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Document 52015XG1216(01)

Conclusioni del Consiglio su «Una strategia dell’UE per la riduzione dei danni connessi con l’alcol»

GU C 418 del 16.12.2015, p. 6–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

16.12.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 418/6


Conclusioni del Consiglio su «Una strategia dell’UE per la riduzione dei danni connessi con l’alcol»

(2015/C 418/03)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA

1.

RAMMENTA che, a norma dell’articolo 168 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, nella definizione e nell’attuazione di tutte le politiche ed attività dell’Unione è garantito un livello elevato di protezione della salute umana e che l’azione dell’Unione, che completa le politiche nazionali, si indirizza al miglioramento della sanità pubblica, alla prevenzione delle malattie e affezioni e all’eliminazione delle fonti di pericolo per la salute fisica e mentale. Tale azione comprende anche la lotta contro i grandi flagelli sanitari, favorendo in particolare la ricerca sulle loro cause e la loro prevenzione, nonché l’informazione e l’educazione in materia sanitaria.

L’Unione incoraggia la cooperazione tra gli Stati membri nel settore della sanità pubblica e, ove necessario, appoggia la loro azione. L’Unione e gli Stati membri favoriscono la cooperazione con i paesi terzi e con le organizzazioni internazionali competenti. L’azione dell’Unione rispetta appieno le responsabilità degli Stati membri per la definizione della loro politica sanitaria e per l’organizzazione e la fornitura di servizi sanitari e di assistenza medica, inclusa l’assegnazione delle risorse loro destinate.

2.

RAMMENTA che il consumo nocivo di alcol è stato riconosciuto come un importante fattore di rischio nella comunicazione della Commissione sulla strategia della Comunità europea in materia di sanità (1) e che le azioni per ridurre i danni connessi con l’alcol sono state finanziate dal secondo e dal terzo programma sanitario dell’Unione (2);

3.

RICORDA la raccomandazione del Consiglio del 2001 sul consumo di bevande alcoliche da parte dei giovani (3), che invita la Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, ad avvalersi pienamente di tutte le politiche comunitarie al fine di far fronte ai problemi di cui alla raccomandazione, tra l’altro per sviluppare a livello nazionale ed europeo politiche integrate di promozione della salute per quanto attiene all’alcol.

4.

RAMMENTA la strategia comunitaria volta ad affiancare gli Stati membri nei loro sforzi per ridurre i danni derivanti dal consumo di alcol (2006-2012) (4) nonché le conclusioni del Consiglio del 2001 (5), 2004 (6) e 2006 (7), in cui si invita la Commissione a presentare una strategia globale intesa a ridurre i danni connessi con l’alcol, a creare il comitato per le politiche e le azioni nazionali in materia di alcol (CNAPA) per sostenere l’attuazione di tale strategia, nonché le conclusioni del Consiglio del 2009 (8) che invitano la Commissione a definire le priorità per la prossima fase dei lavori della Commissione in materia di alcol e salute al termine della prima strategia dell’UE in materia di alcol, nel 2012;

5.

ACCOGLIE CON FAVORE la risoluzione del Parlamento europeo sulla strategia in materia di alcol, del 29 aprile 2015, nella quale si chiede una nuova strategia dell’UE in materia di alcol (2016-2022) (9), ribadendo l’importanza di un forte impegno politico da parte della Commissione, del Parlamento, del Consiglio e degli Stati membri volto a intensificare gli sforzi per prevenire i danni derivanti dal consumo di alcol;

6.

ACCOGLIE CON SODDISFAZIONE la strategia globale dell’OMS intesa a ridurre il consumo nocivo di alcol (10) e il piano d’azione europeo dell’OMS per ridurre il consumo nocivo di alcol 2012-2020 (11);

7.

OSSERVA CON PREOCCUPAZIONE che, secondo la relazione dell’OMS sulla situazione mondiale in materia di alcol e salute (12), il consumo nocivo di alcol è tra i principali fattori di rischio di malattia e disabilità a livello mondiale, e che l’Unione europea è la regione con il maggiore consumo di alcol nel mondo con un consumo medio di alcol per adulto (di età superiore a 15 anni) pari a 10,1 litri di alcol puro nel 2012 (13);

8.

