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Document 52015XG0703(01)

Avviso all’attenzione delle persone ed entità oggetto delle misure restrittive previste dalla decisione 2013/183/PESC del Consiglio, modificata dalla decisione (PESC) 2015/1066 del Consiglio, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea

GU C 218 del 3.7.2015, p. 2–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

3.7.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 218/2


Avviso all’attenzione delle persone ed entità oggetto delle misure restrittive previste dalla decisione 2013/183/PESC del Consiglio, modificata dalla decisione (PESC) 2015/1066 del Consiglio, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea

(2015/C 218/02)

Le seguenti informazioni sono portate all’attenzione delle persone e dell’entità di cui all’allegato II della decisione 2013/183/PESC del Consiglio (1), modificata dalla decisione (PESC) 2015/1066 del Consiglio (2), concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea.

Il Consiglio dell’Unione europea ha deciso che le persone e l’entità di cui al suddetto allegato devono essere incluse nell’elenco delle persone ed entità oggetto delle misure restrittive contemplate dalla decisione 2013/183/PESC del Consiglio concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea. I motivi che hanno determinato l’inserimento nell’elenco delle persone e dell’entità interessate sono specificati alle pertinenti voci di tale allegato.

Si richiama l’attenzione delle persone e dell’entità interessate sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato o degli Stati membri pertinenti, indicate nei siti Internet di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 329/2007 del Consiglio relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea (3), al fine di ottenere un’autorizzazione a utilizzare i fondi congelati per soddisfare bisogni fondamentali o per effettuare pagamenti specifici (cfr. articolo 8 del regolamento).

Le persone e l’entità interessate possono presentare al Consiglio, unitamente ai documenti giustificativi, una richiesta volta ad ottenere il riesame della decisione che le include nell’elenco summenzionato al seguente indirizzo:

Consiglio dell’Unione europea

Segretariato generale

DGC 1C

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Email: sanctions@consilium.europa.eu

Si richiama inoltre l’attenzione delle persone e dell’entità interessate sulla possibilità di presentare ricorso contro la decisione del Consiglio dinanzi al Tribunale dell’Unione europea conformemente alle condizioni stabilite all’articolo 275, secondo comma, e all’articolo 263, quarto e sesto comma, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.


(1)  GU L 111 del 23.4.2013, pag. 52.

(2)  GU L 174 del 3.7.2015, pag. 25.

(3)  GU L 88 del 29.3.2007, pag. 1.


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