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Document 52014XC0814(02)
Notice of initiation of an anti-subsidy proceeding concerning imports of stainless steel cold-rolled flat products originating in the People’s Republic of China
Avviso di apertura di un procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese
Avviso di apertura di un procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese
GU C 267 del 14.8.2014, p. 17–26
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
14.8.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 267/17 |
Avviso di apertura di un procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese
(2014/C 267/06)
La Commissione europea (di seguito «la Commissione») ha ricevuto una denuncia a norma dell’articolo 10 del regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell’11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»), secondo la quale importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo, originari della Repubblica popolare cinese, sono oggetto di sovvenzioni e arrecano pertanto un grave pregiudizio all’industria dell’Unione.
1. Denuncia
La denuncia è stata presentata il 1o luglio 2014 da Eurofer («il denunciante») per conto di produttori che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale dell’Unione di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo.
2. Prodotto in esame
Il prodotto oggetto della presente inchiesta è costituito da prodotti laminati piatti di acciaio inossidabile, semplicemente laminati a freddo («il prodotto in esame»).
3. Asserzione di sovvenzioni
Il prodotto che, secondo la denuncia, è oggetto di sovvenzioni è il prodotto in esame, originario della Repubblica popolare cinese («il paese interessato»), attualmente classificato con i codici NC 7219 31 00, 7219 32 10, 7219 32 90, 7219 33 10, 7219 33 90, 7219 34 10, 7219 34 90, 7219 35 10, 7219 35 90, 7220 20 21, 7220 20 29, 7220 20 41, 7220 20 49, 7220 20 81 e 7220 20 89. Questi codici NC sono forniti a titolo puramente informativo.
Gli elementi di prova prima facie addotti dal denunciante indicano che i produttori del prodotto in esame originario della Repubblica popolare cinese hanno beneficiato di una serie di sovvenzioni concesse dal governo della Repubblica popolare cinese.
Le sovvenzioni sono costituite da quanto segue:
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trasferimento diretto di fondi ed eventuale trasferimento diretto di fondi o di obbligazioni, ad esempio prestiti all’industria dei prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo; programmi di intervento sui titoli (2): ad esempio, conversione di debiti in capitale azionario, conferimento di capitale, rinuncia al versamento dei dividendi per le imprese di Stato (IdS); programmi fondati su sussidi: ad esempio, il programma «Marchio cinese d’eccellenza nel mondo» (China World Top Brand), i programmi «Marchi famosi» (Famous Brands)/i programmi ai livelli amministrativi subcentrali volti alla promozione di marchi da esportazione famosi (ad esempio, Chongqing; Hubei; Ma'anshan; Wuhan Famous Brands e il programma Shandong Province Top Brands), i programmi destinati a ridurre le spese legali antidumping, il fondo di Stato per progetti basati su tecnologie chiave (State Key Technology Project Fund), sussidi all’esportazione; programmi regionali (3): ad esempio, il programma di rilancio dell’area nordorientale (Northeast Revitalization Programme), sovvenzionamento degli interessi all’esportazione, prestiti all’esportazione, sussidi nell’ambito del programma per la scienza e la tecnologia della provincia di Jiangsu, sussidi della provincia di Liaoning – il programma «Cinque punti, una linea» (Five Point One Line Programme), sovvenzioni concesse nella Tianjin Binhai New Area (TBNA) e nella Tianjin Economic and Technological Development Area: fondo per la scienza e la tecnologia (Science and Technology Fund), |
