Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62014CN0155

Causa C-155/14 P: Impugnazione proposta il 3 aprile 2014 da Evonik Degussa GmbH e AlzChem AG, già AlzChem Trostberg GmbH, già AlzChem Hart GmbH, avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 23 gennaio 2014 , causa T-391/09, Evonik Degussa GmbH e AlzChem AG, già AlzChem Trostberg GmbH, già AlzChem Hart GmbH/Commissione europea

GU C 184 del 16.6.2014, p. 15–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

16.6.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 184/15


Impugnazione proposta il 3 aprile 2014 da Evonik Degussa GmbH e AlzChem AG, già AlzChem Trostberg GmbH, già AlzChem Hart GmbH, avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 23 gennaio 2014, causa T-391/09, Evonik Degussa GmbH e AlzChem AG, già AlzChem Trostberg GmbH, già AlzChem Hart GmbH/Commissione europea

(Causa C-155/14 P)

2014/C 184/19

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrenti: Evonik Degussa GmbH e AlzChem AG, già AlzChem Trostberg GmbH, già AlzChem Hart GmbH (rappresentanti: C. Steinle e I. Bodenstein, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni delle ricorrenti

1.

annullare la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 23 gennaio 2014 (causa T-391/09), nella parte in cui arreca pregiudizio alle ricorrenti;

2.

dichiarare nulla la decisione C(2009) 5791 def. della Commissione del 22 luglio 2009 (caso COMP/39.396 - Reagenti a base di carburo di calcio e di magnesio per l’industria dell’acciaio e del gas), nella parte relativa alle ricorrenti;

in subordine, ridurre l’importo dell’ammenda inflitta alle ricorrenti all’articolo 2, lettere g) e h), della suddetta decisione;

in subordine, qualora la richiesta che precede non dovesse essere accolta, modificare l’articolo 2, lettere g) e h), della decisione nel senso che la SKW Stahl-Metallurgie GmbH risponda in solido per l’intero importo dell’ammenda inflitta alle ricorrenti; queste ultime intendono il presente capo delle conclusioni così come è stato inteso dal Tribunale ai punti 264 e 265 della sentenza, ovvero come richiesta in subordine di aumentare la quota dell’ammenda inflitta alle ricorrenti da considerarsi pagata nel momento in cui la SKW versa l’ammenda inflittale dalla Commissione;

3.

in subordine alla precedente richiesta sub 2, rinviare la causa al Tribunale affinché decida in conformità della valutazione giuridica espressa nella sentenza della Corte;

4.

in ogni caso condannare la Commissione al pagamento delle spese sostenute dalle ricorrenti nei procedimenti dinanzi al Tribunale e alla Corte.

Motivi e principali argomenti

L’impugnazione si rivolge contro la sentenza del Tribunale del 23 gennaio 2014 nella causa T-391/09, per la parte in cui arreca pregiudizio alle ricorrenti. Nella sentenza il Tribunale ha in parte accolto e in parte respinto i motivi dedotti dalle ricorrenti contro la decisione C(2009) 5791 def. della Commissione europea del 22 luglio 2009 in un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/39.396 — Reagenti a base di carburo di calcio e di magnesio per l’industria dell’acciaio e del gas).

Le ricorrenti deducono complessivamente cinque motivi.

1.

Con il primo motivo le ricorrenti contestano il fatto che il Tribunale abbia imputato loro la condotta lesiva della normativa in materia di intese della SKW Stahl-Technik GmbH & Co. KG («SKW»), respingendo la confutazione della presunzione di un’influenza decisiva, in violazione della portata dell’imputazione di responsabilità derivante dall’articolo 81 CE (divenuto articolo 101 TFUE), del principio della responsabilità personale, della presunzione di innocenza e del principio di colpevolezza. A partire dall’aprile 2004 la SKW, nel vuoto di potere che precedeva l’imminente cessione della società a terzi, avrebbe partecipato a un cartello di propria iniziativa e contro le espresse indicazioni specifiche delle ricorrenti. In questo caso eccezionale e particolare, che si distingue chiaramente dalla massa dei casi finora decisi, il Tribunale avrebbe a torto omesso di decidere secondo equità nel singolo caso.

2.

Con il secondo motivo le ricorrenti censurano il Tribunale per aver respinto, in violazione del diritto al contraddittorio e dell’obbligo di motivazione, il motivo con cui esse hanno chiesto di annullare la decisione della Commissione in quanto le quote di ripartizione della responsabilità nei rapporto interni tra i soggetti obbligati in solido non erano definite in conformità della sentenza del Tribunale nel frattempo emanata nella causa Siemens AG Österreich (del 3 marzo 2011, da T-122/07 a T-124/07, Racc. pag. II-793). Il ricorso non è stato presentato tardivamente né la motivazione era insufficiente.

3.

Riguardo all’entità dell’ammenda, con il terzo motivo le ricorrenti fanno valere che il Tribunale, non riducendo l’importo delle ammende inflitte alle ricorrenti — come nella causa parallela Gigaset — alla luce degli errori nel calcolo delle stesse, in particolare della mancata considerazione di una tassa di ingresso e dell’errata attribuzione di una riduzione dell’ammenda della SKW nell’ambito della politica di trattamento favorevole, ha violato il principio di parità di trattamento.

4.

Le ricorrenti prendono atto con soddisfazione che il Tribunale, nella riformulazione delle ammende, ha ricalcolato anche la quota dell’ammenda che si considera che le ricorrenti «hanno pagato per un importo pari alle somme versate dalla SKW a titolo dell’ammenda inflittale dalla stessa decisione» (punto 2 del dispositivo, primo trattino). Tuttavia, con il quarto motivo in subordine, esse contestano che il Tribunale, in violazione del principio della certezza giuridica, nulla poena sine lege certa, e dell’obbligo di motivazione, non abbia espressamente stabilito un duplice effetto di estinzione per un pagamento effettuato dalla SKW, sia nei confronti di ARQUES Industries AG («Arques») (divenuta Gigaset AG [«Gigaset»]) sia nei confronti delle ricorrenti.

5.

Con il quinto motivo in subordine, le ricorrenti contestano che il Tribunale, nella riformulazione delle ammende, in violazione dei principi per l’irrogazione di ammende in solido (articolo 81 CE, articolo 23 del regolamento n. 1/2003) (1), abbia dedotto la riduzione accordata nell’ambito della politica di trattamento favorevole dalla quota da considerarsi pagata con il versamento della SKW. Così facendo, con tale quota il Tribunale avrebbe posto a carico delle ricorrenti la suddetta riduzione, anche se la SKW non ha collaborato con la Commissione in conformità della comunicazione sulla cooperazione.


(1)  Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato; GU L 1, pag. 1.


Top