Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52015XX1218(02)

    Relazione finale del consigliere-auditore — Riscaldatori da parcheggio (AT.40055)

    GU C 425 del 18.12.2015, p. 13–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    18.12.2015   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 425/13


    Relazione finale del consigliere-auditore (1)

    Riscaldatori da parcheggio

    (AT.40055)

    (2015/C 425/08)

    Il 24 luglio 2014 la Commissione europea ha avviato un procedimento ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1/2003 (2) nei confronti di Webasto SE, Webasto Thermo & Comfort SE e Webasto Fahrzeugtechnik GmbH (congiuntamente denominate «Webasto») e di Eberspächer gruppe GmbH & Co.KG, Eberspächer Climate Control Systems GmbH & Co.KG e Eberspächer GmbH (congiuntamente denominate «Eberspächer») (insieme denominate «le parti»).

    A seguito delle discussioni e proposte di transazione ai sensi dell’articolo 10 bis, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 773/2004 (3), il 6 maggio 2015 la Commissione europea ha adottato una comunicazione degli addebiti destinata alle parti, in cui afferma che le parti hanno partecipato a un’infrazione unica e continuata all’articolo 101 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e all’articolo 53 dell’accordo sullo Spazio economico europeo.

    Secondo il progetto di decisione della Commissione, l’infrazione è consistita nel coordinamento dei prezzi e nella ripartizione delle forniture di riscaldatori da parcheggio nello Spazio economico europeo dal 13 settembre 2001 al 15 settembre 2011.

    Nelle risposte fornite alla comunicazione degli addebiti le parti hanno confermato che tale comunicazione corrispondeva al contenuto delle loro proposte di transazione.

    Conformemente all’articolo 16 della decisione 2011/695/UE, il consigliere-auditore ha valutato se il progetto di decisione riguardasse soltanto le obiezioni su cui le parti hanno avuto la possibilità di pronunciarsi ed è giunto ad una conclusione positiva.

    Stante quanto sopra e considerato che le parti non hanno presentato al consigliere-auditore alcuna richiesta o denuncia (4), egli ritiene che, nel caso in oggetto, sia stato rispettato l’esercizio effettivo dei diritti procedurali di tutte le parti del procedimento.

    Bruxelles, 15 giugno 2015

    Wouter WILS


    (1)  Redatta ai sensi degli articoli 16 e 17 della decisione 2011/695/UE del presidente della Commissione europea, del 13 ottobre 2011, relativa alla funzione e al mandato del consigliere-auditore per taluni procedimenti in materia di concorrenza (GU L 275 del 20.10.2011, pag. 29).

    (2)  Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1).

    (3)  Regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli 81 e 82 del trattato CE (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 18), modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 519/2013 della Commissione (GU L 158 del 10.6.2013, pag. 74) [di seguito «il regolamento (CE) n. 773/2004»].

    (4)  A norma dell’articolo 15, paragrafo 2, della decisione 2011/695/UE, le parti dei procedimenti nei casi di cartelli tra imprese che partecipano a discussioni in vista di una transazione a norma dell’articolo 10 bis del regolamento (CE) n. 773/2004 possono rivolgersi al consigliere-auditore in qualsiasi fase della procedura di transazione al fine di garantire l’effettivo esercizio dei propri diritti procedurali. Cfr. inoltre il punto 18 della comunicazione 2008/C 167/01 della Commissione concernente la transazione nei procedimenti per l’adozione di decisioni a norma dell’articolo 7 e dell’articolo 23 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio nei casi di cartelli (GU C 167 del 2.7.2008, pag. 1).


    Top