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Document 52014XC1206(01)

    Sintesi della decisione della Commissione, del 9 settembre 2014 , che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato interno e con il funzionamento dell’accordo SEE (Caso M.7054 — Cemex/Holcim Assets) [notificata con il numero C(2014) 6299] Testo rilevante ai fini del SEE

    GU C 438 del 6.12.2014, p. 21–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    6.12.2014   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 438/21


    Sintesi della decisione della Commissione

    del 9 settembre 2014

    che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato interno e con il funzionamento dell’accordo SEE

    (Caso M.7054 — Cemex/Holcim Assets)

    [notificata con il numero C(2014) 6299]

    (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2014/C 438/10)

    Il 9 settembre 2014 la Commissione ha adottato una decisione in merito ad un caso di concentrazione conformemente al regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese  (1) , in particolare all’articolo 8, paragrafo 1, di tale regolamento. Una versione non riservata del testo integrale della decisione in inglese per il caso in oggetto è disponibile sul sito Internet della direzione generale della Concorrenza, all’indirizzo: http://ec.europa.eu/comm/competition/index_en.html

    I.   LE PARTI

    1.1.   Cemex

    (1)

    Cemex España, SA («Cemex España», Spagna) è una controllata di Cemex, S.A.B. de C.V., che ha sede in Messico e, insieme al resto delle società Cemex, costituisce il gruppo Cemex. Tutte le società del gruppo Cemex sono di seguito denominate «Cemex».

    (2)

    Cemex è una società di materiali da costruzione che opera a livello mondiale nei settori del cemento, del calcestruzzo pronto, degli aggregati e dei relativi materiali da costruzione. La società è presente in Africa, America settentrionale, centrale e meridionale, Asia, Europa e Medio Oriente. In Spagna Cemex opera attraverso Cemex España, che è la sola holding di Cemex España Operaciones S.L.U. («Cemex España Operaciones», Spagna) e possiede gli impianti per la produzione di cemento, malta, calcestruzzo nonché pietrisco aggregato in Spagna.

    1.2.   Holcim

    (3)

    Holcim España, SA («Holcim España», Spagna) è proprietaria di impianti e cave per la produzione e la fornitura di cemento, aggregati, calcestruzzo pronto e malta in Spagna («Holcim Assets», Spagna). Holcim Assets è attualmente controllata da Holcim Ltd («Holcim»), una società per azioni di diritto svizzero, che è la società madre del gruppo Holcim. Tutte le società del gruppo Holcim sono di seguito denominate «Holcim».

    (4)

    Holcim è un fornitore a livello mondiale di cemento, aggregati, malta, calcestruzzo pronto, asfalto e relativi materiali da costruzione, e opera in più di 70 paesi.

    II.   L’OPERAZIONE

    (5)

    Il 28 febbraio 2014 è pervenuta alla Commissione la notifica di un’operazione mediante la quale Cemex intende acquisire il controllo esclusivo di Holcim Assets.

    III.   DIMENSIONE UE

    (6)

    L’operazione proposta non raggiunge le soglie di fatturato di cui all’articolo 1, paragrafo 2, o all’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 139/2004. Essa non ha pertanto una dimensione UE. La Commissione ha deciso tuttavia di esaminare l’operazione proposta e, il 18 ottobre 2013, ha adottato una decisione al riguardo, ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 139/2004. Tale decisione è stata adottata a seguito di una richiesta presentata dalla Spagna in data 12 settembre 2013 ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento suddetto.

    IV.   PROCEDIMENTO

    (7)

    L’operazione è stata notificata alla Commissione il 28 febbraio 2014. Il 23 aprile 2014 la Commissione ha rilevato che l’operazione proposta suscitava seri dubbi riguardo alla sua compatibilità con il mercato interno e con l’accordo SEE e ha avviato il procedimento di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera c), del regolamento sulle concentrazioni.

    (8)

    La conseguente indagine approfondita ha permesso di fugare i dubbi in materia di concorrenza individuati in via preliminare.

    (9)

    Il 26 agosto 2014 il progetto di decisione è stato discusso con gli Stati membri in seno al comitato consultivo in materia di concentrazioni che ha fornito un parere favorevole. Il consigliere-auditore ha dato parere favorevole sul procedimento nella relazione che è stata presentata il 29 agosto 2014.

    V.   VALUTAZIONE

    Dubbi espressi nella decisione di avvio del procedimento

    (10)

    L’operazione riguarda il comparto dei materiali da costruzione e, segnatamente, il cemento, gli aggregati di calcestruzzo pronto, la malta e il clinker.

    (11)

    Nella decisione di avvio del procedimento, la Commissione ha sollevato seri dubbi sulla compatibilità dell’operazione con il mercato interno e con l’accordo SEE per quanto riguarda il cemento grigio a causa di effetti non coordinati ed effetti coordinati.

    (12)

    La Commissione non ha sollevato seri dubbi sulla compatibilità dell’operazione con il mercato interno e con l’accordo SEE riguardo agli altri prodotti.

