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Document 62015TN0493

Causa T-493/15 P: Impugnazione proposta il 26 agosto 2015 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 18 giugno 2015, causa F-5/14, CX/Commissione

GU C 371 del 9.11.2015, p. 26–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

9.11.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 371/26


Impugnazione proposta il 26 agosto 2015 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 18 giugno 2015, causa F-5/14, CX/Commissione

(Causa T-493/15 P)

(2015/C 371/29)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall e C. Ehrbar, agenti)

Altra parte nel procedimento: CX (Enghien, Belgio)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la sentenza del TFP del 18 giugno 2015 nella causa F-5/14, CX/Commissione;

rinviare la causa dinanzi al TFP perché si pronunci sugli altri motivi del ricorso;

riservarsi sulle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

1.

Primo motivo, relativo ai pareri medici prodotti nell’ambito di un procedimento disciplinare, e vertente sugli errori di diritto dovuti alla violazione (i) delle norme relative all’onere della prova, (ii) dell’allegato IX allo Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto»), (iii) dell’articolo 59 dello Statuto e (iv) delle norme sulle competenze del Tribunale della funzione pubblica (in prosieguo: il «TFP»).

2.

Secondo motivo, relativo alla nozione di insieme di indizi concordanti, e vertente sulla mancata considerazione della portata degli obblighi in materia di assunzione della prova e su vizi di motivazione.

3.

Terzo motivo, vertente sull’errore di diritto nell’interpretazione del principio di sollecitudine, avendo il TFP giudicato che, considerati gli elementi di prova di cui la Commissione disponeva al momento dell’emanazione della decisione contestata, essa aveva violato il proprio dovere di sollecitudine non convocando, per una terza data, il ricorrente in primo grado, in quanto, in primo luogo, i fatti perseguiti erano relativamente risalenti, in secondo luogo, il funzionario era assente per malattia e, in terzo luogo, il suo avvocato aveva declinato, una seconda volta, la convocazione.

4.

Quarto motivo, vertente sull’errore di motivazione quanto alle conseguenze della violazione del diritto di essere ascoltato e sull’inesattezza materiale dei fatti, poiché il TFP si sarebbe basato su fatti materialmente inesatti per concludere che l’audizione del ricorrente in primo grado avrebbe potuto influire sulla decisione impugnata.


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