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Document 52014XG1021(04)
Notice for the attention of the persons subject to the restrictive measures provided for in Council Decision 2013/255/CFSP and in Council Regulation (EU) No 36/2012 concerning restrictive measures in view of the situation in Syria
Avviso all’attenzione delle persone soggette alle misure restrittive previste dalla decisione 2013/255/PESC del Consiglio e dal regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio, concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Siria
Avviso all’attenzione delle persone soggette alle misure restrittive previste dalla decisione 2013/255/PESC del Consiglio e dal regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio, concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Siria
GU C 373 del 21.10.2014, p. 7–7
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
21.10.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 373/7 |
Avviso all’attenzione delle persone soggette alle misure restrittive previste dalla decisione 2013/255/PESC del Consiglio e dal regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio, concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Siria
(2014/C 373/05)
Le seguenti informazioni sono portate all’attenzione delle persone ed entità designate nell’allegato I della decisione 2013/255/PESC del Consiglio, attuata dalla decisione di esecuzione 2014/730/PESC del Consiglio (1), e nell’allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1105/2014 del Consiglio (2), concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Siria.
Il Consiglio dell’Unione europea ha deciso che le persone ed entità che figurano nei suddetti allegati dovranno essere incluse nell’elenco delle persone ed entità nell’allegato I della decisione 2013/255/PESC e nell’allegato II del regolamento (CE) n. 36/2012. I motivi che hanno determinato la designazione di queste persone ed entità sono specificati alle pertinenti voci di tali allegati.
Si richiama l’attenzione delle persone ed entità interessate sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato o degli Stati membri pertinenti, indicate nei siti web di cui all’allegato II bis del regolamento (UE) n. 36/2012, al fine di ottenere un’autorizzazione a utilizzare i fondi congelati per soddisfare bisogni fondamentali o per effettuare pagamenti specifici (cfr. articolo 16 del regolamento).
Le persone ed entità interessate possono presentare al Consiglio entro il 31 marzo 2015, unitamente ai documenti giustificativi, una richiesta volta ad ottenere il riesame della decisione che le include nell’elenco summenzionato al seguente indirizzo:
Consiglio dell’Unione europea |
Segretariato generale |
DG C 1C |
Rue de la Loi/Wetstraat 175 |
1048 Bruxelles/Brussel |
BELGIQUE/BELGIË |
Indirizzo di posta elettronica: sanctions@consilium.europa.eu |
Si richiama inoltre l’attenzione delle persone ed entità interessate sulla possibilità di presentare ricorso contro la decisione del Consiglio dinanzi al Tribunale dell’Unione europea conformemente alle condizioni stabilite all’articolo 275, secondo comma, e all’articolo 263, quarto e sesto comma, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
(1) GU L 301 del 21.10.2014, pag. 36.
(2) GU L 301 del 21.10.2014, pag. 7.