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Document 52015XC1218(02)

Sintesi della decisione della Commissione, del 17 giugno 2015, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (Caso AT.40055 — Riscaldatori da parcheggio) [notificata con il numero C(2015) 3981 final]

GU C 425 del 18.12.2015, p. 14–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

18.12.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 425/14


Sintesi della decisione della Commissione

del 17 giugno 2015

relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dell’articolo 53 dell’accordo SEE

(Caso AT.40055 — Riscaldatori da parcheggio)

[notificata con il numero C(2015) 3981 final]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(2015/C 425/09)

Il 17 giugno 2015 la Commissione ha adottato una decisione relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dell’articolo 53 dell’accordo SEE. Conformemente al disposto dell’articolo 30 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio  (1) , la Commissione pubblica i nomi delle parti e il contenuto essenziale della decisione, comprese le sanzioni irrogate, tenendo conto del legittimo interesse delle imprese alla protezione dei loro segreti aziendali.

1.   INTRODUZIONE

(1)

La decisione riguarda un’infrazione unica e continuata all’articolo 101 del trattato e all’articolo 53 dell’accordo SEE nel settore della fornitura di riscaldatori da parcheggio alimentati a carburante e di riscaldatori ausiliari alimentati a carburante per automobili e mezzi pesanti.

(2)

I riscaldatori da parcheggio alimentati a carburante riscaldano i veicoli in stazionamento e/o ne preriscaldano il motore. I riscaldatori ausiliari alimentati a carburante integrano il sistema di riscaldamento delle automobili e dei mezzi pesanti moderni che non producono una quantità sufficiente di calore residuo per riscaldare il veicolo quando è in movimento. Nella presente sintesi i riscaldatori da parcheggio alimentati a carburante e i riscaldatori ausiliari alimentati a carburante sono denominati «riscaldatori da parcheggio».

(3)

I destinatari della decisione sono Webasto (2) e Eberspächer (3) (di seguito denominate congiuntamente «le parti»).

2.   DESCRIZIONE DEL CASO

2.1.   Procedimento

(4)

A seguito della domanda di immunità presentata da Webasto, nel luglio 2013 la Commissione ha effettuato un accertamento mirato presso i locali di Eberspächer, la quale, immediatamente dopo, nell’agosto 2013, ha presentato richiesta di trattamento favorevole.

(5)

Il 24 luglio 2014 la Commissione ha avviato un procedimento ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1/2003 nei confronti delle parti al fine di avviare discussioni in vista di una transazione. Tali discussioni si sono tenute in occasione di riunioni organizzate tra il 10 settembre 2014 e il 10 marzo 2015. Successivamente le parti hanno presentato alla Commissione una richiesta formale di transazione a norma dell’articolo 10 bis, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 773/2004 (4).

(6)

La Commissione ha adottato la comunicazione degli addebiti il 6 maggio 2015. Le parti hanno confermato in modo inequivocabile che la comunicazione corrispondeva al contenuto delle loro proposte di transazione e hanno ribadito il loro impegno a seguire la procedura di transazione.

(7)

Il 15 giugno 2015 il comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti ha emesso parere favorevole. La Commissione ha adottato la decisione il 17 giugno 2015.

2.2.   Destinatari e durata

(8)

Le seguenti imprese hanno violato l’articolo 101 del TFUE e l’articolo 53 dell’accordo SEE prendendo parte, nei periodi di seguito indicati, a pratiche anticoncorrenziali nel settore dei riscaldatori da parcheggio.

Impresa

Periodo di partecipazione

Webasto

13 settembre 2001 - 15 settembre 2011

Eberspächer

13 settembre 2001 - 15 settembre 2011

2.3.   Sintesi dell’infrazione

(9)

Le parti hanno coordinato i prezzi e si sono ripartite i clienti in relazione alle richieste di listino presentate dai clienti OEM (5) e semi-OEM (6) che fabbricano automobili e mezzi pesanti nel SEE. Oltre alle loro attività di coordinamento dei prezzi e di ripartizione dei clienti, le parti si sono regolarmente scambiate informazioni sensibili di mercato, comprese quelle relative ai prezzi offerti in risposta alle richieste di listino.

