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Document 52014XC1015(01)

Avviso concernente la conclusione delle azioni avviate nei confronti dei paesi terzi cui è stata notificata, il 15 novembre 2012 , la possibilità di essere identificati come paesi terzi non cooperanti ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata

GU C 364 del 15.10.2014, p. 2–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.10.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 364/2


Avviso concernente la conclusione delle azioni avviate nei confronti dei paesi terzi cui è stata notificata, il 15 novembre 2012, la possibilità di essere identificati come paesi terzi non cooperanti ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata

(2014/C 364/02)

La Commissione europea («la Commissione») ha posto termine alle azioni in materia di lotta alla pesca INN avviate il 15 novembre 2012 nei confronti della Repubblica di Figi, della Repubblica di Panama, della Repubblica di Vanuatu e della Repubblica del Togo con la decisione 2012/C 354/01 della Commissione (1) relativa alla notifica trasmessa ai paesi terzi che la Commissione considera possano essere identificati come paesi terzi non cooperanti ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (regolamento INN).

1.   Quadro normativo

L’articolo 32 del regolamento INN dispone che la Commissione notifichi ai paesi terzi interessati la possibilità di essere identificati come paesi terzi non cooperanti. Tale notifica è di natura preliminare. La notifica, trasmessa ai paesi terzi, della possibilità di essere identificati come paesi terzi non cooperanti è basata sui criteri di cui all’articolo 31 del regolamento INN.

La Commissione deve espletare tutte le azioni previste all’articolo 32 con riguardo a tali paesi. In particolare, essa deve includere nella notifica le informazioni sui fatti essenziali e sulle considerazioni che motivano tale identificazione, la possibilità per tali paesi di risponderle fornendo prove atte a confutare l’identificazione o, se del caso, un piano d’azione inteso a risanare la situazione nonché i provvedimenti correttivi adottati.

La Commissione deve accordare ai paesi terzi interessati tempo e mezzi adeguati per rispondere alla notifica, nonché un termine ragionevole per porre rimedio alla situazione.

2.   Procedura

Il 15 novembre 2012 la Commissione europea ha notificato alla Repubblica di Figi, alla Repubblica di Panama, alla Repubblica di Vanuatu e alla Repubblica del Togo la possibilità di essere identificate come paesi terzi non cooperanti nella lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (pesca INN).

Per evitarne l’identificazione come paesi terzi non cooperanti, la Commissione ha espressamente invitato tali paesi a collaborare con la Commissione proponendo un piano d’azione inteso ad ovviare alle carenze individuate.

La Commissione ha avviato un processo di dialogo con la Repubblica di Figi, la Repubblica di Panama, la Repubblica di Vanuatu e la Repubblica del Togo. I quattro paesi hanno presentato osservazioni orali e scritte che sono state esaminate e prese in considerazione dalla Commissione. La Commissione ha continuato a ricercare e verificare tutte le informazioni che riteneva necessarie.

La Repubblica di Figi, la Repubblica di Panama, la Repubblica di Vanuatu e la Repubblica del Togo hanno adottato le misure necessarie per far cessare le attività di pesca INN e per prevenirne l’esercizio futuro, ovviando agli atti o alle omissioni che avevano portato alla notifica della possibilità per tali paesi di essere identificati come paesi terzi non cooperanti in materia di lotta alla pesca INN.

3.   Conclusioni

Considerate le circostanze e previo esame delle suddette considerazioni, la Commissione ritiene concluse le azioni avviate nei confronti della Repubblica di Figi, della Repubblica di Panama, della Repubblica di Vanuatu e della Repubblica del Togo a norma dell’articolo 32 del regolamento INN in relazione all’adempimento degli obblighi ad esse imposti dal diritto internazionale in qualità di Stati di bandiera, Stati di approdo, Stati costieri o Stati di commercializzazione e delle azioni da attuare per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca INN. Le autorità competenti sono state ufficialmente informate dalla Commissione.

Tale conclusione non esclude che la Commissione o il Consiglio possano successivamente adottare ulteriori misure, qualora altri elementi fattuali dimostrassero che un paese non adempie all’obbligo impostogli dal diritto internazionale, in qualità di Stato di bandiera, Stato di approdo, Stato costiero o Stato di commercializzazione, di adottare misure volte a prevenire, scoraggiare e far cessare la pesca INN.


(1)  GU C 354 del 17.11.2012, pag. 1.


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