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Document 52014AR4832

Parere del Comitato delle regioni — Pacchetto di misure sulla produzione biologica

GU C 19 del 21.1.2015, p. 84–91 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.1.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 19/84


Parere del Comitato delle regioni — Pacchetto di misure sulla produzione biologica

(2015/C 019/18)

Relatrice:

Willemien Hester MAIJ, membro del Consiglio provinciale di Overijssel (NL/PPE)

Testi di riferimento:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Piano d'azione per il futuro della produzione biologica nell'Unione europea

COM(2014) 179 final

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, che modifica il regolamento (UE) n. XXX/XXX del Parlamento europeo e del Consiglio [regolamento sui controlli ufficiali] e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio —

COM(2014) 180 final

I.   RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO DELLE REGIONI

Obiettivi del pacchetto di misure

1.

concorda con gli obiettivi formulati dalla Commissione per quanto riguarda la produzione biologica: eliminare gli ostacoli allo sviluppo sostenibile della produzione biologica, promuovere il funzionamento efficiente del mercato interno e garantire condizioni di concorrenza eque per gli agricoltori e gli operatori, mantenere o migliorare la fiducia dei consumatori nei prodotti biologici;

2.

raccomanda di migliorare il vigente regolamento (CE) n. 834/2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici. Al riguardo, il Comitato, pur restando fedele all'obiettivo di avvicinarsi ai principi dell'agricoltura biologica, esprime la sua preferenza, fra gli scenari considerati dalla Commissione, per quello relativo a un miglioramento dello status quo consistente nel modificare e nell'attuare meglio la legislazione in vigore. Il CdR prende atto che la Commissione ha optato per una riforma legislativa di ampia portata che introduce regole più severe e cancella ogni forma di flessibilità. È però dell'avviso che la base per una crescita sostenibile e per la fiducia dei consumatori sia costituita dall'integrità degli agricoltori e del sistema di produzione, come anche dal suo adeguamento alle diverse situazioni agroclimatiche e di sviluppo dei vari territori dell'UE, per cui l'integrità non può essere soltanto imposta tramite un inasprimento delle regole. Tale inasprimento incide direttamente sulla continuità del settore. La Commissione considera passeggero quest'effetto, ma il CdR ritiene che non vi siano elementi sufficienti a riprova di tale opinione e, in attesa di una valutazione che lo dimostri, preferisce l'opzione consistente nel far evolvere la situazione, attraverso un miglioramento della legislazione in vigore, rispetto all'opzione proposta consistente nel rivoluzionare la situazione attraverso una modifica legislativa di ampia portata;

3.

apprezza che la Commissione abbia elaborato un piano d'azione per sostenere la transizione verso il nuovo quadro giuridico, ma è deluso da tale piano d'azione per tre motivi. In primo luogo, il piano manca di un obiettivo concreto rappresentato da una cifra da raggiungere per lo sviluppo del settore. In secondo luogo, il piano è privo di un bilancio adeguato, ad eccezione di quello del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR). Il bilancio del FEASR è limitato, e c'è da temere che una parte considerevole dei fondi disponibili dovrà essere utilizzata per gli indennizzi previsti dall'articolo 20 del nuovo regolamento (norma sui residui). In terzo luogo, la dimensione locale e regionale è assente, pur figurando nei principi generali della produzione biologica enunciati nell'articolo 4, lettera g) della proposta di regolamento. Il CdR ritiene che in questo modo si perda un'occasione, dal momento che gli enti locali e regionali sono interessati direttamente dallo sviluppo dell'agricoltura biologica, nella loro qualità di cofinanziatori delle misure adottate nel quadro dei programmi di sviluppo rurale, e chiede quindi che il piano d'azione sia rafforzato e finanziato secondo modalità più appropriate.

Sussidiarietà e proporzionalità

4.

alcune misure proposte, in particolare l'eliminazione della facoltà da parte degli Stati membri di concedere eccezioni, suscitano timori dal punto di vista della sussidiarietà, in quanto c'è da chiedersi se siano necessarie al fine di raggiungere gli obiettivi previsti e se producano un beneficio evidente. La proposta, poi, si spinge oltre il necessario, nel senso che la revisione globale della normativa esistente è prematura ed eccessivamente ampia, e presenta il rischio di una potenziale violazione del principio di proporzionalità, dal momento che esistono altre modalità meno restrittive per conseguire i risultati auspicati. I timori di cui sopra sono stati evidenziati in occasione della consultazione condotta dal CdR sul tema della sussidiarietà (1).