(10)

Le parti hanno adottato tale comportamento anche sul mercato post-vendita delle vendite a concessionari di automobili e mezzi pesanti e a rivenditori indipendenti in Germania e in Austria, armonizzando, ad esempio, i listini prezzi annuali e gli importi degli sconti concessi.

(11)

Le pratiche anticoncorrenziali attuate dalle parti costituiscono un’infrazione unica e continuata all’articolo 101 del trattato e all’articolo 53 dell’accordo SEE.

2.4.   Misure correttive

(12)

La decisione applica gli orientamenti per il calcolo delle ammende del 2006 (7).

2.4.1.   Importo di base dell’ammenda

(13)

Per la determinazione delle ammende, la Commissione ha tenuto conto delle vendite di riscaldatori da parcheggio forniti ai produttori di automobili e mezzi pesanti nel SEE (clienti OEM e semi-OEM) e delle vendite di riscaldatori da parcheggio sul mercato post-vendita in Germania e in Austria, effettuate dalle parti nel corso dell’ultimo esercizio finanziario intero dell’infrazione (2010).

(14)

L’importo di base dell’ammenda è fissato al 18 % del valore delle vendite come definito al punto 13, moltiplicato per il numero di anni in cui l’impresa ha partecipato all’infrazione e maggiorato di una percentuale aggiuntiva del 18 % del valore delle vendite.

2.4.2.   Adeguamenti dell’importo di base

(15)

Nel caso di specie, la Commissione non ha applicato alcuna circostanza aggravante o attenuante.

(16)

La Commissione non ha neanche maggiorato le ammende a fini di deterrenza.

2.4.3.   Applicazione del massimale del 10 % del fatturato

(17)

L’importo di base per Webasto è stato limitato al 10 % del suo fatturato totale realizzato nel corso dell’esercizio precedente l’adozione della decisione (2014).

2.4.4.   Applicazione della comunicazione sul trattamento favorevole del 2006: riduzione dell’importo delle ammende

(18)

La Commissione ha concesso l’immunità completa dall’ammenda a Webasto e una riduzione dell’ammenda del 45 % a Eberspächer.

2.4.5.   Applicazione della comunicazione concernente la transazione

(19)

L’importo dell’ammenda inflitta a Eberspächer è stato ridotto del 10 % in applicazione della comunicazione concernente la transazione. La riduzione è stata aggiunta a quanto concesso a titolo di trattamento favorevole.

3.   CONCLUSIONE

(20)

Le ammende inflitte ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003 sono le seguenti:

Webasto SE, Webasto Thermo & Comfort SE e Webasto Fahrzeugtechnik GmbH, responsabili in solido: 0 EUR;

Eberspächer gruppe GmbH & Co. KG, Eberspächer Climate Control Systems GmbH & Co. KG e Eberspächer GmbH, responsabili in solido: 68 175 000 EUR.


(1)  GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1.

(2)  I soggetti giuridici pertinenti sono Webasto SE, Webasto Thermo & Comfort SE e Webasto Fahrzeugtechnik GmbH.

(3)  I soggetti giuridici pertinenti sono Eberspächer gruppe GmbH & Co. KG, Eberspächer Climate Control Systems GmbH & Co. KG e Eberspächer GmbH.

(4)  Regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli 81 e 82 del trattato CE (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 18).

(5)  Original equipment manufacturer (produttori di apparecchiature originali).

(6)  Ai fini della decisione, per «semi-OEM» si intende che il riscaldatore da parcheggio non è incluso nella linea di produzione in cui sono assemblati i mezzi pesanti e le automobili ma è installato dall’OEM su richiesta specifica del cliente, ad esempio in un’officina separata.

(7)  GU C 210 dell’1.9.2006, pag. 2.


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