    L’indagine approfondita sul cemento grigio

    Mercati del prodotto rilevanti

    (13)

    Nel caso presente, l’indagine di mercato ha corroborato le precedenti conclusioni della Commissione secondo cui i due principali tipi di cemento (bianco e grigio) costituiscono mercati del prodotto distinti.

    (14)

    La Commissione ha inoltre esaminato se il cemento grigio dovesse essere ulteriormente segmentato in base ai diversi confezionamenti (sfuso o in sacchi) e ai diversi tipi di classi.

    (15)

    La Commissione conclude che, per la valutazione degli effetti dell’operazione proposta, il mercato del prodotto rilevante è il mercato complessivo del cemento grigio. Nondimeno, la questione della definizione esatta del mercato geografico può essere lasciata aperta.

    Mercato geografico rilevante

    (16)

    Considerate le circostanze del caso in questione, e in linea con la sua precedente prassi, la Commissione ritiene che sia opportuno definire il mercato geografico del cemento grigio tracciando un cerchio attorno ai cementifici interessati.

    (17)

    Alla luce dei modelli di domanda e offerta esistenti e potenziali e dei pareri dei partecipanti al mercato, nella decisione la Commissione conclude che nel caso in oggetto sia più appropriato valutare gli effetti dell’operazione sulla concorrenza nei diversi mercati geografici in un raggio di 150 km attorno agli impianti delle parti.

    Valutazione sotto il profilo della concorrenza

    (18)

    Le due parti sono attive nella produzione e nella fornitura di cemento grigio. Cemex gestisce cinque impianti integrati in Spagna: uno a Buñol (provincia di Valenza), uno ad Alicante, uno ad Alcanar (provincia di Tarragona), uno a Morata (provincia di Zaragoza) e uno a Lloseta (Isole Baleari). Cemex gestisce inoltre un frantumatore a Castillejo (provincia di Toledo) e una serie di terminali. Holcim possiede tre impianti integrati nel Sud della Spagna: due di essi (Gador e Carboneras) sono situati nella provincia di Almeria e uno a Jerez (provincia di Cadiz). Holcim gestisce inoltre un frantumatore a Yeles (provincia di Toledo) e una serie di terminali.

    i)   Effetti non coordinati

    (19)

    La Commissione ha analizzato i potenziali effetti non coordinati dell’operazione proposta nelle diverse zone definite da cerchi dal raggio di 150 km tracciati intorno agli impianti di produzione di cemento delle parti in Spagna.

    (20)

    Nella zona di Gador-Carboneras, la quota di mercato combinata delle parti nel 2013 è stata del [40-50] %, con una sovrapposizione del [10-20] %. Il panorama concorrenziale nella zona di Gador-Carboneras è frammentato. In termini di quote di mercato, i concorrenti più diretti delle parti sono i frantumatori Cementos La Unión (Clupeidi CLU) e Cementos la Cruz (CLC), Financiera y Minera (FYM) e Votorantim (tutti con quote di mercato del [5-10] %).

    (21)

    Nella zona di Alicante, la quota di mercato combinata delle parti nel 2013 è stata del [30-40] %, con una sovrapposizione pari al [10-20] %. Anche nella zona di Alicante il resto del mercato è frammentato. In termini di quote di mercato, i concorrenti più diretti delle parti sono CLU [10-20] % e CLC [10-20] %, seguite da Lafarge ([5-10] %).

    (22)

    Nella zona di Buñol, la quota di mercato combinata delle parti nel 2013 è stata del [20-30] %, con una sovrapposizione del [10-20] %. Il panorama concorrenziale nella zona di Buñol è analogo a quello della zona di Alicante. In termini di quote di mercato, i concorrenti più diretti delle parti sono CLU ([10-20] %) e CLC ([10-20] %), seguiti dall’operatore integrato Lafarge ([5-10] %) e dal frantumatore Cementval ([5-10] %).

    (23)

    La Commissione conclude che nelle zona di Gador-Carboneras, Alicante e Buñol (le «zone della regione di Levante») esistono diversi concorrenti che per i clienti di Holcim rappresentano un’alternativa vicina o addirittura più vicina rispetto a Cemex. Allo stesso modo, alcuni concorrenti delle zone della regione di Levante possono essere considerati per i clienti di Cemex un’alternativa vicina o addirittura più vicina rispetto a Holcim.

    (24)

    In secondo luogo, la Commissione ritiene che i concorrenti delle parti (frantumatori e operatori integrati) nelle zone della regione di Levante avrebbero sia la possibilità che l’interesse di aumentare la loro offerta qualora l’entità risultante dalla concentrazione aumentasse i prezzi, dato che i) in particolare i frantumatori non sono soggetti a limitazioni per quanto riguarda il clinker che necessitano, poiché hanno la possibilità di acquistarlo sia dagli operatori integrati della regione sia sui mercati d’oltremare; ii) le elevate capacità di riserva detenute dai principali concorrenti delle parti nelle zone della regione di Levante bastano da sole a rendere non redditizio qualsiasi tentativo di aumento dei prezzi che l’impresa risultante dalla concentrazione avviasse unilateralmente.

