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Document 62014CN0231
Case C-231/14 P: Appeal brought on 8 May 2014 by InnoLux Corp., formerly Chimei InnoLux Corp. against the judgment of the General Court (Sixth Chamber) delivered on 27/02/2014 in Case T-91/11: InnoLux Corp., formerly Chimei InnoLux Corp. v European Commission
Causa C-231/14 P: Impugnazione proposta l’ 8 maggio 2014 da InnoLux Corp., già Chimei InnoLux Corp., avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 27 febbraio 2014 , causa T-91/11, dall’InnoLux Corp., già Chimei InnoLux Corp/Commissione europea
Causa C-231/14 P: Impugnazione proposta l’ 8 maggio 2014 da InnoLux Corp., già Chimei InnoLux Corp., avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 27 febbraio 2014 , causa T-91/11, dall’InnoLux Corp., già Chimei InnoLux Corp/Commissione europea
GU C 212 del 7.7.2014, p. 20–21
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
7.7.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 212/20 |
Impugnazione proposta l’8 maggio 2014 da InnoLux Corp., già Chimei InnoLux Corp., avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 27 febbraio 2014, causa T-91/11, dall’InnoLux Corp., già Chimei InnoLux Corp/Commissione europea
(Causa C-231/14 P)
2014/C 212/23
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: InnoLux Corp., già Chimei InnoLux Corp. (rappresentanti: J.-F. Bellis, avvocato, R. Burton, solicitor)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
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annullare la sentenza impugnata nella parte in cui conferma l’ammenda inflitta alla InnoLux dalla decisione controversa sulla base del valore delle vendite infra-gruppo di LCD tra le fabbriche della ricorrente in Cina e in Taiwan; |
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annullare la decisione della Commissione nella parte in cui infligge alla Innolux un’ammenda sulla base del valore delle vendite infra-gruppo di LCD tra le fabbriche della ricorrente in Cina e in Taiwan; |
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per l’effetto, ridurre l’importo dell’ammenda inflitta alla Innolux a EUR 173 milioni; e |
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condannare la Commissione a sostenere tutte le spese processuali, incluse quelle relative al procedimento dinanzi al Tribunale. |
Motivi e principali argomenti
1. |
Primo motivo: il Tribunale ha commesso un errore di diritto quando ha dichiarato che le vendite infra-gruppo di LCD tra le fabbriche della ricorrente in Cina e in Taiwan rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 SEE per il solo fatto che gli schermi di computer nei quali detti LCD sono incorporati come componenti nelle fabbriche in questione sono venduti all’interno del SEE dalla ricorrente. Tale motivo è fondato sui seguenti argomenti:
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2. |
Secondo motivo: il Tribunale ha errato in diritto dichiarando che la Commissione ha valutato l’applicabilità della categoria delle cosiddette «vendite dirette nel SEE attraverso prodotti trasformati» alle vendite infra-gruppo di LCD di ciascuno dei destinatari della sua decisione «sulla base degli stessi criteri oggettivi», contestualmente respingendo in quanto inammissibili tutti i motivi sollevati dall’appellante avverso la rilevanza, l’obiettività e la coerenza del criterio utilizzato, vale a dire la circostanza che essi costituissero un’unica impresa insieme ai relativi acquirenti oppure no. Tale motivo d’impugnazione è fondato sui seguenti argomenti:
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