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Document 52015AE4936

Parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema «Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l’etichettatura dell’efficienza energetica e abroga la direttiva 2010/30/UE» [COM(2015) 341 final — 2015/0149 (COD)]

GU C 82 del 3.3.2016, p. 6–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

3.3.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 82/6


Parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema «Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l’etichettatura dell’efficienza energetica e abroga la direttiva 2010/30/UE»

[COM(2015) 341 final — 2015/0149 (COD)]

(2016/C 082/02)

Relatore:

Emilio FATOVIC

Il Consiglio, in data 31 agosto 2015, e il Parlamento europeo, in data 15 settembre 2015, hanno deciso, conformemente al disposto dell’articolo 194, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l’etichettatura dell’efficienza energetica e abroga la direttiva 2010/30/UE

[COM(2015) 341 final — 2015/0149 (COD)].

La sezione specializzata Trasporti, energia, infrastrutture, società dell’informazione, incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il proprio parere in data 7 gennaio 2016.

Alla sua 513a sessione plenaria, dei giorni 20 e 21 gennaio 2016 (seduta del 20 gennaio), il Comitato economico e sociale europeo ha adottato il seguente parere con 218 voti favorevoli, 2 voti contrari e 6 astensioni.

1.   Conclusioni e raccomandazioni

1.1.

Il CESE sostiene la proposta della Commissione di istituire un quadro per l’etichettatura energetica nella convinzione che, se correttamente implementata ed integrata con la direttiva sull’Ecodesign, potrà incidere positivamente sull’ambiente, sui consumatori, sulle imprese e sui lavoratori.

1.2.

Il Comitato ritiene che la proposta affronti i principali problemi connessi alla normativa vigente, tra i quali l’effettiva applicazione della normativa, l’efficace monitoraggio del mercato e il diritto dei consumatori a ricevere informazioni chiare, comprensibili e comparabili. In particolare, il CESE invita la Commissione a proseguire lungo il percorso di standardizzazione e semplificazione delle classi energetiche per tutte le categorie di prodotto.

1.3.

Il CESE condivide il ricorso allo strumento del regolamento, al posto della direttiva, al fine di garantire l’effettiva ed uniforme implementazione dell’atto normativo su tutto il territorio europeo.

1.4.

Il Comitato considera corretta la scelta di creare una «banca dati dei prodotti», come strumento atto a rendere più efficace la vigilanza sul mercato. Il CESE, tuttavia, considera fondamentale rafforzare i controlli strumentali sui prodotti in vendita al fine di verificare l’effettiva corrispondenza tra le caratteristiche del prodotto e quelle riportate in etichetta.

1.5.

Il CESE invita la Commissione a creare e finanziare dei percorsi formativi comuni e standardizzati per tutti i lavoratori e altri soggetti coinvolti nei processi di vigilanza e controllo.

1.6.

Il CESE condivide la scelta di tornare alla precedente scala energetica da A a G in quanto più facilmente comprensibile per i consumatori, così come l’introduzione di una scala cromatica dal verde al rosso per meglio identificare l’efficienza energetica di un prodotto.

1.7.

Il Comitato propone di elaborare un nuovo layout grafico per l’etichetta energetica al fine di combattere la contraffazione ed evitare di generare confusione tra i consumatori in particolare nel periodo transitorio. Il CESE, inoltre, suggerisce di lasciare in grigio la scala cromatica per le classi non occupate da prodotti sul mercato o a seguito del riscalaggio o per effetto dei limiti imposti dalla direttiva sull’Ecodesign.

1.8.

Il CESE propone di integrare la nuova etichetta con altre informazioni sensibili per i consumatori, come la «durata minima dei prodotti» e il «consumo energetico del prodotto nell’arco della vita», anche in vista del «Carbon Footprint». Tali informazioni sono fondamentali per rendere effettivamente comparabili economicamente prodotti energetici appartenenti a classi diverse e per contrastare e disincentivare l’obsolescenza programmata dei prodotti.

1.9.

Il CESE ritiene che qualora si affidasse un aspetto così cruciale come l’adozione di un regime sanzionatorio ai singoli Stati membri, si favorirebbe un’osservanza disomogenea della norma, rendendo vano il ricorso al regolamento in sostituzione della direttiva.

