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Document 62015TN0525

Causa T-525/15: Ricorso proposto il 7 settembre 2015 — Petro Suisse Intertrade/Consiglio

GU C 371 del 9.11.2015, p. 35–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

9.11.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 371/35


Ricorso proposto il 7 settembre 2015 — Petro Suisse Intertrade/Consiglio

(Causa T-525/15)

(2015/C 371/36)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Petro Suisse Intertrade Co. SA (Pully, Svizzera) (rappresentanti: J. Grayston, P. Gjørtler, G. Pandey, e D. Rovetta, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione (PESC) 2015/1008 del Consiglio, del 25 giugno 2015, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 161, pag. 19) e il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1001 del Consiglio, del 25 giugno 2015, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 161, pag. 1), nella parte in cui tali atti includono la ricorrente nella categoria delle persone e delle entità soggette a misure restrittive;

annullare la decisione del Consiglio contenuta nella lettera del 26 giugno 2015, indirizzata agli avvocati della ricorrente, concernente il riesame dell’elenco delle persone e entità designate nell’allegato II della decisione 2010/413/PESC e nell’allegato IX al regolamento (UE) n. 267/2012, nella parte in cui tale decisione rifiuta che la ricorrente sia rimossa dall’elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive;

condannare il Consiglio alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

1.

Primo motivo, vertente sull’insufficienza della motivazione

La decisione del 26 giugno 2015 (in prosieguo: la «decisione di riesame contestata») è stata utilizzata anche come lettera di notifica della decisione (PESC) 2015/1008 del Consiglio e del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1001 del Consiglio (in prosieguo: gli «atti contestati»), tuttavia nella lettera non è fornita alcuna motivazione in merito ai motivi dell’adozione degli atti contestati.

2.

Secondo motivo, vertente su un manifesto errore di valutazione

Nonostante sia di proprietà dalla NIOC, la ricorrente costituisce un’entità giuridica separata che è stabilita in Svizzera e opera legittimamente come compagnia di servizi locale con un fatturato molto limitato.

3.

Terzo motivo, vertente su una violazione dei diritti della difesa

Consentendo a un unico Stato membro non identificato di indurre in effetti il Consiglio ad adottare una decisione senza esaminare nessuno dei documenti o degli elementi di prova rilevanti a sostegno, il Consiglio ha unilateralmente istituito un nuovo procedimento decisionale che non ha base giuridica nell’articolo 215 TFUE né altrove nei Trattati. Tale modo di procedere altera l’equilibrio tra i poteri di accertamento e decisionali del Consiglio e il diritto alla tutela giurisdizionale della ricorrente.

4.

Quarto motivo, vertente sulla violazione del diritto fondamentale di proprietà

Il Consiglio non ha in alcun modo sostanziale motivato le restrizioni imposte alla ricorrente. L’aver inserito nell’elenco la ricorrente, società svizzera con attività limitate come società di servizi locale, non può in nessun modo contribuire al mantenimento della pace e della sicurezza internazionale e il Consiglio non può fornire alcuna prova del contrario.


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