguatamente diversi fattori, come ad esempio le differenze in materia di tassi di attività e di occupazione, le differenze nella struttura salariale, le differenze nella composizione della forza lavoro e le differenze di remunerazione, nonché altri fattori macroeconomici ed istituzionali;

    E.

    considerando che l'esperienza ha dimostrato che, da sole, le buone pratiche o le misure non vincolanti raramente funzionano come incentivi e che l'atteso effetto di apprendimento tra pari non si verifica;

    F.

    considerando che, secondo le conclusioni della Valutazione del valore aggiunto europeo, un punto percentuale di diminuzione del divario retributivo di genere aumenterà la crescita economica dello 0,1 % e che l'eliminazione del divario retributivo di genere ha un'importanza cruciale nel contesto attuale di crisi economica;

    G.

    considerando che la lentezza dei progressi nell'eliminazione del divario retributivo di genere ha notevoli conseguenze demografiche, sociali, giuridiche ed economiche;

    1.

    deplora la lentezza dei progressi compiuti nella riduzione del divario retributivo di genere nell'Unione europea;

    2.

    sottolinea che la riduzione delle disparità di genere, mediante l'eliminazione del divario retributivo di genere, porterà benefici non solo alle donne ma anche all'intera società e che l'eliminazione del divario retributivo di genere non dovrebbe essere considerata un costo ma un investimento;

    3.

    ribadisce che la direttiva 2006/54/CE, nella sua forma attuale, non è sufficientemente efficace per affrontare il divario retributivo di genere e per raggiungere l'obiettivo della parità di genere in materia di occupazione;

    4.

    invita la Commissione a sostenere gli Stati membri nella riduzione del divario retributivo di genere di almeno 5 punti percentuali ogni anno, con l'obiettivo di eliminare il divario retributivo di genere entro il 2020;

    5.

    riconosce che un approccio multiforme e multilivello esige che la Commissione sostenga gli Stati membri nella promozione di buone pratiche e nell'attuazione di politiche intese ad affrontare il divario retributivo di genere;

    6.

    invita la Commissione a rivedere senza indugio la direttiva 2006/54/CE e a proporre modifiche in materia, a norma dell'articolo 32 della direttiva e sulla base dell'articolo 157 TFUE seguendo le raccomandazioni dettagliate trasmesse nell'allegato alla risoluzione del Parlamento europeo del 24 maggio 2012;

    7.

    incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, nonché ai governi degli Stati membri.


    (1)  GU L 204 del 26.7.2006, pag. 23.

    (2)  Testi approvati, P7_TA(2012)0225.

    (3)  EAVA 4/2013.

    (4)  http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/documents/130530_pensions_en.pdf


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