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Document 62014CA0051

Causa C-51/14: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) dell'11 giugno 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen — Germania) — Pfeifer & Langen GmbH & Co. KG/Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (Rinvio pregiudiziale — Agricoltura — Organizzazione comune dei mercati — Zucchero — Rimborso delle spese di magazzinaggio — Regolamento (CEE) n. 1998/78 — Articolo 14, paragrafo 3 — Regolamento (CEE) n. 2670/81 — Articolo 2, paragrafo 2 — Sostituzione all’esportazione di zucchero C — Presupposti — Scambio effettivo dello zucchero C con lo zucchero di sostituzione — Sostituzione possibile soltanto con zucchero prodotto da un fabbricante stabilito sul territorio dello stesso Stato membro — Validità rispetto agli articoli 34 TFUE e 35 TFUE)

GU C 270 del 17.8.2015, p. 7–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20150731008616602015/C 270/08512014CJC27020150817IT01ITINFO_JUDICIAL201506117711

Causa C-51/14: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) dell'11 giugno 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen — Germania) — Pfeifer & Langen GmbH & Co. KG/Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (Rinvio pregiudiziale — Agricoltura — Organizzazione comune dei mercati — Zucchero — Rimborso delle spese di magazzinaggio — Regolamento (CEE) n. 1998/78 — Articolo 14, paragrafo 3 — Regolamento (CEE) n. 2670/81 — Articolo 2, paragrafo 2 — Sostituzione all’esportazione di zucchero C — Presupposti — Scambio effettivo dello zucchero C con lo zucchero di sostituzione — Sostituzione possibile soltanto con zucchero prodotto da un fabbricante stabilito sul territorio dello stesso Stato membro — Validità rispetto agli articoli 34 TFUE e 35 TFUE)

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C2702015IT710120150611IT00087171

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) dell'11 giugno 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen — Germania) — Pfeifer & Langen GmbH & Co. KG/Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung

(Causa C-51/14) ( 1 )

«(Rinvio pregiudiziale — Agricoltura — Organizzazione comune dei mercati — Zucchero — Rimborso delle spese di magazzinaggio — Regolamento (CEE) n. 1998/78 — Articolo 14, paragrafo 3 — Regolamento (CEE) n. 2670/81 — Articolo 2, paragrafo 2 — Sostituzione all’esportazione di zucchero C — Presupposti — Scambio effettivo dello zucchero C con lo zucchero di sostituzione — Sostituzione possibile soltanto con zucchero prodotto da un fabbricante stabilito sul territorio dello stesso Stato membro — Validità rispetto agli articoli 34 TFUE e 35 TFUE)»

2015/C 270/08Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen

Parti

Ricorrente: Pfeifer & Langen GmbH & Co. KG

Convenuta: Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung

Dispositivo

1)

L’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1998/78 della Commissione, del 18 agosto 1978, che stabilisce le modalità d’applicazione del sistema di compenso delle spese di magazzinaggio nel settore dello zucchero, come modificato dal regolamento (CEE) n. 1714/88 della Commissione, del 13 giugno 1988, e l’articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 2670/81 della Commissione, del 14 settembre 1981, che stabilisce le modalità di applicazione per la produzione fuori quota nel settore dello zucchero, come modificato dal regolamento (CEE) n. 3892/88 della Commissione, del 14 dicembre 1988, letti in combinato, devono essere interpretati nel senso che, in una situazione come quella del procedimento principale, in cui un fabbricante intende sostituire all’esportazione un quantitativo di zucchero C con un quantitativo equivalente di zucchero di quota prodotto da un altro fabbricante, si deve tenere conto delle condizioni che figurano in quest’ultima disposizione nel contesto del rimborso delle spese di magazzinaggio. Tali condizioni comprendono, in particolare, quella secondo cui lo zucchero di sostituzione dev’essere stato prodotto da un altro fabbricante stabilito sul territorio dello stesso Stato membro. L’esame delle questioni sollevate non ha rivelato alcun elemento tale da inficiare la validità di questa stessa disposizione.

2)

L’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento n. 1998/78 e l’articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento n. 2670/81 devono essere interpretati nel senso che essi non esigono, quale condizione di regolarità di un’operazione di sostituzione all’esportazione di zucchero, che il quantitativo di zucchero C iniziale e il quantitativo di zucchero di sostituzione siano effettivamente scambiati dal fabbricante.


( 1 ) GU C 142 del 12.5.2014.

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