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Document 52014XX1206(01)

    Parere del Comitato consultivo in materia di concentrazioni formulato nella riunione del 26 agosto 2014 in merito a un progetto di decisione concernente il Caso M.7054 Cemex / Holcim Assets — Relatore: Repubblica ceca

    GU C 438 del 6.12.2014, p. 17–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    6.12.2014   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 438/17


    Parere del Comitato consultivo in materia di concentrazioni formulato nella riunione del 26 agosto 2014 in merito a un progetto di decisione concernente il Caso M.7054 Cemex / Holcim Assets

    Relatore: Repubblica ceca

    (2014/C 438/08)

    L’operazione

    1.

    Il Comitato consultivo concorda con la Commissione nel ritenere che l’operazione notificata costituisca una concentrazione ai sensi del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio («il regolamento sulle concentrazioni»).

    Dimensione UE

    2.

    Il Comitato consultivo concorda con la Commissione sul fatto che, a seguito di una richiesta di rinvio presentata dalla Spagna, l’operazione proposta ha una dimensione UE ai sensi del regolamento sulle concentrazioni.

    Mercato del prodotto e mercato geografico

    3.

    Il Comitato consultivo concorda con la Commissione che, per valutare l’operazione in oggetto, le definizioni dei mercati rilevanti del prodotto sono le seguenti:

    a)

    mercato del cemento grigio, anche se l’ulteriore distinzione tra cemento sfuso e cemento in sacchi può essere lasciata in sospeso in questo caso;

    b)

    mercato degli aggregati, anche se l’esatta definizione del mercato del prodotto non è necessaria in questo caso;

    c)

    mercato del calcestruzzo pronto;

    d)

    mercato della malta, anche se l’esatta definizione del mercato del prodotto non è necessaria in questo caso;

    e)

    mercato del clinker.

    4.

    Il Comitato consultivo concorda con la Commissione che, per valutare l’operazione in oggetto, le definizioni dei mercati geografici rilevanti sono le seguenti:

    a)

    per il cemento grigio: area del raggio di 150 km attorno agli impianti di cemento grigio delle parti in Spagna;

    b)

    per gli aggregati: poiché, anche adottando la definizione più restrittiva possibile di mercato geografico, è improbabile che l’operazione proposta ostacoli in modo significativo una concorrenza effettiva, l’esatta definizione del mercato geografico rilevante può essere lasciata aperta.

    Una minoranza si astiene;

    c)

    per il calcestruzzo pronto: area del raggio di 25 km attorno agli impianti di calcestruzzo pronto delle parti in Spagna;

    d)

    per la malta: area del raggio di 120 km attorno agli impianti di malta delle parti in Spagna, anche se l’esatta definizione del mercato geografico non è necessaria in questo caso;

    e)

    per il clinker: poiché, anche adottando la definizione più restrittiva possibile di mercato geografico, è improbabile che l’operazione proposta ostacoli in modo significativo una concorrenza effettiva, l’esatta definizione del mercato geografico rilevante può essere lasciata aperta.

    Una minoranza dissente.

    Valutazione sotto il profilo della concorrenza

    5.

    Il Comitato consultivo condivide la valutazione della Commissione secondo la quale è improbabile che il progetto di concentrazione ostacoli in modo significativo la concorrenza effettiva a causa di effetti non coordinati nei seguenti mercati:

    a)

    tutti i mercati del cemento grigio della regione Centro;

    b)

    tutti i mercati del cemento grigio della regione Levante.

    Una minoranza dissente;

    c)

    tutti i mercati del cemento grigio nelle altre regioni della Spagna.

    Una minoranza si astiene;

    d)

    tutti i mercati degli aggregati;

    e)

    tutti i mercati del calcestruzzo pronto;

    f)

    tutti i mercati della malta;

    g)

    tutti i mercati del clinker.

    Una minoranza dissente.

    6.

    Il Comitato consultivo condivide la valutazione della Commissione secondo la quale è improbabile che il progetto di concentrazione ostacoli in modo significativo la concorrenza effettiva a causa di effetti coordinati in tutti i mercati del cemento grigio nella regione Centro.

    Una minoranza dissente e una minoranza si astiene.

    Compatibilità con il mercato interno

    7.

    Il Comitato consultivo concorda con la Commissione nel ritenere che l’operazione notificata debba essere dichiarata compatibile con il mercato interno e con il funzionamento dell’accordo SEE.

    Una minoranza dissente e una minoranza si astiene.


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