1.10.

Il Comitato ritiene che l’Unione, in base al principio di sussidiarietà, dovrà facilitare l’accessibilità dei prodotti a più alta efficienza energetica alle categorie sociali più svantaggiate contrastando il fenomeno della «povertà energetica».

1.11.

Il CESE ritiene che nell’ottica del principio «design for all», atto a progettare prodotti utilizzabili da tutti, anche le etichette dovranno essere sempre più comprensibili per tutti, facendo particolare attenzione alle esigenze dei cittadini diversamente abili.

1.12.

Il Comitato invita l’Unione ad attivarsi affinché eventuali costi addizionali previsti dal nuovo sistema di etichettatura non siano scaricati automaticamente sui rivenditori al dettaglio o sugli utenti finali.

1.13.

Il CESE si rammarica per l’assenza di una strategia ad hoc per il commercio online, ritenuta al contrario necessaria, in quanto rappresenta uno dei settori in cui l’applicazione della normativa risulta essere ampiamente disattesa. Il Comitato auspica, in particolare, un pronto intervento per normare il caso dei «siti bazar», per i quali sono state riscontrate le maggiori infrazioni all’obbligo di esporre le etichette energetiche.

1.14.

Il CESE riscontra l’assenza di misure ad hoc per prodotti energetici «rigenerati». Il CESE ritiene necessario, in particolare, regolamentare la commercializzazione di tali prodotti qualora siano venduti presso appositi esercizi commerciali, al fine di non generare vuoti normativi e soprattutto per favorire una maggiore integrazione tra le strategie sull’efficienza energetica e sull’economia circolare.

1.15.

Il Comitato invita la Commissione europea a prestare particolare attenzione ai prodotti importati da paesi terzi al fine di tutelare la produzione europea da eventuali forme di concorrenza sleale o frode nei casi di palese falsificazione delle etichette.

1.16.

Il CESE ritiene che l’Unione europea potrà raggiungere i propri obiettivi di efficienza energetica solo attraverso un coinvolgimento attivo dei consumatori. Per questo chiede che la società civile organizzata sia affiancata ai governi nazionali al fine di dar vita ad attività di informazione e sensibilizzazione più efficaci e capillari, incluso presso i singoli rivenditori al dettaglio.

1.17.

Il Comitato condivide la proposta di inserire obbligatoriamente negli annunci pubblicitari l’etichetta energetica per ogni singolo prodotto o, quando non sia possibile, almeno la classe energetica, al fine di meglio informare e sensibilizzare i consumatori.

1.18.

Il CESE ritiene che una sola settimana, al termine del periodo transitorio, sia un tempo troppo breve per passare in via definitiva a dei prodotti etichettati con il nuovo sistema. Per questo si chiede di estenderlo a 30 giorni.

1.19.

Il CESE invita la Commissione ad avere un approccio più prudente e misurato con gli atti delegati. In particolare si auspica che le deleghe siano chiare e definite, che il controllo del Parlamento sia garantito e soprattutto che l’adozione degli atti delegati sia sempre subordinata ad un’effettiva consultazione e coinvolgimento degli Stati membri, del CESE e dei portatori d’interesse.

1.20.

Il CESE considera congruo il periodo di 8 anni per riesaminare il quadro per l’etichettatura, tuttavia avanza la proposta di sottoporlo ad una valutazione d’impatto di medio periodo.

1.21.

Il Comitato considera cruciale la definizione di un meccanismo di riscalaggio univoco e stabile, affinché i successivi riscalaggi resi necessari dall’evoluzione tecnologica del mercato siano economici, precisi e non controversi. Si propone, quindi, di procedere al riscalaggio solo nel momento in cui i prodotti di classe energetica A rappresentino almeno il 20 % del mercato.

2.   Introduzione

2.1.