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entrate pubbliche non altrimenti dovute o non riscosse, ad esempio prestiti e cancellazione di interessi per le IdS; programmi relativi all’imposta sul reddito e ad altre imposte dirette: ad esempio, credito d’imposta sul reddito per l’acquisto di attrezzature di produzione nazionale, regimi fiscali preferenziali per società riconosciute quali imprese operanti nei settori dell’alta tecnologia e delle nuove tecnologie, politiche fiscali tese a detrarre le spese di ricerca e sviluppo, sgravi fiscali sui redditi delle imprese che impiegano risorse globali («materie prime speciali»), credito d’imposta per l’acquisto di apparecchiature speciali, regime agevolato per le imposte sul reddito per le imprese situate nella regione nordorientale, sconti fiscali locali di vario tipo, come quelli della provincia dello Shandong; della città di Chongqing, della regione autonoma Guangxi Zhuang e le agevolazioni fiscali per lo sviluppo delle regioni centrali e occidentali, esenzione dei dividendi distribuiti tra società residenti qualificate; programmi relativi alle imposte indirette e all’esenzione tariffaria [ad esempio, esenzioni dai dazi all’importazione e dall’IVA per le società a partecipazione estera (foreign invested enterprises - FIE) e talune altre imprese nazionali che utilizzano apparecchiature importate in settori industriali incoraggiati, rimborsi IVA alle FIE che acquistano apparecchiature di fabbricazione nazionale, detrazione dell’IVA sulle immobilizzazioni nella regione centrale]; programmi regionali: ad esempio, sovvenzioni concesse nella Tianjin Binhai New Area (TBNA) e nella Tianjin Economic and Technological Development Area - programma di ammortamento accelerato («Accelerated Depreciation Programme»), |
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fornitura di beni e servizi ad un prezzo inferiore a quello adeguato, ad esempio la fornitura di materie prime costituite da prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo (come ferrocromo, nichel e ghise gregge di ferro, molibdeno e rottami di acciaio inossidabile) ad un prezzo inferiore a quello adeguato; fornitura di fattori di produzione ad un prezzo inferiore a quello adeguato: ad esempio, prodotti laminati a caldo e lastre in acciaio inossidabile, diritti fondiari, acqua ed elettricità, erogazione di elettricità e di acqua nella provincia di Jiangsu. |
La Commissione si riserva il diritto di esaminare altre sovvenzioni connesse alle pratiche in precedenza illustrate, qualora dette pratiche vengano accertate nel corso dell’inchiesta.
Secondo quanto asserito nella denuncia, i regimi di cui sopra costituiscono sovvenzioni poiché comportano un contributo finanziario del governo della Repubblica popolare cinese o di altre amministrazioni regionali o locali (compresi gli enti pubblici) e conferiscono un vantaggio ai beneficiari. Secondo quanto asserito, tali sovvenzioni sarebbero specifiche e compensabili in quanto subordinate all’utilizzo di merci nazionali rispetto a prodotti importati e/o subordinate all’andamento delle esportazioni, nonché eventualmente limitate a determinate imprese o gruppi di imprese e/o a prodotti e/o regioni.
4. Asserzione di pregiudizio e nesso di causalità
Il denunciante ha fornito elementi di prova del fatto che le importazioni del prodotto in esame dal paese interessato sono aumentate complessivamente in termini assoluti e in termini di quota di mercato.
Gli elementi di prova prima facie addotti dal denunciante indicano che il volume e i prezzi delle importazioni del prodotto in esame hanno avuto, tra l’altro, ripercussioni negative sulle quantità vendute, sul livello dei prezzi praticati e sulla quota di mercato detenuta dall’industria dell’Unione, che hanno compromesso gravemente l’andamento generale, la situazione finanziaria e la situazione occupazione di quest’ultima.
5. Procedura
Avendo stabilito, dopo aver informato gli Stati membri, che la denuncia è stata presentata dall’industria dell’Unione o per suo conto e che esistono elementi di prova sufficienti a giustificare l’apertura di un procedimento, la Commissione apre un’inchiesta a norma dell’articolo 10 del regolamento di base.
L’inchiesta determinerà se il prodotto in esame originario del paese interessato sia oggetto di sovvenzioni e se le importazioni sovvenzionate abbiano arrecato un pregiudizio all’industria dell’Unione. In caso affermativo, l’inchiesta valuterà se l’istituzione di misure non sia contraria all’interesse dell’Unione.
Il governo della Repubblica popolare cinese è stato invitato a prendere parte alle consultazioni.
5.1. Procedura di determinazione delle sovvenzioni
Si invitano i produttori esportatori (4) del prodotto in esame originario del paese interessato e le autorità del paese interessato a partecipare all’inchiesta della Commissione.
