Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62014CN0231

    Causa C-231/14 P: Impugnazione proposta l’ 8 maggio 2014 da InnoLux Corp., già Chimei InnoLux Corp., avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 27 febbraio 2014 , causa T-91/11, dall’InnoLux Corp., già Chimei InnoLux Corp/Commissione europea

    GU C 212 del 7.7.2014, p. 20–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    7.7.2014   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 212/20


    Impugnazione proposta l’8 maggio 2014 da InnoLux Corp., già Chimei InnoLux Corp., avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 27 febbraio 2014, causa T-91/11, dall’InnoLux Corp., già Chimei InnoLux Corp/Commissione europea

    (Causa C-231/14 P)

    2014/C 212/23

    Lingua processuale: l’inglese

    Parti

    Ricorrente: InnoLux Corp., già Chimei InnoLux Corp. (rappresentanti: J.-F. Bellis, avvocato, R. Burton, solicitor)

    Altra parte nel procedimento: Commissione europea

    Conclusioni della ricorrente

    La ricorrente chiede che la Corte voglia:

    annullare la sentenza impugnata nella parte in cui conferma l’ammenda inflitta alla InnoLux dalla decisione controversa sulla base del valore delle vendite infra-gruppo di LCD tra le fabbriche della ricorrente in Cina e in Taiwan;

    annullare la decisione della Commissione nella parte in cui infligge alla Innolux un’ammenda sulla base del valore delle vendite infra-gruppo di LCD tra le fabbriche della ricorrente in Cina e in Taiwan;

    per l’effetto, ridurre l’importo dell’ammenda inflitta alla Innolux a EUR 173 milioni; e

    condannare la Commissione a sostenere tutte le spese processuali, incluse quelle relative al procedimento dinanzi al Tribunale.

    Motivi e principali argomenti

    1.

    Primo motivo: il Tribunale ha commesso un errore di diritto quando ha dichiarato che le vendite infra-gruppo di LCD tra le fabbriche della ricorrente in Cina e in Taiwan rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 SEE per il solo fatto che gli schermi di computer nei quali detti LCD sono incorporati come componenti nelle fabbriche in questione sono venduti all’interno del SEE dalla ricorrente.

    Tale motivo è fondato sui seguenti argomenti:

    a.

    l’accertamento della violazione nella decisione controversa copre soltanto le cessioni di LCD all’interno del SEE, siano esse vendute a terzi o cedute infra-gruppo, e non distingue tra le vendite infra-gruppo operate da partecipanti al cartello integrati verticalmente che costituiscono un’unica impresa con il rispettivo acquirente e quelli che non sono tali;

    b.

    l’uso della nozione delle cosiddette «vendite dirette nel SEE attraverso prodotti trasformati» contraddice la logica alla base della sentenza Europa Carton, vale a dire quella di trattare le vendite infra-gruppo esattamente allo stesso modo delle vendite a terzi;

    c.

    il fatto di applicare l’articolo 101 TFUE e l’articolo 53 SEE alle cessioni di LCD che avvengono al di fuori del SEE è incompatibile con la dottrina dell’implementazione espressa nella sentenza Wood Pulp I;

    d.

    la nozione delle cosiddette «vendite dirette nel SEE attraverso prodotti trasformati» conduce all’illegittima esclusione dall’ambito di applicazione dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 SEE degli scambi riguardanti LCD che avvengono e pregiudicano la concorrenza all’interno del SEE, sulla base di un ragionamento che è stato espressamente rifiutato dalla Corte nella sentenza Commercial Solvents;

    e.

    l’applicazione extra-territoriale del diritto della concorrenza dell’UE conseguente all’utilizzo della categoria delle cosiddette «vendite dirette nel SEE attraverso prodotti trasformati» comporta il rischio della violazione del divieto di doppia condanna delle imprese per uno stesso fatto (principio del ne bis in idem) e quello del conflitto di giurisdizione con altre autorità di concorrenza.

    2.

    Secondo motivo: il Tribunale ha errato in diritto dichiarando che la Commissione ha valutato l’applicabilità della categoria delle cosiddette «vendite dirette nel SEE attraverso prodotti trasformati» alle vendite infra-gruppo di LCD di ciascuno dei destinatari della sua decisione «sulla base degli stessi criteri oggettivi», contestualmente respingendo in quanto inammissibili tutti i motivi sollevati dall’appellante avverso la rilevanza, l’obiettività e la coerenza del criterio utilizzato, vale a dire la circostanza che essi costituissero un’unica impresa insieme ai relativi acquirenti oppure no.

    Tale motivo d’impugnazione è fondato sui seguenti argomenti:

    a.

    il fatto che i destinatari della decisione controversa verticalmente integrati costituiscano, o meno, un’unica impresa insieme ai relativi acquirenti non rappresenta una «differenza oggettiva» tale da giustificare la differenza di trattamento delle rispettive vendite infra-gruppo;

    b.

    il principio di legalità non può essere invocato al fine di respingere la domanda dell’appellante a che le sue vendite infra-gruppo di LCD siano trattate sulla base dello stesso metodo applicato alle vendite infra-gruppo di LCD della LG Display e dell’AUO, poiché tale metodo è pienamente legittimo.


    Top