Il 25 febbraio 2015, la Commissione europea ha pubblicato il pacchetto «Unione dell’energia», che è strutturato in tre comunicazioni:

una strategia quadro per l’Unione dell’energia resiliente (1),

una comunicazione sulla posizione dell’UE in vista dell’accordo globale sul clima,

una comunicazione che fissa le misure per raggiungere l’obiettivo del 10 % di interconnessione elettrica entro il 2020.

2.2.

La strategia per l’Unione dell’energia, fondata su un approccio olistico, si pone l’obiettivo di migliorare la sicurezza, la sostenibilità e la competitività dell’approvvigionamento energetico, articolandosi su cinque dimensioni:

sicurezza energetica, solidarietà e fiducia,

piena integrazione del mercato europeo dell’energia,

efficienza energetica per contenere la domanda,

decarbonizzazione dell’economia,

ricerca, innovazione e competitività.

2.3.

Nell’ambito della suddetta strategia nasce il regolamento che istituisce un quadro per l’etichettatura dell’efficienza energetica, al fine di abrogare la precedente direttiva 2010/30/UE (2).

2.4.

Il nuovo quadro per l’etichettatura ha una normativa sorella nella direttiva 2009/125/CE sull’Ecodesign (3). Secondo il commissario al clima e all’energia, Miguel Arias Cañete, attraverso l’implementazione congiunta delle due norme «l’Europa risparmierà entro il 2020 tanta energia quanta se ne usa ogni anno in Italia, pari a 166 milioni di tonnellate di petrolio», con un forte impatto anche sulla riduzione di CO2.

2.5.

Il nuovo regolamento tiene presente, tra gli altri, le risultanze della valutazione ex post sulla legislazione vigente, gli esiti delle consultazioni effettuate tra i cittadini e i portatori d’interesse, nonché una specifica valutazione d’impatto (4).

3.   Sintesi della proposta della Commissione

3.1.

La proposta della Commissione si configura per la prima volta sotto forma di regolamento e non più sotto forma di direttiva, al fine di semplificare il contesto normativo per gli Stati membri e le imprese, ma soprattutto per garantire che i principi in esso contenuti siano applicati e fatti rispettare in modo uniforme in tutta l’Unione europea.

3.2.

La proposta stabilisce la creazione di una banca dati dei prodotti al fine di rendere più efficace la vigilanza sul mercato. Saranno i produttori ad avere l’obbligo di inserire una serie di informazioni nella suddetta banca dati. È importante sottolineare che attualmente tali informazioni già devono essere fornite dalle imprese su richiesta delle autorità nazionali di vigilanza del mercato. Per questo la Commissione europea stima che i costi addizionali per le imprese saranno minimi (5).

3.3.

La proposta intende rivedere la scala energetica vigente, introdotta con la direttiva 2010/30/UE, per due ordini di motivi:

a)

è stato rilevato che la scala da A+ a A+++ ha reso le etichette meno comprensibili, disincentivando i consumatori ad acquistare prodotti a maggiore efficienza energetica,

b)

le classi energetiche più alte sono già sature per diverse categorie di prodotto.

Per questo la Commissione propone di ritornare alla precedente scala da A a G, considerata più comprensibile, «riscalando» tutti i prodotti ad oggi in commercio. Le classi A e B saranno lasciate libere per evitare il problema di un’immediata saturazione delle classi più alte (6). Ad integrazione e completamento si prevede, inoltre, l’introduzione in etichetta di una scala cromatica dal verde al rosso per indicare i prodotti più o meno efficienti dal punto di vista energetico.

3.4.

La proposta prevede un periodo transitorio di sei mesi nel quale i prodotti attualmente in vendita saranno disponibili con doppia etichetta al fine di svolgere con correttezza il processo di «riscalaggio» senza generare ulteriore confusione nei consumatori. In questa fase, inoltre, gli Stati membri dovranno organizzare campagne ad hoc per informare i consumatori sul nuovo sistema di etichettatura.

3.5.

Secondo la Commissione, sia l’attività di controllo sia la definizione di un regime sanzionatorio dovranno rimanere di competenza dei rispettivi Stati membri (7).

3.6.

