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Document 62013CB0072

    Causa C-72/13: Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 20 marzo 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny — Polonia) — Gmina Wrocław/Minister Finansów (IVA — Direttiva 2006/112/CE — Cessione effettuata da un comune di elementi del suo patrimonio)

    GU C 184 del 16.6.2014, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    16.6.2014   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 184/3


    Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 20 marzo 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny — Polonia) — Gmina Wrocław/Minister Finansów

    (Causa C-72/13) (1)

    ((IVA - Direttiva 2006/112/CE - Cessione effettuata da un comune di elementi del suo patrimonio))

    2014/C 184/04

    Lingua processuale: il polacco

    Giudice del rinvio

    Naczelny Sąd Administracyjny

    Parti

    Ricorrente: Gmina Wrocław

    Convenuto: Minister Finansów

    Oggetto

    Domanda di pronuncia pregiudiziale — Naczelny Sąd Administracyjny — Interpretazione della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1) — Assoggettamento ad imposta delle operazioni di un comune — Vendita di beni acquisiti in forza della legge o per via di successione o di donazione — Conferimento di tali beni ad una società

    Dispositivo

    La direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretata nel senso che essa non osta a che siano assoggettate all’imposta sul valore aggiunto operazioni come quelle previste dalla gmina Wrocław (comune di Wrocław), purché il giudice del rinvio accerti che tali operazioni costituiscono un’attività economica ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, di tale direttiva e che siffatte operazioni non siano svolte da tale comune in quanto pubblica autorità ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, primo comma, della medesima direttiva. Tuttavia, qualora tali operazioni dovessero essere considerate come svolte da detto comune in quanto pubblica autorità, le disposizioni della direttiva 2006/112 non osterebbero al loro assoggettamento, purché il giudice del rinvio accerti che la loro esenzione è atta a provocare distorsioni di concorrenza di una certa importanza ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, di tale direttiva.


    (1)  GU C 141 del 18.5.2013.


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