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Document 62014CN0379

    Causa C-379/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gerechtshof Den Haag (Paesi Bassi) il 7 agosto 2014 — TOP Logistics BV & Van Caem International BV/Bacardi & Co. Ltd & Bacardi International Ltd

    GU C 388 del 3.11.2014, p. 2–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    3.11.2014   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 388/2


    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gerechtshof Den Haag (Paesi Bassi) il 7 agosto 2014 — TOP Logistics BV & Van Caem International BV/Bacardi & Co. Ltd & Bacardi International Ltd

    (Causa C-379/14)

    2014/C 388/02

    Lingua processuale: il neerlandese

    Giudice del rinvio

    Gerechtshof Den Haag

    Parti

    Ricorrente: TOP Logistics BV, Van Caem International BV

    Convenuta: Bacardi & Co. Ltd, Bacardi International Ltd

    Questioni pregiudiziali

    Tali questioni riguardano merci provenienti da paesi non SEE e che, dopo essere importate nel territorio del SEE (non dal titolare del marchio o con il suo consenso), sono assoggettate in uno Stato membro dell’Unione europea al regime di transito esterno o al regime di deposito doganale [ai sensi del codice doganale comunitario istituito dal regolamento (CEE) n. 2913/92 (1) (vecchio regolamento) e dal regolamento (CE) n. 450/2008 (2)] in uno Stato membro dell’Unione europea.

    1)

    Se, nelle circostanze come quelle in esame nella fattispecie, merci di tale tipo vengono successivamente assoggettate ad un regime di sospensione dell’accisa, esse debbano essere considerate importate ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 89/104/CEE (3) (attualmente divenuta direttiva 2008/95/CE) (4), in modo che si configuri un «uso (del segno) nel commercio» che può essere vietato dal titolare del marchio in forza dell’articolo 5, paragrafo 1, della citata direttiva.

    2)

    In caso di risposta affermativa alla prima questione, se si possa affermare che, nelle circostanze come quelle in esame, la mera presenza in uno Stato membro di siffatte merci (sottoposte ad un regime di sospensione dell’accisa nello Stato membro in parola) non viola o non può violare le funzioni del marchio, cosicché il titolare del marchio, che invoca i diritti nazionali sul marchio in detto Stato membro, non può opporsi a detta presenza.


    (1)  Regolamento del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1).

    (2)  Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008 , che istituisce il codice doganale comunitario (Codice doganale aggiornato) (GU L 145, pag. 1).

    (3)  Prima direttiva 89/104/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di marchi d'impresa(GU 1989, L 40, pag. 1).

    (4)  Direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008 , sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa (Versione codificata) (GU L 299, pag. 25).


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