Alla Commissione viene affidato il potere di adottare atti delegati al fine di garantire la corretta applicazione della normativa. Tale potere potrà essere revocato in ogni momento da Consiglio e Parlamento. La Commissione dovrà assicurare, per ciascun atto delegato, una partecipazione equilibrata dei rappresentanti degli Stati membri e delle parti interessate per la specifica categoria di prodotto. Gli Stati membri e i portatori di interesse saranno riuniti in un Forum consultivo ad hoc.

3.7.

La prossima valutazione del quadro per l’etichettatura è prevista tra 8 anni. Le etichette dei prodotti già in commercio saranno sottoposte a revisione entro 5 anni, mentre non è stata stabilita una tempistica precisa per il riscalaggio dei prodotti commercializzati dopo l’approvazione del regolamento.

4.   Osservazioni generali

4.1.

Il CESE accoglie con favore la proposta della Commissione che nasce dalla consapevolezza che l’etichettatura energetica incide positivamente sull’ambiente, sui consumatori, sulle imprese europee e sui livelli occupazionali (8).

4.2.

Il CESE assegna al nuovo sistema di etichettatura un importante ruolo strategico, oltre che meramente tecnico, in quanto interviene, in modo diretto ed indiretto, nei settori dell’energia, del commercio interno, dello sviluppo tecnologico, dell’ambiente e più in generale nei processi di sviluppo sostenibile.

4.3.

Il CESE riconosce che la proposta ha il merito di affrontare i principali problemi connessi alla normativa vigente, sebbene in alcuni casi manchi di ambizione e visione. La proposta, infatti, si concentra nel risolvere problemi immediati e cogenti senza immaginare i possibili sviluppi futuri del commercio e della produzione energetica.

4.4.

Il Comitato invita la Commissione a proseguire lungo il percorso di standardizzazione e semplificazione delle classi energetiche per tutte le categorie di prodotto. Ciò avrà una funzione importante per la diffusione di un approccio selettivo all’acquisto da parte dei consumatori, valorizzando i prodotti di maggior qualità.

4.5.

Il CESE condivide la scelta di ricorrere allo strumento del regolamento, al posto della direttiva, al fine di garantire l’effettiva e puntuale implementazione dell’atto normativo in modo uniforme su tutto il territorio europeo. L’utilizzo selettivo di tale strumento è cruciale anche nell’ottica di un efficace processo di integrazione europea.

4.5.1.

Il Comitato sostiene la proposta di costituire una «banca dati dei prodotti», in quanto strumento ineludibile se si intende vigilare con efficacia sul mercato. Si evidenzia, infatti, come in molti Stati europei le associazioni dei consumatori abbiano più volte sollevato il problema della mancata implementazione della precedente direttiva 2010/30/UE e la conseguente presenza sul mercato di prodotti che non riportavano etichette sul consumo energetico. Ciò deve essere fatto anche a garanzia di un’effettiva parità di condizioni nella competizione tra prodotti nel mercato interno.

4.6.

Il CESE, tuttavia, ritiene che la costruzione di una «banca dati dei prodotti» sia importante ma non risolutiva nell’ambito della corretta vigilanza del mercato ed auspica che le autorità preposte rafforzino i controlli strumentali sui prodotti in vendita, al fine di verificare la corrispondenza tra le effettive caratteristiche del prodotto e quelle riportate in etichetta.

4.7.

Il Comitato, considerata la natura altamente tecnica delle attività di controllo e vigilanza del mercato, invita la Commissione a creare dei processi formativi comuni e standardizzati per i lavoratori e altri soggetti coinvolti nella vigilanza e controllo del mercato con apposite linee di finanziamento, affinché in tutti i Paesi membri il regolamento possa essere implementato con adeguato tempismo ed efficacia.

4.8.

Il CESE condivide la scelta di tornare alla precedente scala energetica da A a G in quanto più facilmente comprensibile per i consumatori. Si sottolinea, a titolo di esempio, come tra un frigorifero di classe A+++ ed uno di classe A+ ci sia una differenza di consumo energetico pari al 42 %, sebbene l’attuale sistema di etichettatura non consenta di comprenderne immediatamente la differenza in termini di efficienza energetica e di costi. Ciò comporta che, per determinate categorie di prodotti, vale il principio «chi più spende, meno spende», consentendo ai consumatori di ammortizzare il costo di categoria superiore in tempi brevi. Questo, tuttavia, necessita che le etichette siano più chiare, comprensibili e comparabili.