Struttura del regolamento

5.

raccomanda di concepire gli atti delegati di cui al capo III «Regole di produzione» in quanto componente del regolamento principale, affinché il Comitato delle regioni possa esprimere il proprio parere su questo elemento essenziale della regolamentazione in esame;

Quest'ultima è composta da un solo regolamento completato da allegati che contengono le norme specifiche applicabili alla produzione. Il regolamento è formato da 45 articoli, 29 dei quali prevedono atti delegati. Il CdR non ha la competenza per valutare gli atti delegati, ma questi ricorrono in tutte le parti del regolamento. In particolare, i 13 atti delegati relativi alle regole di produzione rivestono un'importanza cruciale per la continuità del settore dell'agricoltura biologica a livello locale e regionale. L'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) stabilisce che gli elementi essenziali di un settore sono riservati all'atto legislativo e non possono pertanto essere oggetto di delega di potere. La struttura del regolamento è dunque in contrasto con i principi del Trattato;

6.

raccomanda che la proposta in esame sia trattata unitamente alla proposta di regolamento sui controlli ufficiali. I controlli relativi alle norme sulla produzione e l'etichettatura dei prodotti biologici sono in effetti trattati dalla proposta di regolamento sui controlli ufficiali. Nel suo parere su tale regolamento, il CdR ha formulato alcune obiezioni contro il potere della Commissione di adottare atti delegati riguardanti alcune norme specifiche sull'esecuzione dei controlli ufficiali. Il Comitato ha sottolineato l'assoluta necessità di prevedere direttamente nel regolamento tutte le disposizioni che possono avere conseguenze di rilievo sulle attività di controllo e sul bilancio degli Stati membri;

Oggetto, campo di applicazione e definizioni

7.

raccomanda di delimitare chiaramente l'ambito di applicazione della normativa specifica in materia di produzione e di controllo, che terminerebbe una volta confezionato, etichettato e messo a disposizione del consumatore il prodotto biologico in un imballaggio sigillato (o, se venduto sfuso, fuori dalla confezione originale o in confezione richiudibile), fino al momento della sua vendita al consumatore finale;

8.

raccomanda di basare la definizione di «gruppo di operatori» di cui all'articolo 3 anche sulla definizione regionale di «piccoli agricoltori» basata sul volume d'affari. La Commissione definisce il concetto di «gruppo di operatori» allo scopo di alleviare gli oneri amministrativi che pesano sui piccoli agricoltori individuali. Il CdR apprezza quest'intento, ma non può accettare una definizione del concetto di «piccoli agricoltori» basata esclusivamente sul numero di ettari di superficie agricola: infatti, cinque ettari di orticoltura in serra costituiscono un'azienda di grandi dimensioni, ma la stessa superficie adibita ad alpeggi corrisponde a una piccola azienda.

Le regole di produzione

9.

raccomanda di mantenere la possibilità di praticare in parallelo diversi tipi di agricoltura. Con l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), sulle norme generali di produzione, la Commissione mette fine alla pratica attuale delle aziende miste che combinano agricoltura biologica e convenzionale. Circa un quarto delle aziende europee che praticano l'agricoltura biologica ha anche una produzione convenzionale. Tali aziende che praticano in parallelo entrambi i tipi di agricoltura vengono controllate nel loro complesso dagli organismi di controllo della filiera biologica. Il CdR ritiene che questo modo di produzione duale svolga un ruolo positivo per gli scambi tra l'agricoltura biologica e quella convenzionale e contribuisca in tal modo a favorire la sostenibilità e l'innovazione nell'agricoltura. Il Comitato teme che il divieto di perseguire il modo di produzione duale faccia scomparire una parte dei produttori biologici o che li obblighi, per aggirare tale divieto, a cercare di salvarsi attraverso costruzioni amministrative come la scissione fra strutture;

10.

