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Document 62015CN0153
Case C-153/15 P: Appeal brought on 30 March 2015 by Naftiran Intertrade Co. (NICO) Sàrl against the order of the General Court (Seventh Chamber) delivered on 20 January 2015 in Case T-6/13: Naftiran Intertrade Co. (NICO) Sàrl v Council of the European Union
Causa C-153/15 P: Impugnazione proposta il 30 marzo 2015 dalla Naftiran Intertrade Co. (NICO) Sàrl avverso l’ordinanza del Tribunale (Settima Sezione) del 20 gennaio 2015, causa T-6/13, Naftiran Intertrade Co. (NICO) Sàrl/Consiglio dell’Unione europea
Causa C-153/15 P: Impugnazione proposta il 30 marzo 2015 dalla Naftiran Intertrade Co. (NICO) Sàrl avverso l’ordinanza del Tribunale (Settima Sezione) del 20 gennaio 2015, causa T-6/13, Naftiran Intertrade Co. (NICO) Sàrl/Consiglio dell’Unione europea
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8.6.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 190/6 |
Impugnazione proposta il 30 marzo 2015 dalla Naftiran Intertrade Co. (NICO) Sàrl avverso l’ordinanza del Tribunale (Settima Sezione) del 20 gennaio 2015, causa T-6/13, Naftiran Intertrade Co. (NICO) Sàrl/Consiglio dell’Unione europea
(Causa C-153/15 P)
(2015/C 190/06)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Naftiran Intertrade Co. (NICO) Sàrl (rappresentanti: J. Grayston, Solicitor, P. Gjørtler, advokat, G. Pandey, Advocaat, D. Rovetta, avocat, M. Gambardella, avvocato)
Altra parte nel procedimento: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
— |
annullare l’ordinanza del Tribunale del 20 gennaio 2015 nella causa T-6/13, Naftiran Intertrade Co. (NICO) Sàrl/Consiglio dell’Unione europea, e dichiarare ricevibile il ricorso di annullamento; |
— |
rinviare la causa al Tribunale; |
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condannare il Consiglio alle spese del presente procedimento di impugnazione. |
Motivi e principali argomenti
La ricorrente deduce due motivi di impugnazione, secondo i quali il Tribunale ha fondato l’ordinanza impugnata su errori manifesti di valutazione e su errori di diritto.
La ricorrente sostiene che il Tribunale ha commesso errori manifesti di valutazione nel ritenere, in primo luogo, che una notifica individuale completa sia avvenuta il 19 ottobre 2012, e, in secondo luogo, che tale notifica sia avvenuta prima della pubblicazione di un avviso generale di notifica nella serie C della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 16 ottobre 2012.
La ricorrente, inoltre, sostiene che il Tribunale ha commesso errori di diritto, in primo luogo, nel non aver tenuto conto del requisito secondo il quale una notifica deve essere provvista di motivazione, in secondo luogo, nel ritenere che una notifica individuale potrebbe avere per effetto la riduzione del termine per l’impugnazione di un atto giuridico dell’Unione europea, in terzo luogo, nel non considerare le conseguenze giuridiche delle scelte operate dal Consiglio in relazione al procedimento di notifica, e, in quarto luogo, nel non aver tenuto conto della legittima interpretazione del diritto al momento del ricorso.