4.9.

Il CESE ritiene che l’obiettivo primario di questa proposta sia la sua uniforme applicazione su scala europea, ma se si affida un aspetto così cruciale come l’adozione di un regime sanzionatorio ai singoli Stati membri, si favorirà un’osservanza disomogenea della norma, rendendo vano il ricorso al regolamento in sostituzione della direttiva.

4.10.

Nel complesso il CESE ritiene che il nuovo sistema di etichettatura, così strutturato, potrà garantire:

4.10.1.

che i consumatori ricevano informazioni più accurate, pertinenti e comparabili sull’efficienza e sul consumo energetico di tutti i prodotti venduti nell’UE, favorendone un acquisto consapevole, economicamente vantaggioso nel lungo periodo, nonché un utilizzo rispettoso dell’ambiente;

4.10.2.

che sia migliorata la libera circolazione dei prodotti, garantendo parità di condizioni. Ciò rafforzerà, altresì, la competitività delle imprese europee che saranno incentivate ad innovare, ricevendo il vantaggio di entrare per prime sul mercato rispetto a quelle degli Stati terzi e con la possibilità di più alti margini di profitto;

4.10.3.

che siano rafforzati i livelli occupazionali a patto che le imprese europee si impegnino a non delocalizzare ulteriormente le loro produzioni, rappresentando, in modo indiretto, un fattore di rilancio della produzione europea e dei consumi interni.

5.   Osservazioni specifiche

5.1.

Il CESE ritiene che il nuovo sistema di etichettatura sia migliorativo rispetto alla legislazione attuale ma non vada incontro a tutte le esigenze di informazione dei consumatori. A tal proposito si consiglia di inserire in etichetta altri dati come la «durata minima dei prodotti» (9) e il «consumo energetico del prodotto nell’arco della vita» anche in vista del «Carbon Footprint». Tali informazioni risultano essere fondamentali per rendere effettivamente comparabili economicamente prodotti energetici appartenenti a classi diverse e per contrastare e disincentivare l’obsolescenza programmata dei prodotti.

5.1.1.

Ulteriori informazioni utili ma non indispensabili per i consumatori, come il costo energetico aggiuntivo generato da prodotti utilizzati nella domotica, potrebbero essere accessibili attraverso un apposito sito Internet sull’efficienza energetica dei prodotti o un QR-Code da apporre sull’etichetta in modo che ogni prodotto sia facilmente accessibile da tablet e smartphone, come già fatto con analoghe finalità per altri prodotti commerciali, nella logica di uno sviluppo ponderato del piano d’azione «Internet degli Oggetti» (10).

5.2.

Il Comitato propone di elaborare un nuovo layout grafico per l’etichetta energetica al fine di contrastare la contraffazione ed evitare confusione tra i consumatori in particolare nel periodo transitorio. Il CESE, inoltre, suggerisce di lasciare in grigio la scala cromatica per le classi non occupate da prodotti sul mercato in modo da non disincentivare i consumatori all’acquisto. Ciò dovrà essere fatto sia per le classi più basse, ove i prodotti sono stati messi fuori mercato dalla direttiva sull’Ecodesign, sia per quelle più alte ancora non raggiunte da prodotti sul mercato o per effetto del processo di riscalaggio.

5.3.

Il CESE ricorda alla Commissione quanto già sostenuto nel parere TEN/516 (11) e, in particolare, il fenomeno della «povertà energetica» che colpisce oltre 50 milioni di cittadini in tutta l’UE. Ciò comporta che l’Unione, in base al principio di sussidiarietà, deve facilitare il più possibile l’accessibilità dei prodotti a più alta efficienza energetica anche per le categorie sociali più povere e disagiate. Al contempo l’Unione europea deve attivarsi affinché eventuali costi addizionali previsti dal nuovo sistema di etichettatura non siano scaricati automaticamente sui rivenditori al dettaglio o sugli utenti finali.

5.3.1.

