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Documento 52015XC0915(01)
Notice for the attention of Sofiane Ben Goumo which was added to the list referred to in Articles 2, 3 and 7 of Council Regulation (EC) No 881/2002 imposing certain specific restrictive measures directed against certain persons and entities associated with the Al-Qaida network, by virtue of Commission Regulation (EU) 2015/1517
Avviso destinato a Sofiane Ben Goumo, che è stato aggiunto all’elenco di cui agli articoli 2, 3 e 7 del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda, in forza del regolamento (UE) 2015/1517 della Commissione
Avviso destinato a Sofiane Ben Goumo, che è stato aggiunto all’elenco di cui agli articoli 2, 3 e 7 del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda, in forza del regolamento (UE) 2015/1517 della Commissione
GU C 303 del 15.9.2015, pagg. 8–9
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
15.9.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 303/8 |
Avviso destinato a Sofiane Ben Goumo, che è stato aggiunto all’elenco di cui agli articoli 2, 3 e 7 del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda, in forza del regolamento (UE) 2015/1517 della Commissione
(2015/C 303/06)
1. |
La posizione comune 2002/402/CFSP (1) invita l’Unione a congelare i capitali e le risorse economiche dei membri dell’organizzazione Al-Qaeda e di altre persone, gruppi, imprese ed entità ad essa associati, quali figurano nell’elenco compilato conformemente alle risoluzioni UNSCR 1267(1999) e 1333(2000) e regolarmente aggiornato dal Comitato delle Nazioni Unite istituito ai sensi della risoluzione UNSCR 1267(1999). L’elenco compilato dal suddetto Comitato delle Nazioni Unite comprende:
Gli atti o le attività che indicano che una persona, un gruppo, un’impresa o un’entità è «associata/o a» Al-Qaeda consistono, tra l’altro, nel:
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2. |
Il 3 settembre 2015 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha approvato l’aggiunta di Sofiane Ben Goumo all’elenco del Comitato per le sanzioni contro Al-Qaeda. Sofiane Ben Goumo può presentare in qualsiasi momento al Mediatore dell’ONU, unitamente ad eventuali documenti giustificativi, una domanda di riesame della decisione con la quale è stato inserito nel suddetto elenco delle Nazioni Unite. La domanda deve essere inviata al seguente indirizzo:
Per ulteriori informazioni consultare http://www.un.org/sc/committees/1267/delisting.shtml |
3. |
Sulla base della decisione delle Nazioni Unite di cui al paragrafo 2, la Commissione ha adottato il regolamento (UE) 2015/1517 (2), recante modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda (3). La modifica, eseguita a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 7 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 881/2002, aggiunge Sofiane Ben Goumo all’elenco dell’allegato I del regolamento («allegato I»). Le seguenti misure del regolamento (CE) n. 881/2002 si applicano alle persone e alle entità che figurano nell’allegato I:
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4. |
L’articolo 7 bis del regolamento (CE) n. 881/2002 prevede una procedura di riesame che si applica qualora chi è stato inserito nell’elenco formuli osservazioni circa i motivi dell’inserimento. Le persone e le entità aggiunte all’allegato I con il regolamento (UE) 2015/1517 possono presentare alla Commissione una domanda volta ad ottenere la motivazione del loro inserimento nell’elenco. La domanda deve essere inviata al seguente indirizzo:
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5. |
Si segnala inoltre alle persone e alle entità interessate che è possibile impugnare il regolamento (UE) 2015/1517 dinanzi al Tribunale dell’Unione europea, alle condizioni di cui all’articolo 263, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. |
6. |
Per completezza, si richiama l’attenzione delle persone e delle entità che figurano nell’allegato I sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato membro o degli Stati membri interessato/i, elencate nell’allegato II del regolamento (CE) n. 881/2002, per ottenere l’autorizzazione di utilizzare i capitali e le risorse economiche congelati per soddisfare un fabbisogno fondamentale o per effettuare pagamenti specifici a norma dell’articolo 2 bis del medesimo regolamento. |
(1) GU L 139 del 29.5.2002, pag. 4.
(2) GU L 239 del 15.9.2015, pag. 67.
(3) GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.