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Document 52014XC1015(02)

    Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

    GU C 364 del 15.10.2014, p. 43–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    15.10.2014   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 364/43


    Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

    (2014/C 364/06)

    La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla registrazione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 (1).

    DOCUMENTO UNICO

    REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO

    relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari  (2)

    «WEISSLACKER»/«ALLGÄUER WEISSLACKER»

    Numero CE: DE-PDO-0005-0986-10.4.2012

    IGP ( ) DOP ( X )

    1.   Denominazione

    «Weißlacker»/«Allgäuer Weißlacker»

    2.   Stato membro o paese terzo

    Germania

    3.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare

    3.1.   Tipo di prodotto

    Classe 1.3. Formaggi

    3.2.   Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1

    Il «Weißlacker» è un formaggio a pasta semidura privo di crosta, ricoperto di una muffa biancastra, all’apparenza laccata. È di forma cubica, misura da 11 a 13 cm di lato e pesa circa da 1 a 2 kg. Quando è condizionato in unità più piccole, il suo peso è di circa 0,5 kg. Presenta una superficie di colore da bianco a giallo e deve essere ricoperto da una muffa di consistenza liquida e laccata: non c’è una vera e propria formazione della crosta. All’interno è di colore biancastro chiaro. Il formaggio è grasso ma non colloso. La stagionatura viene effettuata in modo omogeneo in tutta la massa, sulla quale si trovano le perforazioni della formatura. Ha sapore molto piccante e leggermente agro e l’odore caratteristico di questo tipo di formaggio. Il tenore di materia grassa dell’estratto secco è pari generalmente al 45 %, ma può anche essere compreso tra il 40 % e il 50 %. Il tenore di estratto secco varia tra il 45 % e il 49 %, secondo la percentuale di materia grassa e il tenore di sale è di circa il 5 %. Questo formaggio autentico dell’Allgäu è prodotto con solo latte vaccino pastorizzato, cui sono aggiunti sale, colture specifiche e caglio.

    3.3.   Materie prime (solo per i prodotti trasformati)

    Latte proveniente da mucche allevate nella zona geografica

    3.4.   Alimenti per animali (solo per i prodotti di origine animale)

    La base foraggera delle mucche da latte è costituita essenzialmente dalla vegetazione fresca o insilata dei terreni a pascolo e dei pascoli naturali della zona geografica.

    Il foraggio somministrato alle mucche deve provenire per lo meno al 70 % dalla zona geografica.

    3.5.   Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata

    La produzione e la lavorazione del latte, la fabbricazione la conservazione dei formaggi nonché la loro stagionatura devono avere luogo nella zona geografica delimitata.

    3.6.   Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento ecc.

    3.7.   Norme specifiche in materia di etichettatura

    4.   Delimitazione concisa della zona geografica

    Il «Weißlacker» è prodotto nel distretto della Svevia. La produzione si estende anche ai circondari di Ravensburg e del lago di Costanza, situati nel Land Baden-Württemberg.

    5.   Legame con la zona geografica

    5.1.   Specificità della zona geografica

    Nel 1874 il «Weißlacker» è stato prodotto per la prima volta dai fratelli Kramer, a Wertach (Allgäu), che ottennero nel 1876 un brevetto reale per la sua produzione. Il «Weißlacker» è il primo formaggio al mondo protetto da un brevetto. Sino ad oggi tutti i formaggi recanti la denominazione «Weißlacker» sono sempre stati prodotti nella zona geografica.

    La produzione del «Weißlacker» si basa su colture di batteri lattici psicrofili ben specifiche, praticate da decenni e utilizzate esclusivamente nella zona geografica. Le conoscenze relative alla coltivazione delle colture sono state sviluppate nella regione di Allgäu e sono applicate sino ad oggi esclusivamente nel distretto della Svevia del Land Baviera e nei circondari adiacenti del Land Baden-Württemberg. A ciò si aggiunge che la fabbricazione è soggetta, a causa della durata del periodo di magazzinaggio, a esigenze tecniche particolari, tramandate tradizionalmente dai mastri casari di Allgäu. Pertanto le conoscenze della produzione del formaggio non sono mai andate oltre le frontiere della zona geografica.

    Inoltre la base foraggera utilizzata per l’alimentazione delle mucche della regione si distingue per una flora tipicamente alpina.

    5.2.   Specificità del prodotto

    La specificità del «Weißlacker» deriva dall’utilizzo di colture batteriche psicrofile ben specifiche che al termine della stagionatura formano uno strato di consistenza liquida e laccata, unico di questo tipo di formaggio. Lo strato di coltura batterica appare dopo una stagionatura di 12-15 mesi a una temperatura compresa tra 6-8 °C. Il «Weißlacker» si contraddistingue anche per un elevato tenore di sale.

    Il suo carattere unico deriva anche dall’odore e dal sapore particolarmente piccanti con un’ineguagliabile nota di rusticità, grazie al processo di degradazione della materia grassa così ottenuto. Tutte queste caratteristiche fanno sì che il «Weißlacker» goda di un’ottima reputazione tra i consumatori.

    5.3.   Legame causale tra la zona geografica e la qualità o le caratteristiche del prodotto (per le DOP) o una qualità specifica, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto (per le IGP).

    L’odore e il gusto, nonché le caratteristiche specifiche di questo formaggio derivano dal suo processo di produzione tradizionale e dall’esclusiva esperienza dei mastri casari della regione. La specificità del «Weißlacker» è connessa anche alla vegetazione tipica di questa regione che costituisce la base foraggera delle mucche da latte allevate nella zona geografica. L’odore unico e così particolare del formaggio è dovuto alle colture specifiche che da sempre sono tradizionalmente utilizzate esclusivamente nella zona geografica.

    Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

    [articolo 5, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 510/2006 (3)]

    https://register.dpma.de/DPMAregister/geo/detail.pdfdownload/21450


    (1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

    (2)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12. Sostituito dal regolamento (UE) n. 1151/2012.

    (3)  Cfr. nota n. 2.


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