This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 52015XG0703(01)
Notice for the attention of the persons and entities subject to the restrictive measures provided for in Council Decision 2013/183/CFSP, as amended by Council Decision (CFSP) 2015/1066, concerning restrictive measures against the Democratic People’s Republic of Korea
Avviso all’attenzione delle persone ed entità oggetto delle misure restrittive previste dalla decisione 2013/183/PESC del Consiglio, modificata dalla decisione (PESC) 2015/1066 del Consiglio, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea
Avviso all’attenzione delle persone ed entità oggetto delle misure restrittive previste dalla decisione 2013/183/PESC del Consiglio, modificata dalla decisione (PESC) 2015/1066 del Consiglio, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea
GU C 218 del 3.7.2015, p. 2–2
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
3.7.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 218/2 |
Avviso all’attenzione delle persone ed entità oggetto delle misure restrittive previste dalla decisione 2013/183/PESC del Consiglio, modificata dalla decisione (PESC) 2015/1066 del Consiglio, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea
(2015/C 218/02)
Le seguenti informazioni sono portate all’attenzione delle persone e dell’entità di cui all’allegato II della decisione 2013/183/PESC del Consiglio (1), modificata dalla decisione (PESC) 2015/1066 del Consiglio (2), concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea.
Il Consiglio dell’Unione europea ha deciso che le persone e l’entità di cui al suddetto allegato devono essere incluse nell’elenco delle persone ed entità oggetto delle misure restrittive contemplate dalla decisione 2013/183/PESC del Consiglio concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea. I motivi che hanno determinato l’inserimento nell’elenco delle persone e dell’entità interessate sono specificati alle pertinenti voci di tale allegato.
Si richiama l’attenzione delle persone e dell’entità interessate sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato o degli Stati membri pertinenti, indicate nei siti Internet di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 329/2007 del Consiglio relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea (3), al fine di ottenere un’autorizzazione a utilizzare i fondi congelati per soddisfare bisogni fondamentali o per effettuare pagamenti specifici (cfr. articolo 8 del regolamento).
Le persone e l’entità interessate possono presentare al Consiglio, unitamente ai documenti giustificativi, una richiesta volta ad ottenere il riesame della decisione che le include nell’elenco summenzionato al seguente indirizzo:
Consiglio dell’Unione europea |
Segretariato generale |
DGC 1C |
Rue de la Loi/Wetstraat 175 |
1048 Bruxelles/Brussel |
BELGIQUE/BELGIË |
Email: sanctions@consilium.europa.eu |
Si richiama inoltre l’attenzione delle persone e dell’entità interessate sulla possibilità di presentare ricorso contro la decisione del Consiglio dinanzi al Tribunale dell’Unione europea conformemente alle condizioni stabilite all’articolo 275, secondo comma, e all’articolo 263, quarto e sesto comma, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
(1) GU L 111 del 23.4.2013, pag. 52.
(2) GU L 174 del 3.7.2015, pag. 25.
(3) GU L 88 del 29.3.2007, pag. 1.