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Document 52015XX1218(01)
Opinion of the Advisory Committee on restrictive agreements and dominant position at its meeting on 15 June 2015 concerning a preliminary draft decision relating to the Case AT.40055 — Parking Heaters — Rapporteur: Bulgaria
Parere del comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti formulato nella riunione del 15 giugno 2015 in merito a un progetto preliminare di decisione sul Caso AT.40055 — Riscaldatori da parcheggio — Relatore: Bulgaria
Parere del comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti formulato nella riunione del 15 giugno 2015 in merito a un progetto preliminare di decisione sul Caso AT.40055 — Riscaldatori da parcheggio — Relatore: Bulgaria
GU C 425 del 18.12.2015, p. 12–12
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
18.12.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 425/12 |
Parere del comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti formulato nella riunione del 15 giugno 2015 in merito a un progetto preliminare di decisione sul Caso AT.40055 — Riscaldatori da parcheggio
Relatore: Bulgaria
(2015/C 425/07)
1. |
Il comitato consultivo concorda con la Commissione su fatto che il comportamento anticoncorrenziale di cui al progetto di decisione costituisce un accordo e/o una pratica concordata tra imprese ai sensi dell’articolo 101 del TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE. |
2. |
Il comitato consultivo concorda con la valutazione della Commissione, contenuta nel progetto di decisione, sul prodotto e sulla portata geografica dell’accordo e/o pratica concordata. |
3. |
Il comitato consultivo concorda con la Commissione sul fatto che le imprese oggetto del progetto di decisione hanno partecipato a un’infrazione unica e continuata all’articolo 101 del TFUE e all’articolo 53 dell’accordo SEE. |
4. |
Il comitato consultivo concorda con la Commissione sul fatto che lo scopo dell’accordo e/o pratica concordata era di restringere la concorrenza ai sensi dell’articolo 101 del TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE. |
5. |
Il comitato consultivo concorda con la Commissione sul fatto che l’accordo e/o la pratica concordata sono stati atti ad incidere in maniera significativa sugli scambi tra gli Stati membri dell’UE e del SEE. |
6. |
Il comitato consultivo concorda con la valutazione della Commissione in merito alla durata dell’infrazione. |
7. |
Il comitato consultivo concorda con il progetto di decisione della Commissione per quanto riguarda i destinatari. |
8. |
Il comitato consultivo concorda con la Commissione sulla necessità di infliggere un’ammenda ai destinatari del progetto di decisione. |
9. |
Il comitato consultivo concorda con la Commissione sull’applicazione degli orientamenti del 2006 per il calcolo delle ammende, inflitte a norma dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003. |
10. |
Il comitato consultivo concorda con la Commissione in merito agli importi di base delle ammende. |
11. |
Il comitato consultivo concorda in merito alla determinazione della durata delle infrazioni ai fini del calcolo delle ammende. |
12. |
Il comitato consultivo concorda con la Commissione sull’inapplicabilità, nel presente caso, di circostanze attenuanti o aggravanti. |
13. |
Il comitato consultivo concorda con la Commissione sulla riduzione delle ammende in applicazione della comunicazione sul trattamento favorevole del 2006. |
14. |
Il comitato consultivo concorda con la Commissione sulla riduzione delle ammende in applicazione della comunicazione del 2008 concernente la transazione. |
15. |
Il comitato consultivo concorda con la Commissione in merito agli importi definitivi delle ammende. |
16. |
Il comitato consultivo raccomanda la pubblicazione del presente parere nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. |