5.1.1. Produttori esportatori oggetto dell’inchiesta
5.1.1.1.
a) Campionamento
In considerazione del numero potenzialmente elevato dei produttori esportatori della Repubblica popolare cinese oggetto del presente procedimento e al fine di completare l’inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione può limitare a un numero ragionevole i produttori esportatori da sottoporre all’inchiesta, selezionando un campione (metodo detto «campionamento»). Il campionamento sarà effettuato in conformità all’articolo 27 del regolamento di base.
Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti i produttori esportatori o i rappresentanti che agiscono per loro conto sono invitati a manifestarsi alla Commissione entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo disposizioni diverse, fornendo alla Commissione le informazioni sulle loro società richieste nell’allegato I del presente avviso.
Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini della selezione del campione di produttori esportatori, la Commissione contatterà anche le autorità della Repubblica popolare cinese ed eventualmente le associazioni note di produttori esportatori.
Le parti interessate che intendono fornire altre informazioni pertinenti relative alla selezione del campione, ad eccezione delle informazioni di cui sopra, devono farlo entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo disposizioni diverse.
Se sarà necessario costituire un campione, i produttori esportatori potranno essere selezionati in base al volume massimo rappresentativo delle esportazioni verso l’Unione che potrà ragionevolmente essere esaminato nel periodo di tempo disponibile. I produttori esportatori noti, le autorità della Repubblica popolare cinese e le associazioni di produttori esportatori saranno informati dalla Commissione, se del caso tramite le autorità della Repubblica popolare cinese, in merito alle società selezionate per costituire il campione.
Per raccogliere le informazioni riguardanti i produttori esportatori ritenute necessarie ai fini dell’inchiesta, la Commissione invierà questionari ai produttori esportatori inseriti nel campione, alle associazioni note di produttori esportatori e alle autorità della Repubblica popolare cinese.
I produttori esportatori selezionati per costituire il campione e le autorità del paese interessato dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo disposizioni diverse.
Fatta salva l’applicazione dell’articolo 28 del regolamento di base, le società che hanno accettato di essere inserite nel campione, ma non sono state selezionate, saranno considerate disposte a collaborare («produttori esportatori disposti a collaborare non inseriti nel campione»). Fatto salvo quanto disposto di seguito alla lettera b), il dazio compensativo applicabile alle importazioni dei produttori esportatori disposti a collaborare non inseriti nel campione non supererà la media ponderata del margine di sovvenzione stabilito per i produttori esportatori inseriti nel campione (5).
b) Margine di sovvenzione individuale per le società non inserite nel campione
I produttori esportatori disposti a collaborare non inseriti nel campione possono chiedere, a norma dell’articolo 27, paragrafo 3, del regolamento di base, che la Commissione fissi per loro un margine di sovvenzione individuale. I produttori esportatori che intendono chiedere tale margine devono richiedere un questionario e restituirlo, debitamente compilato, entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo disposizioni diverse.
Si informano tuttavia i produttori esportatori che chiedono un margine di sovvenzione individuale che la Commissione può comunque decidere di non determinare per loro tale margine se, ad esempio, il numero di produttori esportatori è così elevato da rendere tale determinazione indebitamente gravosa e impedire la tempestiva conclusione dell’inchiesta.
5.1.2. Importatori indipendenti oggetto dell’inchiesta (6) (7)
Si invitano a partecipare alla presente inchiesta gli importatori indipendenti nell’Unione del prodotto in esame dalla Repubblica popolare cinese.
Visto il numero potenzialmente elevato di importatori indipendenti interessati dal presente procedimento e al fine di completare l’inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione può limitare a un numero ragionevole gli importatori indipendenti da sottoporre all’inchiesta, selezionando un campione (metodo detto «campionamento»). Il campionamento sarà effettuato in conformità all’articolo 27 del regolamento di base.
Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, si invitano tutti gli importatori indipendenti o i rappresentanti che agiscono per loro conto a manifestarsi alla Commissione entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo disposizioni diverse, fornendole le informazioni sulla/e loro società richieste nell’allegato II del presente avviso.
Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini della selezione del campione di importatori indipendenti, la Commissione potrà contattare anche le associazioni note di importatori.
