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Document 62014TN0328
Case T-328/14: Action brought on 13 May 2014 — Jannatian v Council
Causa T-328/14: Ricorso proposto il 13 maggio 2014 — Jannatian/Consiglio
Causa T-328/14: Ricorso proposto il 13 maggio 2014 — Jannatian/Consiglio
GU C 212 del 7.7.2014, p. 40–41
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
7.7.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 212/40 |
Ricorso proposto il 13 maggio 2014 — Jannatian/Consiglio
(Causa T-328/14)
2014/C 212/52
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Mahmoud Jannatian (Tehran, Iran) (rappresentanti: I. Smith Monnerville e S. Monnerville, avvocati)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare nei limiti in cui riguardano il ricorrente: (i) la decisione del Consiglio del 26 luglio 2010, 2010/413/PESC, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU L 195, pag. 39); (ii) la decisione del Consiglio del 25 ottobre 2010, 2010/644/PESC, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU L 281, pag. 81); (iii) il regolamento (UE) n. 961/2010 del Consiglio, del 25 ottobre 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2007 (GU L 281, pag. 1); (iv) il regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010 (GU L 88, pag. 1); (v) il regolamento di esecuzione (UE) n. 350/2012 del Consiglio, del 23 aprile 2012, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 110, pag. 17); (vi) il regolamento di esecuzione (UE) n. 709/2012 del Consiglio, del 2 agosto 2012, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 208, pag. 2); (vii) il regolamento di esecuzione (UE) n. 945/2012 del Consiglio, del 15 ottobre 2012, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 282, pag. 16); (viii) il regolamento di esecuzione (UE) n. 1264/2012 del Consiglio, del 21 dicembre 2012, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 356, pag. 55); (ix) il regolamento di esecuzione (UE) n. 522/2013 del Consiglio, del 6 giugno 2013, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 156, pag. 3); (x) il regolamento di esecuzione (UE) n. 1203/2013 del Consiglio, del 26 novembre 2013, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 316, pag. 1); (xi) il regolamento di esecuzione (UE) n. 397/2014 del Consiglio, del 16 aprile 2014, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 356, pag. 1); |
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condannare il Consiglio a risarcire i danni per le perdite subite a causa dell’erronea iscrizione del ricorrente nell’elenco, per un importo di EUR 40 000; |
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condannare il Consiglio alle spese del procedimento. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce sette motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sull’incompetenza del Consiglio
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2. |
Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione
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3. |
Terzo motivo, vertente sulla violazione dei diritti fondamentali del ricorrente
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4. |
Quarto motivo, vertente sulla mancanza di elementi di prova nei confronti del ricorrente
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5. |
Quinto motivo, vertente su un errore di fatto
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6. |
Sesto motivo, vertente su un errore di diritto
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7. |
Settimo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione dei fatti e sulla violazione del principio di proporzionalità
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