Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52014XC0614(01)

Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

GU C 182 del 14.6.2014, p. 23–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

14.6.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 182/23


Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

2014/C 182/08

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di registrazione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (1)

DOMANDA DI MODIFICA

REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO

relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari  (2)

Domanda di modifica a norma dell'articolo 9

«EKSTRA DEVIŠKO OLJČNO OLJE SLOVENSKE ISTRE»

N. CE: SI-PDO-0105-01145 — 8.8.2013

IGP ( ) DOP ( X )

1.   Rubrica del disciplinare interessata dalla modifica

    Denominazione del prodotto

    Descrizione del prodotto

    Zona geografica

    Prova dell’origine

    Metodo di produzione

    Legame

    Etichettatura

    Requisiti nazionali

    Altro [da precisare]

2.   Tipo di modifica

    Modifica del documento unico o della scheda riepilogativa

    Modifica del disciplinare della DOP o IGP registrata per la quale né il documento unico né la scheda riepilogativa sono stati pubblicati

    Modifica del disciplinare che non richiede alcuna modifica del documento unico pubblicato [articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 510/2006]

    Modifica temporanea del disciplinare a seguito dell’imposizione di misure sanitarie o fitosanitarie obbligatorie da parte delle autorità pubbliche [articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 510/2006]

3.   Modifiche

3.1.   Descrizione del prodotto

Alla descrizione del prodotto è aggiunta la seguente frase: «Il contenuto di olive della varietà Istrska belica dev’essere almeno del 30 %». Questa frase è inclusa nell’attuale disciplinare, mentre era stata omessa nella scheda riepilogativa.

A tutela della qualità superiore dell’olio, sono stati introdotti ulteriori parametri più rigorosi, ossia:

acidità (tenore di acidi grassi liberi) (% p/p), espressa come acido oleico: ≤ 0,3

K232 ≤ 2,3

K268 ≤ 0,2

biofenoli totali (mg/kg), secondo il metodo HPLC: ≥ 150

valutazione organolettica ≥ 7

mediana del fruttato superiore a 2.

3.2.   Metodo di produzione

Al fine di migliorare la qualità del prodotto finito, è stato stabilito un parametro più rigoroso, per cui il tempo che trascorre dalla raccolta alla lavorazione è ridotto da 48 a 24 ore.

3.3.   Etichettatura

Questa frase è soppressa dalla scheda riepilogativa e dal disciplinare: «Per garantire la tracciabilità, l’associazione emetterà etichette recanti il numero di serie conforme al registro dei produttori di olio d’oliva a denominazione di origine.» Tutti i produttori dell’«Ekstra deviško oljčno olje Slovenske Istre», siano essi membri o no dell’associazione, hanno la facoltà di produrre olio destinato a essere certificato. I produttori di «Ekstra deviško oljčno olje Slovenske Istre» non membri dell’associazione sono tenuti a etichettare ogni bottiglia di olio d’oliva in modo da garantire la tracciabilità del prodotto imbottigliato oltre ogni ragionevole dubbio.

Le disposizioni in materia di etichettatura stabiliscono che l’etichetta debba altresì indicare l’anno di produzione sulla confezione.

DOCUMENTO UNICO

REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO

relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari  (3)

«EKSTRA DEVIŠKO OLJČNO OLJE SLOVENSKE ISTRE»

N. CE: SI-PDO-0105-01145 — 8.8.2013

IGP ( ) DOP ( X )

1.   Denominazione

«Ekstra deviško oljčno olje Slovenske Istre»

2.   Stato membro o paese terzo

Slovenia

3.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare

3.1.   Tipo di prodotto

1,5. Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

3.2.   Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1

L’olio d’oliva extravergine «Ekstra deviško oljčno olje Slovenske Istre», cui è stato assegnato il marchio «denominazione di origine protetta», è prodotto a partire dai frutti degli ulivi che crescono sul territorio dell’Istria slovena.