Le parti interessate che intendono fornire altre informazioni pertinenti relative alla selezione del campione, ad eccezione delle informazioni di cui sopra, devono farlo entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo disposizioni diverse.
Se sarà necessario costituire un campione, gli importatori potranno essere selezionati in base al maggior volume rappresentativo di vendite nell’Unione del prodotto in esame che possa essere ragionevolmente esaminato nel periodo di tempo disponibile. La Commissione informerà gli importatori indipendenti noti e le associazioni note di importatori in merito alle società selezionate per costituire il campione.
Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell’inchiesta, la Commissione invierà questionari agli importatori indipendenti inseriti nel campione e alle associazioni note di importatori. Tali parti dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo disposizioni diverse.
5.2. Procedura di determinazione del pregiudizio e produttori dell’Unione oggetto dell’inchiesta
La determinazione del pregiudizio si basa su prove certe e comporta un esame obiettivo del volume delle importazioni oggetto di sovvenzioni, dei loro effetti sui prezzi sul mercato dell’Unione e dell’incidenza di tali importazioni sull’industria dell’Unione. Per stabilire se tale industria subisca un grave pregiudizio, si invitano i produttori dell’Unione del prodotto in esame a partecipare all’inchiesta della Commissione.
5.2.1. Produttori dell’Unione oggetto dell’inchiesta
In considerazione del numero elevato di produttori dell’Unione interessati dal presente procedimento e al fine di completare l’inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione ha deciso di limitare a un numero ragionevole i produttori dell’Unione da sottoporre all’inchiesta, selezionando un campione (metodo detto «campionamento»). Il campionamento è effettuato in conformità all’articolo 27 del regolamento di base.
La Commissione ha selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell’Unione. I particolari sono contenuti nel fascicolo consultabile dalle parti interessate. Si invitano le parti interessate a consultare il fascicolo (utilizzando i recapiti riportati al punto 5.6 per mettersi in contatto con la Commissione). Gli altri produttori dell’Unione, o i rappresentanti che agiscono per loro conto, che ritengano di dover essere inclusi nel campione, devono contattare la Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Le parti interessate che intendono fornire altre informazioni pertinenti relative alla selezione del campione devono farlo entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo disposizioni diverse.
La Commissione informerà i produttori dell’Unione e/o le associazioni di produttori dell’Unione in merito alle società selezionate per costituire il campione.
Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie all’inchiesta, la Commissione invierà questionari ai produttori dell’Unione inseriti nel campione e alle associazioni note di produttori dell’Unione. Tali parti dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo disposizioni diverse.
5.3. Procedura di valutazione dell’interesse dell’Unione
Qualora venga accertata l’esistenza di sovvenzioni e del conseguente pregiudizio si deciderà, in conformità all’articolo 31 del regolamento di base, se l’adozione di misure antisovvenzioni non sia contraria all’interesse dell’Unione. Si invitano i produttori dell’Unione, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utilizzatori e le loro associazioni rappresentative nonché le organizzazioni rappresentative dei consumatori a manifestarsi entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo disposizioni diverse. Per poter partecipare all’inchiesta, le organizzazioni rappresentative dei consumatori devono dimostrare, entro lo stesso termine, che esiste un legame obiettivo tra le loro attività e il prodotto in esame.
Le parti che si manifestino entro il suddetto termine possono fornire alla Commissione informazioni sull’esistenza di un interesse dell’Unione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo disposizioni diverse. Tali informazioni possono essere fornite in formato libero oppure compilando un questionario predisposto dalla Commissione. Le informazioni comunicate a norma dell’articolo 31 saranno comunque prese in considerazione solo se suffragate da prove fattuali all’atto della presentazione.
5.4. Altre comunicazioni scritte
Nel rispetto delle disposizioni del presente avviso, si invitano le parti interessate a comunicare le loro osservazioni nonché a fornire informazioni ed elementi di prova. Salvo disposizioni diverse, tali informazioni ed elementi di prova dovranno pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
5.5. Possibilità di audizione da parte dei servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta
Le parti interessate possono chiedere di essere sentite dai servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta. La relativa domanda va presentata per iscritto specificando i motivi della richiesta. Per le audizioni su questioni relative alla fase iniziale dell’inchiesta, la domanda va presentata entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Le successive domande di audizione devono essere presentate entro i termini specifici stabiliti dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.