raccomanda di stabilire insieme alle aziende di allevamento e riproduzione un periodo transitorio realistico per il passaggio alla regola del 100 % di materiale biologico. La Commissione sopprime diverse eccezioni alle regole e stabilisce, agli articoli 10, 11 e 12, che sia possibile utilizzare solo materie prime biologiche per la produzione biologica di vegetali, prodotti vegetali, animali, alghe e animali di acquacoltura. Molte regioni sono ancora lontane da questa pratica, in quanto non dispongono di materie prime biologiche in quantità sufficiente. Per questo motivo, la Commissione prevede un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2021. Il CdR è dell'avviso che questo periodo risulterà realistico solo se accompagnato da misure di sostegno specifiche e chiede che venga valutato nel 2019, per verificare che non finisca col creare una penuria di materie prime biologiche, causando perdite alla produzione;

11.

raccomanda di adattare le modalità d'iscrizione delle varietà biologiche al catalogo ufficiale prima della soppressione delle deroghe per l'utilizzo delle sementi. Nel suo parere sul tema Risorse genetiche in agricoltura — dalla conservazione all'uso sostenibile (CdR 2014/1277 fin), il Comitato constata che le norme sull'iscrizione al catalogo ufficiale delle specie e delle varietà non sono adeguate alle sementi biologiche. Secondo il CdR, la nuova proposta di regolamento relativo alla produzione e alla messa a disposizione sul mercato di materiale riproduttivo vegetale deve offrire la possibilità di certificare le sementi in base a criteri adatti all'agricoltura biologica;

12.

constata che, abbassando all'articolo 20 la soglia per la presenza di sostanze non autorizzate nei prodotti biologici, la Commissione passa da un sistema che prevede un obbligo di mezzi a uno che prevede un obbligo di risultati. Il CdR non è favorevole all'attuazione di un sistema distinto con obbligo di risultato nel settore della produzione biologica e ritiene che tutti gli alimenti europei debbano conformarsi alle stesse disposizioni in materia di sicurezza alimentare;

13.

dovendo fissare a più lungo termine una soglia per le sostanze non autorizzate nei prodotti biologici, occorrerebbe innanzitutto precisare le norme in base alle quali i produttori verrebbero indennizzati dagli Stati membri per le perdite subite. Per un agricoltore biologico è praticamente impossibile evitare la presenza di residui nei suoi prodotti se i suoi vicini che praticano l'agricoltura convenzionale non adottano alcuna precauzione contro eventuali contaminazioni. Il Comitato ritiene che i danni causati da questo tipo di decertificazione non possano essere fatti scontare al produttore biologico o agli enti locali o regionali. La proposta di regolamento prevede che gli Stati membri possano essere autorizzati dalla Commissione a procedere a pagamenti nazionali tramite gli strumenti della PAC per compensare le perdite subite. La Commissione però non fornisce indicazioni sulle conseguenze finanziarie di questa misura, dal momento che le regole d'indennizzo non sono state stabilite con chiarezza.

Scambi con i paesi terzi

14.

la Commissione propone che il principio di equivalenza per il commercio con i paesi terzi venga sviluppato nel quadro degli accordi commerciali. Il confronto delle regole di controllo e di produzione formerebbe così parte integrante dell'accordo commerciale interessato. Il CdR ritiene che questa formula manchi di trasparenza e rischi di intaccare la fiducia dei consumatori, e, per quanto riguarda la questione dell'equivalenza nel quadro di accordi commerciali, raccomanda di stabilire dei requisiti procedurali che consentano alla Commissione di avviare i negoziati con i paesi terzi in maniera trasparente. Ai fini di una maggiore trasparenza nella conclusione di un accordo, occorre che il Consiglio affidi un mandato con le relative prescrizioni e che la Commissione riferisca al Consiglio in merito agli accordi conclusi.

Disposizioni procedurali, transitorie e finali

15.

raccomanda di mantenere la pratica attuale consistente nell'effettuare regolari controlli sul posto. La proposta di regolamento contiene, all'articolo 44, paragrafo 3, una modifica dell'articolo 23 della proposta di regolamento sui controlli ufficiali. La pratica attuale dei controlli annuali sul posto viene così sostituita da un sistema di controllo basato sulla valutazione dei rischi. Il motivo di questa modifica è la volontà di ridurre i costi. Come l'IFOAM, l'AREPO e l'EOCC, anche il CdR ritiene inopportuna questa novità. I controlli sono importanti dal punto di vista della fiducia dei consumatori e danno indicazioni ai produttori.