In numerosi Stati europei sono già state attuate con successo delle buone prassi in materia di sussidiarietà e accessibilità dei prodotti energetici. Una di queste consiste nella possibilità di detrarre nella dichiarazione dei redditi il costo dei prodotti energetici di classe più alta. Tuttavia, al netto delle buone prassi nazionali comunque utili ed importanti, il CESE auspica che l’Unione europea ed il Consiglio europeo, in particolare, preso atto dell’importanza della sfida dell’efficienza energetica, diano effettivamente corpo al principio di sussidiarietà e si attivino per dare vita ad una strategia unica per coinvolgere tutti i cittadini nel processo di «rivoluzione energetica».

5.4.

Il CESE ritiene che nell’ottica del principio «design for all», atto a progettare prodotti utilizzabili da tutti, anche le etichette dovranno essere sempre più «comprensibili per tutti», facendo particolare attenzione alle esigenze dei cittadini diversamente abili.

5.5.

Il CESE si rammarica per l’assenza di una strategia specifica per il commercio online, il cui volume d’affari è in costante crescita e che, ad oggi, rappresenta uno dei settori in cui la comparabilità dei prodotti e soprattutto la vigilanza del mercato appaiono più complesse e difficili. Come riportato dall’osservatorio MarketWatch, solo il 23 % dei prodotti online presenta un’etichetta corretta. Ciò rappresenta un fattore distorcente del mercato che genera un danno evidente a imprese e consumatori.

5.5.1.

Il Comitato fa notare come l’attuale regolamento delegato (UE) n. 518/2014 relativo all’etichettatura dei prodotti connessi all’energia su Internet, entrato in vigore il 1o gennaio 2015, non sia stato messo adeguatamente in relazione con la nuova proposta di regolamento. Questo, tra gli altri, stabilisce che l’etichetta sia obbligatoria solo sui prodotti nuovi e non su quelli già in vendita, per i quali è prevista solo su base volontaria. Inoltre non affronta il problema dei «siti bazar», nei quali il consumatore spesso inconsapevolmente acquista prodotti messi in vendita da inserzionisti terzi e della cui pubblicità falsa o errata il sito non è chiamato a rispondere.

5.6.

Il CESE riscontra che né l’attuale né il nuovo sistema di etichettatura affrontano il tema dei prodotti energetici «rigenerati». A tal proposito si ritiene che regolare la commercializzazione di tali prodotti, in particolare per quanto concerne i prodotti venduti presso appositi esercizi commerciali, sia giusto e necessario al fine di non lasciare spazi vuoti nella regolamentazione e soprattutto per favorire una maggiore integrazione tra la direttiva sull’Ecodesign e la comunicazione della Commissione «Verso un’economia circolare» (12). Il CESE ricorda, altresì, le posizioni già assunte in passato contro la «obsolescenza programmata», favorendo la commercializzazione di prodotti più durevoli e resilienti (13).

5.7.

Il CESE invita la Commissione europea a prestare particolare attenzione ai prodotti importati da paesi terzi al fine di tutelare la produzione europea da eventuali forme di concorrenza sleale. Il Comitato, in particolare, invita la Commissione a porre in essere una forte campagna contro la contraffazione delle etichette, rendendole difficilmente falsificabili, rafforzando i controlli sulla conformità soggettiva e oggettiva e, qualora sia accertata una palese contraffazione, sanzionare l’importatore ritirando il prodotto dal mercato.

5.8.

Il CESE sottolinea come l’educazione all’acquisto e all’uso consapevole dei prodotti rappresentano aspetti chiave per raggiungere gli obiettivi che l’Unione europea si è data in materia di efficienza energetica. Gli Stati membri sono giustamente chiamati a svolgere un ruolo chiave con campagne ad hoc di informazione e sensibilizzazione. Il CESE, tuttavia, auspica un coinvolgimento attivo della società civile organizzata sia a livello nazionale sia a livello europeo nell’ottica di una comunicazione più efficace e capillare (14), incluso presso i singoli rivenditori al dettaglio.

5.8.1.