    (25)

    Per quanto riguarda le zone di Yeles e Castillejo («le zone della regione centrale»), le quote di mercato congiunte delle parti nel 2013 sono state rispettivamente inferiori al [20-30] % e leggermente superiori a [20-30] %. Vi sono due concorrenti le cui dimensioni sono paragonabili a quelle delle parti ovvero CPV ([20-30] %) e Lafarge ([20-30] %). Vi sono inoltre altri concorrenti con quote di mercato superiori al [5-10] %, ovvero Balboa (oltre [10-20] % in entrambi le zone) e Votorantim (oltre [5-10] % nella zona di Yeles). Inoltre, le elevate capacità di riserva detenute dai principali concorrenti delle parti nelle zone della regione centrale bastano da sole a rendere non redditizio qualsiasi tentativo di aumento dei prezzi che l’impresa risultante dalla concentrazione avviasse unilateralmente.

    (26)

    Nelle zone di Alcanar, lloseta, Morata e Jerez l’aumento della quota di mercato derivante dall’operazione è inferiore a [0-5] %.

    (27)

    La Commissione conclude pertanto che difficilmente l’operazione proposta potrà ostacolare in modo significativo la concorrenza effettiva nei mercati del cemento grigio nel raggio di 150 km attorno agli impianti delle parti a causa di effetti non coordinati.

    ii)   Effetti coordinati

    (28)

    La Commissione ha analizzato i potenziali effetti coordinati dell’operazione proposta nelle diverse zone definite da cerchi dal raggio di 150 km tracciati intorno agli impianti di produzione di cemento delle parti in Spagna.

    (29)

    La Commissione ritiene che, nei mercati del cemento grigio oggetto dell’indagine, l’accordo di coordinamento più probabile sia una ripartizione della clientela in base alla quale le imprese concorrenti si astengono dal proporre prezzi bassi ai clienti dei loro concorrenti. Nell’ambito di un tale scenario di coordinamento, i considerevoli costi di trasporto del cemento avrebbero come conseguenza una ripartizione generale dei clienti sulla base della loro vicinanza a un determinato impianto.

    (30)

    La Commissione ha quindi esaminato se i concorrenti nel settore del cemento potrebbero avere un certo interesse ad attirare nuovi clienti in modo aggressivo. In un tale scenario, i concorrenti potrebbero trarre beneficio da un sistema di coordinamento aumentando i margini e quindi gli utili.

    (31)

    Secondo la Commissione, diversi elementi dei mercati di cemento grigio indicano che le interazioni sul mercato non hanno risultati orientati alla concorrenza. Ad esempio, le parti e i loro principali concorrenti attestano margini lordi medi positivi nelle zone della regione centrale nonostante la presenza di notevoli capacità di riserva. Tuttavia, nel complesso, tutti i fattori considerati non sono sufficienti per concludere che i risultati di mercato possono essere ricondotti all’esistenza di un coordinamento in corso.

    (32)

    Vi sono anche elementi contrari a un coordinamento potenziale. In particolare, il ruolo dei distributori indipendenti nelle zone della regione centrale è tale da poter compromette la sostenibilità di un sistema di coordinamento basato sulla ripartizione della clientela.

    (33)

    Per quanto riguarda gli effetti specifici della concentrazione, poiché nel presente caso le prove esistenti non sono sufficienti per concludere che gli attuali risultati di mercato siano riconducibili all’esistenza di un coordinamento in corso, non è necessario per la Commissione stabilire se i cambiamenti collegati alla concentrazione renderanno il coordinamento più facile, più stabile o più efficace.

    (34)

    Nel complesso, non vi sono prove sufficienti per affermare che gli attuali risultati di mercato siano riconducibili all’esistenza di una ripartizione dei clienti tra i quattro principali produttori di cemento (ossia le parti, la Lafarge e CPV). Di conseguenza, la Commissione ritiene improbabile che l’operazione renda il coordinamento più facile, più stabile o più efficace in misura tale da costituire un ostacolo significativo ad una concorrenza effettiva.

    (35)

    Per ragioni analoghe, la Commissione ritiene inoltre improbabile che i concorrenti che non hanno precedentemente partecipato a un accordo di coordinamento saranno decisamente più propensi a farlo in seguito all’operazione proposta.

    (36)

    Si ritiene pertanto che difficilmente l’operazione proposta potrà ostacolare in modo significativo la concorrenza effettiva nei mercati del cemento grigio nel raggio di 150 km attorno agli impianti delle parti a causa di effetti coordinati.

    VI.   CONCLUSIONI

    (37)

    Per i motivi sin qui esposti, la Commissione conclude che la concentrazione proposta non sarà atta a ostacolare in modo significativo una concorrenza effettiva nel mercato interno o in una parte sostanziale di esso.

    (38)

    La concentrazione notificata è pertanto dichiarata compatibile con il mercato interno e con il funzionamento dell’accordo SEE, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, e dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento sulle concentrazioni e dell’articolo 57 dell’accordo SEE.


    (1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


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