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Document 62014TN0559

    Causa T-559/14: Ricorso proposto il 28 luglio 2014 — Ackermann Saatzucht e a./Parlamento e Consiglio

    GU C 388 del 3.11.2014, p. 18–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    3.11.2014   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 388/18


    Ricorso proposto il 28 luglio 2014 — Ackermann Saatzucht e a./Parlamento e Consiglio

    (Causa T-559/14)

    2014/C 388/22

    Lingua processuale: l'inglese

    Parti

    Ricorrenti: Ackermann Saatzucht GmbH & Co. KG (Irlbach, Germania); Böhm-Nordkartoffel Agrarproduktion GmbH & Co. OHG (Hohenmocker, Germania); Deutsche Saatveredelung AG (Lippstadt, Germania); Ernst Benary, Samenzucht GmbH, (Hann. Münden, Germania); Freiherr Von Moreau Saatzucht GmbH (Osterhofen, Germania); Hybro Saatzucht GmbH & Co. KG (Kleptow, Germania); Klemm + Sohn GmbH & Co. KG (Stoccarda, Germania); KWS Saat AG (Einbeck, Germania); Norddeutsche Pflanzenzucht Hans-Georg Lembke KG (Hohenlieth, Germania); Nordsaat Saatzuchts GmbH (Halberstadt, Germania); Peter Franck-Oberaspach (Schwäbisch Hall, Germania); P.H. Petersen Saatzucht Lundsgaard GmbH (Grundhof, Germania); Saatzucht Streng — Engelen GmbH & Co. KG (Uffenheim, Germania); Saka Pflanzenzucht GmbH & Co. KG (Amburgo, Germania); Strube Research GmbH & Co. KG (Söllingen, Germania); Gartenbau und Spezialkulturen Westhoff GbR (Südlohn-Oeding, Germania); e W. von Borries-Eckendorf GmbH & Co. KG (Leopoldshöhe, Germania) (rappresentati da: P. de Jong, P. Vlaemminck e B. Van Vooren, avvocati)

    Convenuti: Consiglio dell’Unione europea e Parlamento europeo

    Conclusioni

    I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

    dichiarare ricevibile il ricorso di annullamento;

    annullare il regolamento (UE) n. 511/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sulle misure di conformità per gli utilizzatori risultanti dal protocollo di Nagoya relativo all’accesso alle risorse genetiche e alla giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione nell’Unione Testo (GU L 150, pag. 59); e

    condannare il Parlamento europeo e il Consiglio alle spese.

    Motivi e principali argomenti

    A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono cinque motivi.

    1.

    Primo motivo, vertente sulla circostanza che l’Unione è parte contraente della convenzione internazionale per la protezione delle novità vegetali, attuata nell’Unione con il regolamento concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali (1). L’articolo 15, lettera c), di detto regolamento riconosce la cd. esenzione a favore dei costitutori, vale a dire che l’ambito di applicazione della privativa per ritrovati vegetali non comprende «atti effettuati per costituire, scoprire o sviluppare nuove varietà». La misura contestata costituisce un’importante limitazione dell’esenzione a favore dei costitutori, in violazione quindi di un obbligo internazionale dell’Unione vincolante ed immediatamente efficace. L’esenzione a favore dei costitutori è inoltre riconosciuta dall’articolo 27 dell’accordo sul tribunale unificato dei brevetti (in prosieguo: «accordo TUB»). Benché l’Unione non sia parte di detto accordo, la misura contesta richiede essenzialmente che gli Stati membri violino i loro obblighi internazionali derivanti dall’accordo TUB.

    2.

    Secondo motivo, vertente sulla circostanza che, in quanto parte contraente della convenzione sulla diversità biologica e, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, TUE, l’Unione europea è tenuta a sostenere la preservazione della diversità biologica sulla Terra. Il regolamento contestato avrà un notevole effetto frenante riguardo a tutti gli sforzi di tutela della biodiversità vegetale, interferendo così con tale obbligo internazionale.

    3.

    Terzo motivo, vertente sulla circostanza che la misura contestata è basata unicamente sull’articolo 192, paragrafo 1, TFUE. Secondo una costante giurisprudenza il fondamento normativo di una misura deve basarsi su elementi oggettivi, suscettibili di sindacato giurisdizionale. Dato che la misura tenta di organizzare misure di conformità per gli utilizzatori sul mercato interno dell’Unione, il regolamento avrebbe dovuto essere fondato sull’articolo 114 TFUE. La scelta del fondamento normativo ha conseguenze sul contenuto dell’atto, poiché gli obiettivi per cui i fondamenti normativi possono essere utilizzati sono del tutto diversi, incidendo sostanzialmente sul processo legislativo.

    4.

    Quarto motivo, vertente sulla circostanza che il regolamento viola manifestamente il principio di proporzionalità stabilito all’articolo 5, paragrafo 4, TUE in quanto: in primo luogo, la valutazione d’impatto non conteneva collegamenti tra dati quantitativi e le conclusioni, basate solo su argomenti «qualitativi»; in secondo luogo, esso ha manifestamente omesso di tenere conto del settore della selezione vegetale come settore che subisce ripercussioni gravi e distinte dovute al fatto che le risorse genetiche costituiscono l’essenza fondamentale del settore, e non solo una parte accessoria delle sue attività; in terzo luogo, il regolamento impone manifestamente restrizioni sproporzionate all’articolo 16 della Carta dell’Unione europea; in quarto luogo, esso impone un obbligo perpetuo de facto del settore della produzione vegetale di registrare e conservare informazioni sulle loro attività; infine, sono disponibili misure meno onerose, come illustrato nel «trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura».

    5.

    Quinto motivo, vertente sul fatto che il regolamento contestato crea una situazione manifesta di incertezza giuridica per costitutori di varietà in quanto: in primo luogo, il suo ambito di applicazione dipende dalla circostanza se gli Stati scelgano di esercitare la sovranità sulle risorse genetiche oppure no; in secondo luogo esso dipende da definizioni imprecise che non consentono di stabilire se si debba ritenere che una risorsa genetica sia stata «utilizzata»; in terzo luogo, la sua interpretazione indefinita porta ad una possibile applicazione retroattiva de facto; infine, lo sviluppo di buone pratiche semplicemente «potrebbe» ridurre il rischio di non conformità degli utilizzatori assoggettati alla misura contestata.


    (1)  Regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali (GU L 227, pag. 1).


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