Piano d'azione per l'agricoltura biologica

16.

raccomanda di creare una piattaforma di monitoraggio e valutazione del piano d'azione volta a promuovere e valutare la sua attuazione. I partecipanti alla piattaforma dovrebbero appartenere al «triangolo d'oro» formato dagli operatori economici, dagli enti pubblici e dal mondo dell'insegnamento e della ricerca. Concretamente, si dovrebbe trattare di rappresentanti del mondo degli affari, del settore educativo e scientifico e degli Stati membri e delle regioni, nonché di un collegio di consumatori e di associazioni ambientaliste. Il CdR consiglia alla Commissione di fissare, nel piano d'azione, un obiettivo del 10 % di terreni coltivati biologicamente nel 2020. I punti 17 e 18 indicano azioni condotte dalle regioni che possono essere coordinate dalla piattaforma;

17.

incoraggia l'introduzione di prodotti dell'agricoltura biologica nella ristorazione collettiva: le mense degli istituti scolastici, degli enti pubblici, degli ospedali e delle imprese sono in grado di favorire lo sviluppo e la strutturazione della produzione biologica locale. L'arrivo di prodotti dell'agricoltura biologica in questi settori rientra spesso nel quadro delle politiche locali. Il CdR raccomanda di puntare all'obiettivo del 75 % di prodotti sani, biologici e/o regionali serviti nelle mense scolastiche e di creare una banca dati d'informazioni e suggerimenti relativa ai prodotti sani, biologici e regionali nella ristorazione collettiva;

18.

è a favore della difesa delle risorse idriche e degli ambienti naturali tramite l'agricoltura biologica. Diverse regioni hanno accumulato esperienze positive in cui l'agricoltura biologica è utilizzata per proteggere le risorse idriche e gli ambienti naturali. Il CdR raccomanda di diffondere gli insegnamenti che possono essere tratti da queste esperienze, per incoraggiare gli enti locali e regionali a impegnarsi sulla stessa strada.

II.   PROPOSTE DI EMENDAMENTO

Emendamento 1

Nuovo considerando 9

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

 

È opportuno prevedere una certa flessibilità per quanto riguarda l'applicazione delle regole di produzione, in modo da permettere l'adeguamento delle norme e dei requisiti alle condizioni climatiche o geografiche locali, alle pratiche zootecniche particolari e ai diversi stadi di sviluppo organici. Ciò dovrebbe permettere l'applicazione di regole eccezionali, ma soltanto nei limiti posti dalle condizioni specifiche previste dalla legislazione unionale. Un maggior grado di flessibilità non deve contrapporsi al lavoro di certificazione che deve essere efficace e armonizzato, per cui occorre stabilire chiaramente i criteri e le regole di applicazione delle eccezioni, nonché includere tale normativa nel regolamento di base.

Motivazione

L'emendamento mira a inserire nell'attuale proposta di regolamento una certa flessibilità che consenta di tenere conto delle condizioni locali.

Emendamento 2

Articolo 2, paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Il presente regolamento si applica ai prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (di seguito: «il trattato») e ad altri prodotti elencati nell'allegato I del presente regolamento, nella misura in cui tali prodotti agricoli e tali altri prodotti siano destinati ad essere prodotti, preparati, distribuiti, immessi sul mercato, importati o esportati come biologici.

Il presente regolamento si applica ai prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (di seguito: «il trattato») e ad altri prodotti elencati nell'allegato I del presente regolamento, nella misura in cui tali prodotti agricoli e tali altri prodotti siano destinati ad essere prodotti, preparati, distribuiti, immessi sul mercato, importati o esportati come biologici, e fino a che non siano stati confezionati, etichettati e destinati al consumo finale in un imballaggio sigillato (o, fino a che non siano resi disponibili al consumatore finale nel caso siano venduti sfusi, fuori dalla confezione originale o in confezione richiudibile).

Non si considerano come facenti parte della produzione biologica i prodotti della caccia e della pesca di animali selvatici.

Non si considerano come facenti parte della produzione biologica i prodotti della caccia e della pesca di animali selvatici.

Motivazione

È necessario delimitare chiaramente l'ambito di applicazione della normativa specifica sulla produzione e il controllo dal campo fino al momento in cui il prodotto smette di essere ulteriormente lavorato e/o viene reso disponibile al consumatore finale.

