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Document 62014CN0583

    Causa C-583/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungheria) il 18 dicembre 2014 — Benjámin Dávid Nagy/Vas Megyei Rendőr-főkapitányság

    GU C 96 del 23.3.2015, p. 3–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    23.3.2015   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 96/3


    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungheria) il 18 dicembre 2014 — Benjámin Dávid Nagy/Vas Megyei Rendőr-főkapitányság

    (Causa C-583/14)

    (2015/C 096/04)

    Lingua processuale: l'ungherese

    Giudice del rinvio

    Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

    Parti

    Ricorrente: Benjámin Dávid Nagy

    Convenuto: Vas Megyei Rendőr-főkapitányság

    Questioni pregiudiziali

    1)

    Se l’articolo 18 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea debba essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa di uno Stato membro, quale quella controversa nel procedimento principale, ai sensi della quale, in linea di principio, in tale Stato membro possono circolare su strada unicamente i veicoli provvisti di autorizzazione amministrativa e di targa di immatricolazione rilasciate dal suddetto Stato membro e una persona ivi domiciliata, che non è considerata lavoratore ai sensi del diritto dell’Unione e che intende avvalersi dell’esenzione stabilita relativamente alla citata normativa in base al fatto che essa utilizza il veicolo messo a disposizione da un operatore economico avente sede sociale in un altro Stato membro, deve essere in grado di dimostrare in loco, durante un controllo di polizia, che sono soddisfatti i requisiti stabiliti nella suddetta normativa dello Stato membro, a pena di essere immediatamente oggetto di un’ammenda senza possibilità di esenzione, e cui importo è equivalente a quello della multa prevista in caso di inosservanza dell’obbligo di registrare il veicolo.

    2)

    Se l’articolo 20, paragrafo 2, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea debba essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa di uno Stato membro, quale quella controversa nel procedimento principale, ai sensi della quale, in linea di principio, in tale Stato membro possono circolare su strada unicamente i veicoli provvisti di autorizzazione amministrativa e di targa di immatricolazione rilasciate dal suddetto Stato membro e una persona ivi domiciliata, che non è considerata lavoratore ai sensi del diritto dell’Unione e che intende avvalersi dell’esenzione stabilita relativamente alla citata normativa in base al fatto che essa utilizza il veicolo messo a disposizione da un operatore economico avente sede sociale in un altro Stato membro, deve essere in grado di dimostrare in loco, durante un controllo di polizia, che sono soddisfatti i requisiti stabiliti nella suddetta normativa dello Stato membro, a pena di essere immediatamente oggetto di un’ammenda senza possibilità di esenzione, e cui importo è equivalente a quello della multa prevista in caso di inosservanza dell’obbligo di registrare il veicolo.


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