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Document 62004TA0425(01)
Joined Cases T-425/04 RENV and T-444/04 RENV: Judgment of the General Court of 2 July 2015 — France v Commission (State aid — Financial measures in favour of France Télécom — Shareholder loan offer — Public statements of the French State — Decision declaring the aid incompatible with the internal market — Absence of extension of the formal investigation procedure — Rights of the defence — Test of the prudent private investor — Normal market conditions — Errors of law — Manifest errors of assessment)
Cause riunite T-425/04 RENV e T-444/04 RENV: Sentenza del Tribunale del 2 luglio 2015 — Francia/Commissione («Aiuti di Stato — Misure finanziarie a favore di France Télécom — Offerta di prestito di azionista — Dichiarazioni pubbliche dello Stato francese — Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato comune — Assenza di estensione del procedimento di indagine formale — Diritti della difesa — Criterio dell’investitore privato accorto — Condizioni normali di mercato — Errori di diritto — Errori manifesti di valutazione»)
Cause riunite T-425/04 RENV e T-444/04 RENV: Sentenza del Tribunale del 2 luglio 2015 — Francia/Commissione («Aiuti di Stato — Misure finanziarie a favore di France Télécom — Offerta di prestito di azionista — Dichiarazioni pubbliche dello Stato francese — Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato comune — Assenza di estensione del procedimento di indagine formale — Diritti della difesa — Criterio dell’investitore privato accorto — Condizioni normali di mercato — Errori di diritto — Errori manifesti di valutazione»)
GU C 270 del 17.8.2015, p. 21–21
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Cause riunite T-425/04 RENV e T-444/04 RENV: Sentenza del Tribunale del 2 luglio 2015 — Francia/Commissione («Aiuti di Stato — Misure finanziarie a favore di France Télécom — Offerta di prestito di azionista — Dichiarazioni pubbliche dello Stato francese — Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato comune — Assenza di estensione del procedimento di indagine formale — Diritti della difesa — Criterio dell’investitore privato accorto — Condizioni normali di mercato — Errori di diritto — Errori manifesti di valutazione»)
Sentenza del Tribunale del 2 luglio 2015 — Francia/Commissione
(Cause riunite T-425/04 RENV e T-444/04 RENV) ( 1 )
«(«Aiuti di Stato — Misure finanziarie a favore di France Télécom — Offerta di prestito di azionista — Dichiarazioni pubbliche dello Stato francese — Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato comune — Assenza di estensione del procedimento di indagine formale — Diritti della difesa — Criterio dell’investitore privato accorto — Condizioni normali di mercato — Errori di diritto — Errori manifesti di valutazione»)»
2015/C 270/25Lingua processuale: il franceseParti
Ricorrenti: Repubblica francese (rappresentanti: G. de Bergues, D. Colas e J. Bousin, agenti) (T-425/04 RENV) e Orange, già France Telecom (Parigi, Francia) (rappresentanti: S. Hautbourg e S. Cochard-Quesson, avvocati) (causa T-444/04 RENV)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: C. Giolito e D. Grespan, agenti)
Interveniente a sostegno della ricorrente Repubblica francese: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: T. Henze e J. Möller, agenti, assistiti da U. Soltész, avvocato)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione 2006/621/CE della Commissione, del 2 agosto 2004, relativa all’aiuto di Stato al quale la Francia ha dato esecuzione a favore di France Télécom (GU L 257, pag. 11).
Dispositivo
1) |
L’articolo 1 della decisione 2006/621/CE della Commissione, del 2 agosto 2004, relativa all’aiuto di Stato al quale la Francia ha dato esecuzione a favore di France Télécom, è annullato. |
2) |
Non vi è più luogo a statuire sulle domande di annullamento dell’articolo 2 della decisione 2006/621. |
3) |
La Commissione europea sopporterà le proprie spese nonché gli otto decimi delle spese sostenute dalla Repubblica francese e da Orange, già France Télécom. |
4) |
La Repubblica francese e Orange, già France Télécom, sopporteranno ciascuna i due decimi delle proprie spese. |
5) |
La Repubblica federale di Germania sopporterà le proprie spese. |
( 1 ) GU C 19 del 22.1.2005.