EUR-Lex Access to European Union law
This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 52015XC1218(02)
Summary of Commission Decision of 17 June 2015 relating to a proceeding under Article 101 of the Treaty on the Functioning of the European Union and Article 53 of the EEA Agreement (Case AT.40055 — Parking heaters) (notified under document C(2015) 3981)
Sintesi della decisione della Commissione, del 17 giugno 2015, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (Caso AT.40055 — Riscaldatori da parcheggio) [notificata con il numero C(2015) 3981 final]
Sintesi della decisione della Commissione, del 17 giugno 2015, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (Caso AT.40055 — Riscaldatori da parcheggio) [notificata con il numero C(2015) 3981 final]
GU C 425 del 18.12.2015, p. 14–16
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
18.12.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 425/14 |
Sintesi della decisione della Commissione
del 17 giugno 2015
relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dell’articolo 53 dell’accordo SEE
(Caso AT.40055 — Riscaldatori da parcheggio)
[notificata con il numero C(2015) 3981 final]
(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)
(2015/C 425/09)
Il 17 giugno 2015 la Commissione ha adottato una decisione relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dell’articolo 53 dell’accordo SEE. Conformemente al disposto dell’articolo 30 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio (1) , la Commissione pubblica i nomi delle parti e il contenuto essenziale della decisione, comprese le sanzioni irrogate, tenendo conto del legittimo interesse delle imprese alla protezione dei loro segreti aziendali.
1. INTRODUZIONE
(1) |
La decisione riguarda un’infrazione unica e continuata all’articolo 101 del trattato e all’articolo 53 dell’accordo SEE nel settore della fornitura di riscaldatori da parcheggio alimentati a carburante e di riscaldatori ausiliari alimentati a carburante per automobili e mezzi pesanti. |
(2) |
I riscaldatori da parcheggio alimentati a carburante riscaldano i veicoli in stazionamento e/o ne preriscaldano il motore. I riscaldatori ausiliari alimentati a carburante integrano il sistema di riscaldamento delle automobili e dei mezzi pesanti moderni che non producono una quantità sufficiente di calore residuo per riscaldare il veicolo quando è in movimento. Nella presente sintesi i riscaldatori da parcheggio alimentati a carburante e i riscaldatori ausiliari alimentati a carburante sono denominati «riscaldatori da parcheggio». |
(3) |
I destinatari della decisione sono Webasto (2) e Eberspächer (3) (di seguito denominate congiuntamente «le parti»). |
2. DESCRIZIONE DEL CASO
2.1. Procedimento
(4) |
A seguito della domanda di immunità presentata da Webasto, nel luglio 2013 la Commissione ha effettuato un accertamento mirato presso i locali di Eberspächer, la quale, immediatamente dopo, nell’agosto 2013, ha presentato richiesta di trattamento favorevole. |
(5) |
Il 24 luglio 2014 la Commissione ha avviato un procedimento ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1/2003 nei confronti delle parti al fine di avviare discussioni in vista di una transazione. Tali discussioni si sono tenute in occasione di riunioni organizzate tra il 10 settembre 2014 e il 10 marzo 2015. Successivamente le parti hanno presentato alla Commissione una richiesta formale di transazione a norma dell’articolo 10 bis, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 773/2004 (4). |
(6) |
La Commissione ha adottato la comunicazione degli addebiti il 6 maggio 2015. Le parti hanno confermato in modo inequivocabile che la comunicazione corrispondeva al contenuto delle loro proposte di transazione e hanno ribadito il loro impegno a seguire la procedura di transazione. |
(7) |
Il 15 giugno 2015 il comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti ha emesso parere favorevole. La Commissione ha adottato la decisione il 17 giugno 2015. |
2.2. Destinatari e durata
(8) |
Le seguenti imprese hanno violato l’articolo 101 del TFUE e l’articolo 53 dell’accordo SEE prendendo parte, nei periodi di seguito indicati, a pratiche anticoncorrenziali nel settore dei riscaldatori da parcheggio.