RILEVA CON INQUIETUDINE che, secondo la relazione dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) Tackling Harmful Alcohol Use - Economics and Public Health Policy (La lotta al consumo nocivo di alcol - Politica economica e di sanità pubblica) (14), il consumo massiccio e regolare di alcol è in aumento in alcuni Stati membri e vi è una generale preoccupazione per l’allarmante aumento del consumo di alcol tra i giovani (minori e giovani adulti) e le donne in molti Stati membri, e che l’abuso di alcool non solo ha un impatto negativo sulla salute delle persone, ma anche sulla società nel suo insieme;

9.

EVIDENZIA che la riduzione dell’onere costituito dalle morti, malattie croniche, lesioni, violenze, disuguaglianze sanitarie e altre conseguenze sociali per terzi - correlate all’alcol ed evitabili - nonché del comportamento di consumo di alcol a rischio, in particolare tra i giovani, è diventata una preoccupazione comune e che la cooperazione e il coordinamento a livello dell’UE apporterebbero un valore aggiunto;

10.

SOTTOLINEA che la prevenzione dei danni connessi con l’alcol rappresenta un investimento necessario, che si rivela vantaggioso per l’economia in quanto consente di limitare le perdite economiche e la spesa sanitaria nel lungo periodo, tra l’altro riducendo l’onere delle malattie croniche, incluso il cancro, e di aumentare la produttività della forza lavoro;

11.

PONE IN RILIEVO inoltre che la riduzione del consumo nocivo di alcol ha anche un effetto positivo sulla sicurezza pubblica e la sicurezza stradale, in particolare sulla riduzione del numero di morti e feriti in seguito ad incidenti stradali;

12.

OSSERVA che la riduzione dei danni connessi con l’alcol richiede azioni in tutta una serie di settori politici che coinvolgono molteplici settori nell’intera società, a livello sia nazionale che dell’UE;

13.

RIBADISCE l’invito a presentare una strategia dell’UE per la riduzione dei danni connessi con l’alcol espresso da un ampio numero di ministri in occasione della riunione informale dei ministri della sanità, tenutasi il 21 aprile 2015, nonché al Consiglio EPSCO del 19 giugno 2015, e sottolinea che tale strategia dell’UE può sostenere ed integrare ulteriormente le politiche nazionali di sanità pubblica;

INVITA GLI STATI MEMBRI A:

14.

CONTINUARE a promuovere un approccio multisettoriale per quanto riguarda la riduzione dei danni connessi con l’alcol a livello nazionale e dell’UE e a rafforzare o elaborare, se del caso, strategie nazionali globali o piani d’azione adeguati alle specifiche tradizioni locali e regionali;

15.

ADOTTARE misure appropriate per affrontare la questione della tutela dei giovani dal consumo nocivo di alcol, in particolare per quanto concerne l’età legale per il consumo di alcol e l’esposizione al marketing, e a CONTINUARE a sostenere l’educazione e l’informazione sul consumo nocivo di alcol e sul comportamento di consumo particolarmente a rischio;

INVITA GLI STATI MEMBRI E LA COMMISSIONE A:

16.

RAFFORZARE la cooperazione in materia di identificazione di misure efficaci e migliori prassi intese a ridurre al minimo l’impatto sanitario e sociale nonché le disuguaglianze sanitarie derivanti da un consumo nocivo di alcol, concentrandosi in particolare sulla prevenzione di comportamenti di consumo a rischio tra i giovani, sulle persone che consumano alcol a livelli dannosi o con modelli nocivi di consumo, sul consumo di alcol durante la gravidanza e sulla guida sotto l’effetto dell’alcol;

17.

CONTINUARE a sostenere i lavori del CNAPA, tenendo conto dei risultati della relazione di attuazione concernente la prima strategia dell’UE in materia di alcol (15), nonché il coinvolgimento delle parti interessate a livello nazionale ed europeo per ridurre i danni connessi con l’alcol;

18.