5.6. Istruzioni per l’invio delle comunicazioni scritte, dei questionari compilati e della corrispondenza
Tutte le comunicazioni scritte delle parti interessate (informazioni richieste nel presente avviso, questionari compilati e corrispondenza) per le quali è chiesto un trattamento riservato devono essere contrassegnate dalla dicitura «Limited» («Diffusione limitata») (8).
Le parti interessate che trasmettono informazioni recanti tale dicitura sono tenute a presentare, a norma dell’articolo 29, paragrafo 2, del regolamento di base, un riassunto non riservato delle stesse, contrassegnato dalla dicitura «For inspection by interested parties» («Consultabile da tutte le parti interessate»). Il riassunto deve essere sufficientemente dettagliato, in modo da consentire una comprensione adeguata della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato. Le informazioni riservate potranno non essere prese in considerazione se la parte interessata che le ha trasmesse non fornisce un riassunto non riservato nel formato richiesto e della qualità richiesta.
Si invitano le parti interessate a presentare tutte le comunicazioni e le richieste per posta elettronica, comprese le copie di deleghe e certificazioni, ad eccezione delle risposte voluminose che devono essere fornite su CD-ROM o DVD, consegnato a mano o inviato per posta raccomandata. Se si utilizza la posta elettronica, le parti interessate esprimono il loro accordo con le norme applicabili alle comunicazioni in forma elettronica contenute nel documento «CORRESPONDANCE WITH THE EUROPEAN COMMISSION IN TRADE DEFENCE CASES» (Corrispondenza con la Commissione europea nei casi di difesa commerciale), pubblicato sul sito della direzione generale del Commercio: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/june/tradoc_148003.pdf. Le parti interessate devono indicare il proprio nome, indirizzo, numero di telefono e un indirizzo e-mail valido e garantire che l’indirizzo e-mail fornito sia un indirizzo ufficiale di lavoro, controllato quotidianamente. Una volta forniti i recapiti, la Commissione comunica con le parti interessate unicamente per posta elettronica, a meno che le parti non richiedano esplicitamente di ricevere dalla Commissione tutti i documenti tramite un altro mezzo di comunicazione o a meno che la natura del documento da inviare richieda il ricorso all’invio per posta raccomandata. Per ulteriori norme e informazioni riguardanti la corrispondenza con la Commissione, compresi i principi validi per le comunicazioni mediante posta elettronica, si invitano le parti interessate a consultare le sopraindicate istruzioni per le comunicazioni con le parti interessate.
Indirizzo della Commissione per l’invio della corrispondenza:
Commissione europea |
Direzione generale del Commercio |
Direzione H |
Ufficio: CHAR 04/034 |
1049 Bruxelles/Brussel |
BELGIQUE/BELGIË |
E-mail: TRADE-AS609-SSCR-SUBSIDY@ec.europa.eu |
6. Non collaborazione
Qualora una parte interessata neghi l’accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente l’inchiesta, possono essere stabilite conclusioni provvisorie o definitive, positive o negative, in base ai dati disponibili, a norma dell’articolo 28 del regolamento di base.
Se le informazioni fornite da una parte interessata risultano false o fuorvianti, tali informazioni possono essere ignorate e possono essere utilizzati i dati disponibili.
Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e le conclusioni si basano quindi sui dati disponibili a norma dell’articolo 28 del regolamento di base, l’esito dell’inchiesta può essere per tale parte meno favorevole di quanto sarebbe stato se avesse collaborato.
L’assenza di risposta su supporto informatico non viene considerata come una forma di omessa collaborazione, sempre che la parte interessata dimostri che per presentare la risposta nella forma richiesta dovrebbe sostenere oneri supplementari o costi aggiuntivi eccessivi. La parte interessata deve contattare immediatamente la Commissione.
