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Document 62014TN0223
Case T-223/14: Action brought on 9 April 2014 — Ewald Dörken v OHIM — Schürmann (VENT ROLL)
Causa T-223/14: Ricorso proposto il 9 aprile 2014 — Ewald Dörken/UAMI — Schürmann (VENT ROLL)
Causa T-223/14: Ricorso proposto il 9 aprile 2014 — Ewald Dörken/UAMI — Schürmann (VENT ROLL)
GU C 184 del 16.6.2014, p. 35–36
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
16.6.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 184/35 |
Ricorso proposto il 9 aprile 2014 — Ewald Dörken/UAMI — Schürmann (VENT ROLL)
(Causa T-223/14)
2014/C 184/57
Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco
Parti
Ricorrente: Ewald Dörken AG (Herdecke, Germania) (rappresentante: N. Grüger, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: Wolfram Schürmann (Neuhausen, Svizzera)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), del 30 gennaio 2014, nel procedimento R 2156/2012-4 e modificare la decisione impugnata nel senso che sia respinta integralmente la domanda di dichiarazione di nullità; |
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in subordine, annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), del 30 gennaio 2014, nel procedimento R 2156/2012-4 relativamente ai prodotti della classe 6: «manti in metallo per edilizia» nonché della classe 7: «guide a sollecitazione inferiore» e modificare la decisione impugnata nel senso che sia respinta la domanda di dichiarazione di nullità relativamente a tali prodotti; |
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condannare il convenuto alle spese del procedimento. |
Motivi e principali argomenti
Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: marchio denominativo «VENT ROLL» per prodotti delle classi 6, 17 e 19 — Marchio comunitario n. 3 817 491
Titolare del marchio comunitario: la ricorrente
Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: Wolfram Schürmann
Motivazione della domanda di dichiarazione di nullità: impedimenti assoluti alla registrazione ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento n. 207/2009, malafede ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 nonché motivo di nullità relativa della registrazione del marchio da parte dell’agente senza il consenso del titolare, ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009
Decisione della divisione di annullamento: accoglimento della domanda di dichiarazione di nullità
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti:
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Violazione dell’articolo 52, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e con l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009; |
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Violazione dell’articolo 52, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), e con l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009; |
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Violazione dell’articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 in combinato disposto con la regola 40, paragrafo 3, del regolamento n. 2868/95; |
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Violazione degli articoli 76 e 78 del regolamento n. 207/2009, della regola 37, lettera b), punto iv, e della regola 57 del regolamento n. 2868/95; |
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Violazione dell’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 in combinato disposto con la regola 37, lettera a), punto iii, del regolamento n. 2868/95 in combinato disposto con l’articolo 83 del regolamento n. 207/2009; |
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Violazione dell’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 in combinato disposto con la regola 37, lettera a), punto iii, e lettera b), punto i, del regolamento n. 2868/95. |