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Document 62014TN0328

    Causa T-328/14: Ricorso proposto il 13 maggio 2014  — Jannatian/Consiglio

    GU C 212 del 7.7.2014, p. 40–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    7.7.2014   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 212/40


    Ricorso proposto il 13 maggio 2014 — Jannatian/Consiglio

    (Causa T-328/14)

    2014/C 212/52

    Lingua processuale: l’inglese

    Parti

    Ricorrente: Mahmoud Jannatian (Tehran, Iran) (rappresentanti: I. Smith Monnerville e S. Monnerville, avvocati)

    Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

    Conclusioni

    Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    annullare nei limiti in cui riguardano il ricorrente: (i) la decisione del Consiglio del 26 luglio 2010, 2010/413/PESC, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU L 195, pag. 39); (ii) la decisione del Consiglio del 25 ottobre 2010, 2010/644/PESC, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU L 281, pag. 81); (iii) il regolamento (UE) n. 961/2010 del Consiglio, del 25 ottobre 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2007 (GU L 281, pag. 1); (iv) il regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010 (GU L 88, pag. 1); (v) il regolamento di esecuzione (UE) n. 350/2012 del Consiglio, del 23 aprile 2012, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 110, pag. 17); (vi) il regolamento di esecuzione (UE) n. 709/2012 del Consiglio, del 2 agosto 2012, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 208, pag. 2); (vii) il regolamento di esecuzione (UE) n. 945/2012 del Consiglio, del 15 ottobre 2012, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 282, pag. 16); (viii) il regolamento di esecuzione (UE) n. 1264/2012 del Consiglio, del 21 dicembre 2012, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 356, pag. 55); (ix) il regolamento di esecuzione (UE) n. 522/2013 del Consiglio, del 6 giugno 2013, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 156, pag. 3); (x) il regolamento di esecuzione (UE) n. 1203/2013 del Consiglio, del 26 novembre 2013, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 316, pag. 1); (xi) il regolamento di esecuzione (UE) n. 397/2014 del Consiglio, del 16 aprile 2014, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 356, pag. 1);

    condannare il Consiglio a risarcire i danni per le perdite subite a causa dell’erronea iscrizione del ricorrente nell’elenco, per un importo di EUR 40  000;

    condannare il Consiglio alle spese del procedimento.

    Motivi e principali argomenti

    A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce sette motivi.

    1.

    Primo motivo, vertente sull’incompetenza del Consiglio

    Il ricorrente afferma che, ai sensi dell’articolo 215 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, misure restrittive possono essere adottate soltanto su proposta congiunta della Commissione e dell’Alto Rappresentante. Le decisioni ed i regolamenti impugnati sono stati adottati unicamente dal Consiglio. Sono pertanto viziati da incompetenza.

    2.

    Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione

    Il ricorrente sostiene che la motivazione addotta a sostegno della sua iscrizione nell’allegato II è troppo imprecisa per soddisfare le condizioni poste dalla giurisprudenza in relazione all’obbligo di motivazione. Per rispettare l’obbligo di motivazione, il Consiglio avrebbe dovuto addurre elementi specifici e concreti atti a dimostrare la sussistenza di un effettivo sostegno fornito dal ricorrente al governo dell’Iran o alle attività nucleari iraniane sensibili in termini di proliferazione. Le decisioni ed i regolamenti impugnati sono pertanto inficiati da un difetto di motivazione.

    3.

    Terzo motivo, vertente sulla violazione dei diritti fondamentali del ricorrente

    Il ricorrente sostiene, in primo luogo, che non fornendo alcuna motivazione, le decisioni ed i regolamenti impugnati così violano i diritti della difesa del ricorrente. In secondo luogo, l’illegittimità delle decisioni e dei regolamenti impugnati inficia tali procedimenti dal momento che da un lato ostacola la possibilità per il ricorrente di presentare le sue difese e, dall’altro, compromette il sindacato della Corte nell’esaminare la legittimità delle decisioni e dei regolamenti impugnati. Ne consegue che i diritti del ricorrente ad una tutela giurisdizionale effettiva sono violati. In terzo luogo, dal momento che il ricorrente è stato privato della possibilità di esercitare i suoi diritti di difesa e poiché il sindacato della Corte nell’esaminare la legittimità delle decisioni e dei regolamenti impugnati in relazione alle misure di congelamento dei capitali — che sono per loro stessa natura «particolarmente repressive» — è indebolito, il ricorrente è stato assoggettato ad un’ingiustificata restrizione del suo diritto di proprietà.

    4.

    Quarto motivo, vertente sulla mancanza di elementi di prova nei confronti del ricorrente

    Il ricorrente sostiene che il Consiglio ha omesso di addurre elementi di prova e d’informazione sui quali si è fondato per l’adozione delle decisioni e dei regolamenti impugnati.

    5.

    Quinto motivo, vertente su un errore di fatto

    Il ricorrente sostiene che contrariamente a quanto indicato nelle decisioni e nei regolamenti impugnati, il ricorrente non era più vice direttore dell’Organizzazione dell’energia atomica iraniana (OEAI) alle rispettive date della sua iscrizione tra le persone e le entità assoggettate a misure restrittive. Il Consiglio ha quindi commesso un errore di fatto allorché ha iscritto il ricorrente per il solo motivo che, alla data dei diversi regolamenti e decisioni impugnati, era vice direttore dell’Organizzazione dell’energia atomica.

    6.

    Sesto motivo, vertente su un errore di diritto

    Il ricorrente sostiene che la lettera b) dell’articolo 20 non si applica di per sé ad individui che ricoprono incarichi direttivi in seno ad un’entità iscritta nell’allegato VIII. Inoltre, l’articolo 20, lettera b), prevede l’iscrizione di persone «che partecipano, sono direttamente associate o danno il loro sostegno ad attività nucleari sensibili in termini di proliferazione (…) dell’Iran». Iscrivendo il ricorrente nell’allegato II, senza addurre alcun elemento di prova del fatto che il ricorrente desse il suo sostegno attivo ed effettivo alle attività nucleari dell’Iran al momento della sua iscrizione nell’allegato II, il Consiglio ha commesso un errore di diritto.

    7.

    Settimo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione dei fatti e sulla violazione del principio di proporzionalità

    Il ricorrente sostiene che nel caso di specie non vi sono obiettivi d’interesse generale che potrebbero giustificare misure così restrittive a carico di individui che abbiano ricoperto anche solo per un breve periodo incarichi direttivi in seno all’OEAI. Inoltre, anche se le misure dovessero essere considerate giustificate da un obiettivo d’interesse generale, esse sarebbero in ogni caso censurabili, dal momento che non rispettano una ragionevole proporzione tra i mezzi impiegati e lo scopo che s’intende perseguire.


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