Emendamento 3

Articolo 3, paragrafo 7

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

«gruppo di operatori»: un gruppo nell'ambito del quale ciascun operatore è un agricoltore la cui azienda comprende al massimo 5 ettari di superficie agricola utilizzata e le cui attività possono includere, oltre alla produzione di alimenti o mangimi, la trasformazione di alimenti o mangimi;

«gruppo di operatori»: un gruppo nell'ambito del quale ciascun operatore è un agricoltore la cui azienda comprende al massimo 5 ettari di superficie agricola utilizzata che, secondo le regole in vigore nello Stato membro interessato, può essere definito un piccolo agricoltore e le cui attività possono includere, oltre alla produzione di alimenti e/o mangimi, la trasformazione di alimenti e/o mangimi;

Motivazione

La definizione del concetto di «piccolo agricoltore» dipende in larga misura dal contesto locale. Gli Stati membri pertanto devono avere la possibilità di determinare autonomamente il contenuto che danno a tale concetto.

Emendamento 4

Articolo 7, paragrafo 1, lettera a)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Gli operatori si conformano alle seguenti norme generali di produzione:

Gli operatori si conformano alle seguenti norme generali di produzione:

(a)

l'intera azienda agricola o acquicola è gestita in conformità ai requisiti applicabili alla produzione biologica;

(a)

l'intera la totalità o una parte specifica dell'azienda agricola o acquicola è gestita in conformità ai requisiti applicabili alla produzione biologica;

Motivazione

Il modo di produzione duale svolge un ruolo positivo per le interazioni fra l'agricoltura biologica e quella convenzionale. Un divieto di tale modo di produzione farebbe sparire una parte dei produttori biologici.

Emendamento 5

Articolo 20

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Presenza di prodotti o sostanze non autorizzati

Presenza di prodotti o sostanze non autorizzati

1.

I prodotti in cui la presenza di prodotti o sostanze non autorizzati a norma dell'articolo 19 sia constatata al di là dei livelli stabiliti tenendo conto, in particolare, della direttiva 2006/125/CE, non sono commercializzati come biologici.

1.

I prodotti in cui la presenza di prodotti o sostanze non autorizzati a norma dell'articolo 19 sia constatata al di là dei livelli stabiliti tenendo conto, in particolare, della direttiva 2006/125/CE, non sono commercializzati come biologici.

2.

Per garantire l'efficacia, l'efficienza e la trasparenza della produzione biologica e del sistema di etichettatura, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 36 riguardo ai criteri e alle condizioni specifici per l'applicazione dei livelli di cui al paragrafo 1 e riguardo alla fissazione di tali livelli e al loro adeguamento alla luce degli sviluppi tecnici.

2.

Per garantire l'efficacia, l'efficienza e la trasparenza della produzione biologica e del sistema di etichettatura, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 36 riguardo ai criteri e alle condizioni specifici per l'applicazione dei livelli di cui al paragrafo 1 e riguardo alla fissazione di tali livelli e al loro adeguamento alla luce degli sviluppi tecnici.

3.

In deroga all'articolo 211, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e previa autorizzazione della Commissione adottata senza applicare la procedura di cui all'articolo 37, paragrafo 2 o 3, del presente regolamento, gli Stati membri possono concedere agli agricoltori pagamenti nazionali per indennizzarli delle perdite subite a causa della contaminazione dei loro prodotti agricoli con prodotti o sostanze non autorizzati che impedisce loro di commercializzare i prodotti come prodotti biologici, a condizione che gli agricoltori abbiano adottato tutte le misure appropriate per prevenire il rischio di tale contaminazione. Gli Stati membri possono inoltre ricorrere agli strumenti della politica agricola comune per coprire in tutto o in parte tali perdite.

3.

In deroga all'articolo 211, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e previa autorizzazione della Commissione adottata senza applicare la procedura di cui all'articolo 37, paragrafo 2 o 3, del presente regolamento, gli Stati membri possono concedere agli agricoltori pagamenti nazionali per indennizzarli delle perdite subite a causa della contaminazione dei loro prodotti agricoli con prodotti o sostanze non autorizzati che impedisce loro di commercializzare i prodotti come prodotti biologici, a condizione che gli agricoltori abbiano adottato tutte le misure appropriate per prevenire il rischio di tale contaminazione. Gli Stati membri possono inoltre ricorrere agli strumenti della politica agricola comune per coprire in tutto o in parte tali perdite.

Motivazione

Il CdR non è favorevole all'attuazione di un sistema distinto con obbligo di risultato nel settore della produzione biologica.