Il Comitato sostiene la proposta della Commissione di inserire obbligatoriamente negli annunci pubblicitari l’etichetta energetica per ogni singolo prodotto oppure, quando non sia possibile, almeno la classe energetica, al fine di informare e sensibilizzare i consumatori all’acquisto e all’uso consapevole dei prodotti energetici (15).

5.9.

Il CESE sottolinea l’opportunità di rivedere alcuni aspetti del periodo transitorio necessario per il «riscalaggio» dei prodotti. Il regolamento, infatti, prevede che, alla scadenza del suddetto periodo pari a 6 mesi, sia sufficiente una settimana per passare da un sistema di doppia etichettatura ad uno in cui permangano esclusivamente prodotti etichettati con il nuovo sistema. Tale periodo rischia di essere eccessivamente breve e poco realistico, per questo si chiede di estenderlo a 30 giorni, tempo di norma concesso alle imprese per fare l’inventario dei prodotti.

5.10.

Il CESE invita la Commissione a mantenere un approccio più prudente e misurato con gli atti delegati. In particolare si auspica che le deleghe siano chiare e definite, che il controllo del Parlamento sia garantito e soprattutto che l’adozione degli atti delegati sia sempre subordinata ad un’effettiva consultazione e coinvolgimento degli Stati membri, del CESE e dei portatori d’interesse (16).

5.11.

Il CESE è favorevole alla creazione di un Forum consultivo ad hoc al fine di dar vita ad un dialogo strutturato tra la Commissione, gli Stati membri e i portatori d’interesse.

5.12.

Il CESE ritiene congruo il periodo di 8 anni stabilito per il riesame del quadro di etichettatura, sebbene ne auspichi un’attenta valutazione nel medio periodo per verificarne in modo complessivo l’impatto e l’effettivo stato di implementazione. Tale iniziativa è considerata tanto più opportuna poiché con la presente proposta si intende passare da una direttiva ad un regolamento.

5.13.

Il Comitato considera cruciale la definizione di un meccanismo di riscalaggio univoco e stabile, affinché i successivi riscalaggi resi necessari dall’evoluzione tecnologica del mercato siano economici, precisi e non controversi. A tal proposito si considera necessario procedere al riscalaggio in caso di reale necessità e solo nel momento in cui i prodotti di classe energetica A rappresentino almeno il 20 % del mercato.

Bruxelles, 20 gennaio 2016.

Il presidente del Comitato economico e sociale europeo

Georges DASSIS


(1)  Rif. COM(2015) 80 final.

(2)  Direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, concernente l’indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all’energia, mediante l’etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti (GU L 153 del 18.6.2010, pag. 1).

(3)  Direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all’istituzione di un quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia (GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10).

(4)  SWD(2015) 139.

(5)  COM(2015) 341 final, punto 2.3 della «Relazione».

(6)  COM(2015) 341 final, articolo 7, paragrafo 3.

(7)  COM(2015) 341 final, articolo 4, paragrafo 5.

(8)  Parere del CESE sul tema Ecocompatibile/Prodotti che consumano energia, (GU C 112 del 30.4.2004, pag. 25).

(9)  Parere del CESE sul tema Durata di vita dei prodotti e informazione del consumatore, (GU C 67 del 6.3.2014, pag. 23).

(10)  Parere del CESE sul tema Internet degli oggetti — Un piano d’azione per l’Europa, (GU C 255 del 22.9.2010, pag. 116).

(11)  Parere del CESE sul tema Per un’azione europea coordinata per la prevenzione e la lotta alla povertà energetica, (GU C 341 del 21.11.2013, pag. 21).

(12)  COM(2014) 398 final. Parere del CESE sul tema L’economia circolare nell’UE, (GU C 230 del 14.7.2015, pag. 91).

(13)  Cfr. la nota 9.

(14)  Studio del CESE sul ruolo della società civile nell’attuazione della direttiva UE sulle energie rinnovabili. Coordinatore generale: RIBBE, gennaio 2015.

(15)  COM(2015) 341 final, considerando 10 e articolo 3, paragrafo 3, lettera a).

(16)  Parere del CESE sul tema Atti delegati, (GU C 13 del 15.1.2016, pag. 145).


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