|
2.3. Sintesi dell’infrazione
(9) |
Le parti hanno coordinato i prezzi e si sono ripartite i clienti in relazione alle richieste di listino presentate dai clienti OEM (5) e semi-OEM (6) che fabbricano automobili e mezzi pesanti nel SEE. Oltre alle loro attività di coordinamento dei prezzi e di ripartizione dei clienti, le parti si sono regolarmente scambiate informazioni sensibili di mercato, comprese quelle relative ai prezzi offerti in risposta alle richieste di listino. |
(10) |
Le parti hanno adottato tale comportamento anche sul mercato post-vendita delle vendite a concessionari di automobili e mezzi pesanti e a rivenditori indipendenti in Germania e in Austria, armonizzando, ad esempio, i listini prezzi annuali e gli importi degli sconti concessi. |
(11) |
Le pratiche anticoncorrenziali attuate dalle parti costituiscono un’infrazione unica e continuata all’articolo 101 del trattato e all’articolo 53 dell’accordo SEE. |
2.4. Misure correttive
(12) |
La decisione applica gli orientamenti per il calcolo delle ammende del 2006 (7). |
2.4.1. Importo di base dell’ammenda
(13) |
Per la determinazione delle ammende, la Commissione ha tenuto conto delle vendite di riscaldatori da parcheggio forniti ai produttori di automobili e mezzi pesanti nel SEE (clienti OEM e semi-OEM) e delle vendite di riscaldatori da parcheggio sul mercato post-vendita in Germania e in Austria, effettuate dalle parti nel corso dell’ultimo esercizio finanziario intero dell’infrazione (2010). |
(14) |
L’importo di base dell’ammenda è fissato al 18 % del valore delle vendite come definito al punto 13, moltiplicato per il numero di anni in cui l’impresa ha partecipato all’infrazione e maggiorato di una percentuale aggiuntiva del 18 % del valore delle vendite. |
2.4.2. Adeguamenti dell’importo di base
(15) |
Nel caso di specie, la Commissione non ha applicato alcuna circostanza aggravante o attenuante. |
(16) |
La Commissione non ha neanche maggiorato le ammende a fini di deterrenza. |
2.4.3. Applicazione del massimale del 10 % del fatturato
(17) |
L’importo di base per Webasto è stato limitato al 10 % del suo fatturato totale realizzato nel corso dell’esercizio precedente l’adozione della decisione (2014). |
2.4.4. Applicazione della comunicazione sul trattamento favorevole del 2006: riduzione dell’importo delle ammende
(18) |
La Commissione ha concesso l’immunità completa dall’ammenda a Webasto e una riduzione dell’ammenda del 45 % a Eberspächer. |
2.4.5. Applicazione della comunicazione concernente la transazione
(19) |
L’importo dell’ammenda inflitta a Eberspächer è stato ridotto del 10 % in applicazione della comunicazione concernente la transazione. La riduzione è stata aggiunta a quanto concesso a titolo di trattamento favorevole. |
3. CONCLUSIONE
(20) |
Le ammende inflitte ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003 sono le seguenti:
|
(1) GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1.
(2) I soggetti giuridici pertinenti sono Webasto SE, Webasto Thermo & Comfort SE e Webasto Fahrzeugtechnik GmbH.
(3) I soggetti giuridici pertinenti sono Eberspächer gruppe GmbH & Co. KG, Eberspächer Climate Control Systems GmbH & Co. KG e Eberspächer GmbH.
(4) Regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli 81 e 82 del trattato CE (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 18).
(5) Original equipment manufacturer (produttori di apparecchiature originali).
(6) Ai fini della decisione, per «semi-OEM» si intende che il riscaldatore da parcheggio non è incluso nella linea di produzione in cui sono assemblati i mezzi pesanti e le automobili ma è installato dall’OEM su richiesta specifica del cliente, ad esempio in un’officina separata.
(7) GU C 210 dell’1.9.2006, pag. 2.