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Document 62014CN0193

Causa C-193/14 P: Impugnazione proposta il 15 aprile 2014 dal Consiglio dell'Unione europea avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 29 gennaio 2014 , causa T-528/09, Hubei Xinyegang Steel Co. Ltd/Consiglio dell’Unione europea

GU C 212 del 7.7.2014, p. 17–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.7.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 212/17


Impugnazione proposta il 15 aprile 2014 dal Consiglio dell'Unione europea avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 29 gennaio 2014, causa T-528/09, Hubei Xinyegang Steel Co. Ltd/Consiglio dell’Unione europea

(Causa C-193/14 P)

2014/C 212/19

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: J.-P. Hix, agente, B. O'Connor, Solicitor, S. Gubel, avocat)

Altre parti nel procedimento: Hubei Xinyegang Steel Co. Ltd, Commissione Europea, ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a.s., ArcelorMittal Tubular Products Roman SA, Benteler Deutschland GmbH, già Benteler Stahl//Rohr GmbH, Ovako Tube & Ring AB, Rohrwerk Maxhütte GmbH, Dalmine SpA, Silcotub SA, TMK-Artrom SA, Tubos Reunidos, SA, Vallourec Oil and Gas France, già Vallourec Mannesmann Oil & Gas France, Vallourec Tubes France, già V & M France, Vallourec Deutschland GmbH, già V & M Deutschland GmbH, voestalpine Tubulars GmbH, Železiarne Podbrezová a.s.

Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza del Tribunale dell’Unione europea (Seconda Sezione) del 29 gennaio 2014 nella causa T-528/09, Hubei Xinyegang Steel Co. Ltd/Consiglio dell’Unione europea;

respingere la prima parte del terzo motivo di ricorso addotto dalle ricorrenti in primo grado, in quanto infondata in diritto;

rinviare la causa dinanzi al Tribunale ai fini del riesame dei restanti motivi di ricorso in primo grado nei limiti in cui i fatti non sono stati accertati dal Tribunale;

ordinare alla Hubei di pagare i costi sostenuti dal Consiglio in primo grado e in appello.

Motivi e principali argomenti

Il Consiglio sostiene che la sentenza impugnata deve essere annullata per i seguenti motivi:

in primo luogo, il Tribunale avrebbe violato l’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento antidumping di base (1) e distorto il senso evidente degli elementi di prova dinanzi a sé, in quanto avrebbe effettuato una valutazione selettiva e incompleta dei fattori richiesti dalla legge per stabilire che l’industria dell’Unione si trovava in una situazione di vulnerabilità alla fine del PI;

in secondo luogo, il Tribunale avrebbe interpretato e poi applicato erroneamente l’articolo 3, paragrafo 7, del regolamento antidumping di base in relazione al previsto crollo della domanda;

in terzo luogo, il Tribunale avrebbe interpretato erroneamente l’articolo 3, paragrafo 9, del regolamento antidumping di base relativamente all’analisi della minaccia di pregiudizio;

in quarto luogo, il Tribunale avrebbe ecceduto le sue competenze, in quanto avrebbe sostituito la propria valutazione dei fattori economici in esame a quella delle istituzioni dell’Unione.


(1)  Regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea, GU L 56, pag. 1; sostituito dal regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (versione codificata), GU L 343, pag. 51


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