Emendamento 6

Articolo 30

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Equivalenza nell'ambito di un accordo commerciale

Equivalenza nell'ambito di un accordo commerciale

Un paese terzo riconosciuto di cui all'articolo 28, paragrafo 1, lettera b), punto ii), primo trattino, è un paese terzo riconosciuto dall'Unione nell'ambito di un accordo commerciale e che dispone di un sistema di produzione che soddisfa gli stessi obiettivi e principi applicando norme che assicurano lo stesso livello di garanzia di conformità di quelle dell'Unione.

1.

Un paese terzo riconosciuto di cui all'articolo 28, paragrafo 1, lettera b), punto ii), primo trattino, è un paese terzo riconosciuto dall'Unione nell'ambito di un accordo commerciale e che dispone di un sistema di produzione che soddisfa gli stessi obiettivi e principi applicando norme che assicurano lo stesso livello di garanzia di conformità di quelle dell'Unione.

 

2.

La Commissione stabilisce dei requisiti procedurali per il riconoscimento di paesi terzi nel quadro di un accordo commerciale.

 

3.

Per la conclusione di un accordo commerciale, la Commissione agisce sulla base di un mandato affidatole dal Consiglio con le relative prescrizioni.

Motivazione

Nell'ottica di rafforzare la fiducia dei consumatori, il principio di equivalenza deve essere basato sul confronto delle regole di produzione e delle misure di controllo.

Emendamento 7

Articolo 36, paragrafo 3

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Esercizio della delega

Esercizio della delega

3.

Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

3.

Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo, e al Consiglio e al Comitato delle regioni.

Motivazione

Il Comitato delle regioni ritiene, in quanto organo consultivo europeo, di dover essere messo in condizione di esprimere un parere sugli argomenti che si trovano al centro delle preoccupazioni delle regioni. Poiché il Trattato non lo autorizza a far conoscere alla Commissione il proprio parere sugli atti delegati, il CdR desidera poter procedere in questo senso nei confronti del Parlamento europeo e del Consiglio.

Emendamento 8

Articolo 44, paragrafo 3.3, lettera c)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

In merito alla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera j), gli atti delegati di cui al paragrafo 2 stabiliscono:

In merito alla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera j), gli atti delegati di cui al paragrafo 2 stabiliscono:

c)

la frequenza dei controlli ufficiali sugli operatori nonché in quali casi e a quali condizioni determinati operatori vanno esentati da alcuni controlli ufficiali;

c)

la frequenza dei controlli ufficiali sugli operatori nonché in quali casi e a quali condizioni determinati operatori vanno esentati da alcuni controlli ufficiali;

Motivazione

Controlli sul posto regolari sono importanti dal punto di vista della fiducia dei consumatori e danno indicazioni ai produttori. È quindi importante mantenerli.

Emendamento 9

Allegato II, Parte II, 1.4.1

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

1.4.1

Requisiti di carattere generale riguardanti l'alimentazione

In materia di alimentazione si applicano le seguenti norme:

1.4.1

Requisiti di carattere generale riguardanti l'alimentazione

In materia di alimentazione si applicano le seguenti norme:

a)

i mangimi per gli animali vengono ottenuti principalmente dall'azienda agricola in cui sono tenuti gli animali o da altre aziende biologiche della stessa regione;

a)

i mangimi per gli animali vengono ottenuti principalmente dall'azienda agricola in cui sono tenuti gli animali o da altre aziende biologiche della stessa regione, se le risorse lo consentono; qualora non lo consentano, i mangimi possono essere acquisiti al di fuori della regione, previa autorizzazione esplicita;

Motivazione

L'obbligo contenuto nel testo della Commissione comporterebbe la scomparsa di numerosi allevamenti biologici in alcune regioni europee, dato che al momento attuale è molto difficile affidarsi al 100 % alla propria azienda o a un'altra posta in prossimità per nutrire gli animali d'allevamento.

Bruxelles, 4 dicembre 2014.

Il presidente del Comitato delle regioni

Michel LEBRUN


(1)  Consultazione della Rete di controllo della sussidiarietà e del gruppo di esperti della sussidiarietà, 16 aprile - 26 maggio 2014. Relazione disponibile al seguente indirizzo: http://portal.cor.europa.eu/subsidiarity/Observations2014/COM%20(2014)%20180%20860ce890ecc54e2dbf32defbd5e433c4/Report%20consultation%20Organic%20farming.pdf


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