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Document 62014TN0223

Causa T-223/14: Ricorso proposto il 9 aprile 2014 — Ewald Dörken/UAMI — Schürmann (VENT ROLL)

GU C 184 del 16.6.2014, p. 35–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

16.6.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 184/35


Ricorso proposto il 9 aprile 2014 — Ewald Dörken/UAMI — Schürmann (VENT ROLL)

(Causa T-223/14)

2014/C 184/57

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Ewald Dörken AG (Herdecke, Germania) (rappresentante: N. Grüger, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: Wolfram Schürmann (Neuhausen, Svizzera)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), del 30 gennaio 2014, nel procedimento R 2156/2012-4 e modificare la decisione impugnata nel senso che sia respinta integralmente la domanda di dichiarazione di nullità;

in subordine, annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), del 30 gennaio 2014, nel procedimento R 2156/2012-4 relativamente ai prodotti della classe 6: «manti in metallo per edilizia» nonché della classe 7: «guide a sollecitazione inferiore» e modificare la decisione impugnata nel senso che sia respinta la domanda di dichiarazione di nullità relativamente a tali prodotti;

condannare il convenuto alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: marchio denominativo «VENT ROLL» per prodotti delle classi 6, 17 e 19 — Marchio comunitario n. 3 817 491

Titolare del marchio comunitario: la ricorrente

Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: Wolfram Schürmann

Motivazione della domanda di dichiarazione di nullità: impedimenti assoluti alla registrazione ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento n. 207/2009, malafede ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 nonché motivo di nullità relativa della registrazione del marchio da parte dell’agente senza il consenso del titolare, ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009

Decisione della divisione di annullamento: accoglimento della domanda di dichiarazione di nullità

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti:

Violazione dell’articolo 52, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e con l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009;

Violazione dell’articolo 52, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), e con l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009;

Violazione dell’articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 in combinato disposto con la regola 40, paragrafo 3, del regolamento n. 2868/95;

Violazione degli articoli 76 e 78 del regolamento n. 207/2009, della regola 37, lettera b), punto iv, e della regola 57 del regolamento n. 2868/95;

Violazione dell’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 in combinato disposto con la regola 37, lettera a), punto iii, del regolamento n. 2868/95 in combinato disposto con l’articolo 83 del regolamento n. 207/2009;

Violazione dell’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 in combinato disposto con la regola 37, lettera a), punto iii, e lettera b), punto i, del regolamento n. 2868/95.


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