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Document 62012CA0359

    Causa C-359/12: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 15 maggio 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Handelsgericht Wien — Austria) — Michael Timmel/Aviso Zeta AG (Rinvio pregiudiziale — Tutela dei consumatori — Direttiva 2003/71/CE — Articolo 14, paragrafo 2, lettera b) — Regolamento (CE) n. 809/2004 — Articoli 22, paragrafo 2, e 29, paragrafo 1 — Prospetto di base — Supplementi al prospetto — Condizioni definitive — Data e modalità di pubblicazione di informazioni richieste — Condizioni di pubblicazione in forma elettronica)

    GU C 212 del 7.7.2014, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    7.7.2014   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 212/5


    Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 15 maggio 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Handelsgericht Wien — Austria) — Michael Timmel/Aviso Zeta AG

    (Causa C-359/12) (1)

    ((Rinvio pregiudiziale - Tutela dei consumatori - Direttiva 2003/71/CE - Articolo 14, paragrafo 2, lettera b) - Regolamento (CE) n. 809/2004 - Articoli 22, paragrafo 2, e 29, paragrafo 1 - Prospetto di base - Supplementi al prospetto - Condizioni definitive - Data e modalità di pubblicazione di informazioni richieste - Condizioni di pubblicazione in forma elettronica))

    2014/C 212/05

    Lingua processuale: il tedesco

    Giudice del rinvio

    Handelsgericht Wien

    Parti

    Ricorrente: Michael Timmel

    Convenuta: Aviso Zeta AG

    con l’intervento di: Lore Tinhofer

    Oggetto

    Domanda di pronuncia pregiudiziale — Handelsgericht Wien — Interpretazione dell’articolo 14, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE (GU L 345, pag. 64) — Interpretazione degli articoli 22, paragrafo 2, e 29, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (CE) n. 809/2004 della Commissione, del 29 aprile 2004, recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le informazioni contenute nei prospetti, il modello dei prospetti, l’inclusione delle informazioni mediante riferimento, la pubblicazione dei prospetti e la diffusione di messaggi pubblicitari (GU L 149, pag. 1) — Pubblicazione di elementi di informazione ignoti al momento dell’approvazione del prospetto di base — Portata dell’obbligo di mettere a disposizione del pubblico il prospetto in forma stampata — Condizioni della pubblicazione del prospetto in forma elettronica — Società per azioni che ha fornito, in un prospetto intitolato «condizioni definitive», elementi di informazione ignoti al momento dell’approvazione di tale prospetto — Assenza di regolare pubblicazione — Accesso a tale prospetto subordinato ad una procedura di registrazione e al pagamento di un corrispettivo

    Dispositivo

    1)

    L’articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 809/2004 della Commissione, del 29 aprile 2004, recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le informazioni contenute nei prospetti, il modello dei prospetti, l’inclusione delle informazioni mediante riferimento, la pubblicazione dei prospetti e la diffusione di messaggi pubblicitari, dev’essere interpretato nel senso che informazioni richieste ai sensi del paragrafo 1 di tale articolo, le quali, sebbene ignote al momento della pubblicazione del prospetto di base, fossero invece note al momento della pubblicazione di un supplemento a tale prospetto, devono essere incluse in tale supplemento se tali informazioni costituiscono un fatto nuovo significativo, un errore o un’imprecisione sostanziali atti ad influire sulla valutazione degli strumenti finanziari ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari, circostanza che dev’essere valutata dal giudice del rinvio.

    2)

    Non soddisfa i requisiti dell’articolo 22 del regolamento n. 809/2004 la pubblicazione di un prospetto di base che non contenga le informazioni richieste ai sensi del paragrafo 1 di tale articolo, in particolare quelle di cui all’allegato V del regolamento in esame, qualora tale pubblicazione non sia stata integrata dalla pubblicazione delle condizioni definitive. Affinché le informazioni che devono essere contenute nel prospetto di base, conformemente all’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento n. 809/2004, possano essere inserite nelle condizioni definitive, è necessario che il prospetto di base indichi le informazioni che saranno contenute in dette condizioni definitive e che tali informazioni soddisfino i requisiti previsti all’articolo 22, paragrafo 4, del suddetto regolamento.

    3)

    L’articolo 29, paragrafo 1, punto 1, del regolamento n. 809/2004 dev’essere interpretato nel senso che il requisito ai sensi del quale un prospetto dev’essere facilmente accessibile sul sito Internet su cui è messo a disposizione del pubblico non è soddisfatto qualora sussista un obbligo di registrazione su tale sito Internet, accompagnato da una clausola di esclusione della responsabilità e dall’obbligo di comunicare un indirizzo di posta elettronica, o qualora tale accesso elettronico sia a pagamento, o ancora quando la consultazione gratuita di elementi del prospetto sia limitata a due documenti al mese.

    4)

    L’articolo 14, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2003/71 dev’essere interpretato nel senso che il prospetto di base dev’essere messo a disposizione del pubblico sia nella sede legale dell’emittente sia presso gli uffici degli intermediari finanziari.


    (1)  GU C 366 del 24.11.2012.


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