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Document 62013CB0342

    Ordinanza della Corte (Prima Sezione) del 3 aprile 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Szombathelyi Törvényszék Ungheria) — Katalin Sebestyén/Zsolt Csaba Kővári, OTP Bank Nyrt., OTP Faktoring Követeléskezelő Zrt, Raiffeisen Bank Zrt (Causa C-342/13) (Tutela dei consumatori — Direttiva 93/13/CEE — Contratto di mutuo ipotecario concluso con una banca — Clausola che prevede la competenza esclusiva di un’istanza arbitrale — Informazioni concernenti la procedura di arbitrato fornite dalla banca in occasione della conclusione del contratto — Clausole abusive — Criteri di valutazione)

    GU C 184 del 16.6.2014, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    16.6.2014   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 184/8


    Ordinanza della Corte (Prima Sezione) del 3 aprile 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Szombathelyi Törvényszék Ungheria) — Katalin Sebestyén/Zsolt Csaba Kővári, OTP Bank Nyrt., OTP Faktoring Követeléskezelő Zrt, Raiffeisen Bank Zrt

    (Causa C-342/13)  (1)

    ((Tutela dei consumatori - Direttiva 93/13/CEE - Contratto di mutuo ipotecario concluso con una banca - Clausola che prevede la competenza esclusiva di un’istanza arbitrale - Informazioni concernenti la procedura di arbitrato fornite dalla banca in occasione della conclusione del contratto - Clausole abusive - Criteri di valutazione))

    2014/C 184/11

    Lingua processuale: l’ungherese

    Giudice del rinvio

    Szombathelyi Törvényszék

    Parti

    Ricorrente: Katalin Sebestyén

    Convenute: Zsolt Csaba Kővári, OTP Bank Nyrt., OTP Faktoring Követeléskezelő Zrt, Raiffeisen Bank Zrt

    Oggetto

    Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunal do Trabalho do Leiria — Interpretazione dell’articolo 19 della direttiva 2011/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativa alle fusioni delle società per azioni (GU L 110, pag. 1) — Trasmissione universale di tutto il patrimonio attivo e passivo della società incorporata alla società incorporante — Trasmissione della responsabilità contravvenzionale — Normativa nazionale che, in caso di fusione mediante l’incorporazione in una società di un’altra, non prevede l’estensione di un procedimento relativo ad una contravvenzione commessa dalla prima anteriormente alla fusione

    Dispositivo

    L’articolo 3, paragrafi 1 e 3, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, nonché il punto 1, lettera q), dell’allegato di tale direttiva devono essere interpretati nel senso che spetta al giudice nazionale interessato appurare se la clausola contenuta in un contratto di mutuo ipotecario concluso tra una banca ed un consumatore, la quale attribuisce ad un tribunale arbitrale permanente, le cui decisioni non sono impugnabili in diritto interno, la competenza a conoscere di qualsiasi controversia sorta nell’ambito di tale contratto, debba, in rapporto all’insieme delle circostanze che accompagnano la conclusione del suddetto contratto, essere considerata abusiva ai sensi delle suddette disposizioni. Nell’ambito di tale valutazione il giudice nazionale interessato deve in particolare:

    verificare se la clausola in questione abbia per oggetto o per effetto di sopprimere o di ostacolare l’esercizio di azioni in giustizia o di mezzi di ricorso da parte del consumatore, e

    tener conto del fatto che la comunicazione al consumatore, prima della conclusione del contratto, di informazioni generali sulle differenze esistenti tra il procedimento arbitrale ed il procedimento giurisdizionale ordinario non può, da sola, permettere di escludere il carattere abusivo di tale clausola.

    In caso di soluzione affermativa, incombe pertanto al suddetto giudice trarre tutte le conseguenze che ne derivano secondo il diritto nazionale affinché tale consumatore non sia vincolato a detta clausola.


    (1)  GU C 336 del 16.11.2013.


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