RICONOSCERE la necessità di continuare a raccogliere informazioni a livello dell’UE sull’attuazione della legislazione nazionale relativa all’alcol, nel rispetto delle competenze nazionali nonché delle tradizioni sociali e culturali regionali e locali;

19.

PRENDERE IN CONSIDERAZIONE, in particolare alla luce della relazione che sarà adottata dalla Commissione a norma dell’articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (16) relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, la possibilità d’introdurre un obbligo di etichettatura degli ingredienti e di dichiarazione nutrizionale, in particolare in merito al valore energetico delle bevande alcoliche.

INVITA LA COMMISSIONE A:

20.

CONTINUARE a sostenere gli Stati membri nei loro sforzi per ridurre i danni connessi con l’alcol, nel pieno rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità;

21.

ADOTTARE entro la fine del 2016, nel pieno rispetto delle competenze degli Stati membri, una strategia globale dell’UE dedicata alla riduzione dei danni connessi con l’alcol, che comprenda azioni nell’ambito di tutte le politiche dell’UE al fine di affrontare le conseguenze sanitarie, sociali ed economiche del consumo nocivo di alcol. Tale strategia specifica dell’UE dovrebbe concentrarsi su iniziative in materia di riduzione dei danni connessi con l’alcol aventi una dimensione transfrontaliera e un valore aggiunto UE e facenti seguito alla prima strategia dell’UE in materia di alcol (2006-2012) e dovrebbe tener conto dei lavori svolti dal CNAPA nonché di quelli effettuati nel quadro della strategia globale dell’OMS sull’alcol e del piano d’azione europeo dell’OMS per ridurre il consumo nocivo di alcol 2012-2020;

22.

RIFERIRE al Consiglio in merito ai risultati dei suoi lavori e ai progressi compiuti nel campo della riduzione dei danni connessi con l’alcol.


(1)  Doc. 8756/00.

(2)  Decisione n. 1350/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, che istituisce un secondo programma d’azione comunitaria in materia di salute (2008-2013) (GU L 301 del 20.11.2007, pag. 3); regolamento (UE) n. 282/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2014, sulla istituzione del terzo programma d’azione dell’Unione in materia di salute (2014-2020) e che abroga la decisione n. 1350/2007/CE (GU L 86 del 21.3.2014, pag. 1).

(3)  Raccomandazione 2001/458/CE del Consiglio, del 5 giugno 2001, sul consumo di bevande alcoliche da parte di giovani, in particolare bambini e adolescenti (GU L 161 del 16.6.2001, pag. 38).

(4)  Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 24 ottobre 2006 - Strategia comunitaria volta ad affiancare gli Stati membri nei loro sforzi per ridurre i danni derivanti dal consumo di alcol, COM(2006) 625 def.

(5)  Conclusioni del Consiglio del 5 giugno 2001 (GU C 175 del 20.6.2001, pag. 2).

(6)  Conclusioni del Consiglio del 2 giugno 2004 sui giovani e l’alcol (doc. 9507/04 Presse 163).

(7)  Conclusioni del Consiglio del 30 novembre 2006 - Strategia dell’Unione europea per ridurre i danni connessi con l’alcol, doc. 15258/06.

(8)  Conclusioni del Consiglio in materia di alcol e salute del 1o dicembre 2009 (GU C 302 del 12.12.2009, pag. 15).

(9)  Risoluzione del Parlamento europeo del 29 aprile 2015 sulla strategia in materia di alcol (2015/2543(RSP)].

(10)  Risoluzione WHA63.13, pag. 27.

(11)  Risoluzione EUR/RC61/R4.

(12)  WHO 2014, pagg. 46 e 31.

(13)  Health at a Glance: Europe 2014 (Uno sguardo alla sanità: Europa 2014) (pubblicazione congiunta dell’OCSE e della Commissione europea), dicembre 2014.

(14)  Tackling Harmful Alcohol Use - Economics and Public Health Policy, maggio 2015.

(15)  Commissione europea, direzione generale per la salute e i consumatori, Prima relazione sull’attuazione della strategia dell’UE in materia di alcol, settembre 2009.

(16)  Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18).


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