7. Consigliere-auditore
Le parti interessate possono chiedere l’intervento del consigliere-auditore della direzione generale del Commercio, che funge da tramite tra le parti interessate e i servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta. Il consigliere-auditore esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e le domande di audizione di terzi. Può organizzare un’audizione con una singola parte interessata e mediare al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate.
Le domande di audizione con il consigliere-auditore devono essere motivate e presentate per iscritto. Per le audizioni su questioni relative alla fase iniziale dell’inchiesta, la domanda va presentata entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Le successive domande di audizione devono essere presentate entro i termini specifici indicati dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.
Il consigliere-auditore offrirà inoltre la possibilità di organizzare un’audizione delle parti che consenta la presentazione delle diverse posizioni e delle controargomentazioni su questioni concernenti, tra l’altro, l’esistenza delle sovvenzioni, il pregiudizio, il nesso di causalità e l’interesse dell’Unione. Tale audizione si terrà di norma entro la fine della quarta settimana successiva alla comunicazione delle conclusioni provvisorie.
Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto, le parti interessate possono consultare le pagine dedicate al consigliere-auditore sul sito web della DG Commercio: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/degucht/contact/hearing-officer/
8. Calendario dell’inchiesta
A norma dell’articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base, l’inchiesta sarà conclusa entro 13 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In conformità all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento di base possono essere istituite misure provvisorie entro nove mesi dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
9. Trattamento dei dati personali
I dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (9).
(1) GU L 188 del 18.7.2009, pag. 93.
(2) Va notato che alcuni aspetti relativi a tali programmi di intervento sui titoli potrebbero anche costituire un contributo finanziario a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base (rinuncia o non riscossione di entrate della pubblica amministrazione).
(3) Va notato che alcuni aspetti relativi a tali programmi regionali, quali le esenzioni fiscali, potrebbero anche costituire un contributo finanziario a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base (rinuncia o non riscossione di entrate della pubblica amministrazione).
(4) Per produttore esportatore si intende qualsiasi società del paese interessato che produca il prodotto oggetto dell’inchiesta e lo esporti sul mercato dell’Unione, direttamente o tramite terzi, comprese le società ad essa collegate coinvolte nella produzione, nelle vendite sul mercato nazionale o nelle esportazioni del prodotto in esame.
(5) In conformità all’articolo 15, paragrafo 3, del regolamento di base, non si terrà conto di importi di sovvenzioni compensabili nulli o minimi, né di importi determinati nelle circostanze di cui all’articolo 28 del regolamento di base.
(6) Possono essere oggetto del campionamento solo gli importatori indipendenti dai produttori esportatori. Gli importatori collegati a produttori esportatori devono compilare l’allegato 1 del questionario destinato ai produttori esportatori. A norma dell’articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione riguardante l’applicazione del codice doganale comunitario, due o più persone sono considerate legate solo se: a) l’una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell’impresa dell’altra e viceversa; b) hanno la veste giuridica di associati; c) l’una è il datore di lavoro dell’altra; d) una persona qualsiasi possegga, controlli o detenga, direttamente o indirettamente, il 5 % o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell’una e dell’altra; e) l’una controlla direttamente o indirettamente l’altra; f) l’una e l’altra sono direttamente o indirettamente controllare da una terza persona; g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; oppure h) appartengono alla stessa famiglia. Si considerano appartenenti alla stessa famiglia solo le persone tra le quali intercorre uno dei seguenti rapporti: i) marito e moglie, ii) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di primo grado, iii) fratelli e sorelle (germani e consanguinei o uterini), iv) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di secondo grado, v) zii/zie e nipoti, vi) suoceri e generi o nuore, vii) cognati e cognate. (GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1). In questo contesto, per «persona» si intendono le persone fisiche o giuridiche.
(7) I dati forniti dagli importatori indipendenti possono essere utilizzati anche per aspetti dell’inchiesta diversi dalla determinazione delle sovvenzioni.
(8) Un documento a «diffusione limitata» è un documento considerato riservato a norma dell’articolo 29 del regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio (GU L 188 del 18.7.2009, pag. 93) e dell’articolo 12 dell’accordo OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative. Tale tipo di documento è anche protetto a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).
(9) GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.
ALLEGATO I
ALLEGATO II