L’«Ekstra deviško oljčno olje Slovenske Istre» si distingue per l’elevato tenore di acido oleico (≥ 72), il basso tenore di acido linoleico (≤ 8,0) e l’elevato tenore di elementi antiossidanti.

Al momento del condizionamento l’«Ekstra deviško oljčno olje Slovenske Istre» deve presentare le seguenti informazioni:

acidità (tenore di acidi grassi liberi) (% p/p), espressa come acido oleico:

≤ 0,3

indice di perossido (mmol O2/kg): ≤ 7

K232 ≤ 2,3

K268 ≤ 0,2

tenore di biofenoli totali (mg/kg), secondo il metodo HPLC: ≥ 150

L’olio ha un caratteristico aroma fruttato che ricorda le olive e altri frutti. L’olio non può presentare difetti organolettici e il suo valore organolettico complessivo è pari a ≥ 7,0, mentre la sua mediana del fruttato è superiore a 2.

3.3.   Materie prime (solo per i prodotti trasformati)

L’«Ekstra deviško oljčno olje Slovenske Istre» è prodotto a partire dalle seguenti varietà di olive: Istrska belica, Leccino, Buga, Črnica, Maurino, Frantoio e Pendolino, con un contenuto di olive diverse massimo del 20 %. Il contenuto di olive della varietà Istrska belica è almeno pari al 30 %, tranne per l’olio prodotto a partire da un’unica varietà. che deve contenere almeno l’80 % della varietà dichiarata.

3.4.   Alimenti per animali (solo per i prodotti di origine animale)

/

3.5.   Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata

I processi di coltura, raccolta, stoccaggio e spremitura delle olive, di lavorazione e stoccaggio dell’olio, di campionamento e dei controlli di qualità prima dell’imbottigliamento dell’«Ekstra deviško oljčno olje Slovenske Istre» devono avvenire nella zona geografica di cui al punto 4.

3.6.   Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento ecc.

L’«Ekstra deviško oljčno olje Slovenske Istre» dev’essere condizionato nella zona geografica per garantire un migliore controllo dell’olio a denominazione di origine protetta e per evitare che il trasporto e l’imbottigliamento incidano sulle caratteristiche dell’olio non confezionato. Se l’olio d’oliva è trasportato in condizioni inadeguate, per esempio è scosso, sottoposto a temperature inadatte o esposto alla luce solare e all’ossigeno, o stoccato scorrettamente, la qualità dell’olio, in particolare il suo contenuto di biofenoli e le sue caratteristiche aromatiche, può risentirne considerevolmente. L’imbottigliamento al di fuori della zona geografica, frequenti trasferimenti da un contenitore all’altro, il trasporto e la manipolazione nonché l’esposizione prolungata a condizioni climatiche inadeguate, possono causare la perdita delle caratteristiche precipue dell’olio d’oliva, quali stabilite al punto 3.2.

È ammesso il condizionamento in contenitori di vetro o metallo aventi una capienza fino a 5 litri volumetrici. L’imballaggio è munito di un sistema di apertura che non può essere sigillato nuovamente una volta aperto.

Non è consentito mescolare oli provenienti da diverse raccolte.

3.7.   Norme specifiche in materia di etichettatura

L’imballaggio è etichettato in modo da garantire una tracciabilità del prodotto condizionato al di là di ogni dubbio. La denominazione «Ekstra deviško oljčno olje Slovenske Istre» è chiaramente visibile sull’etichetta. Si indica l’anno del raccolto.

Considerato che la temperatura di lavorazione non può superare 27 °C, l’etichetta può recare la seguente dicitura: «hladno stiskanje» (spremitura a freddo) o «prvo hladno stiskanje» (prima spremitura a freddo).

4.   Delimitazione concisa della zona geografica

L’«Ekstra deviško oljčno olje Slovenske Istre» è prodotto nella zona geografica dell’Istria slovena. I confini dell’Istria slovena sono costituiti da:

a nord il confine nazionale con l’Italia,

a ovest il mare,

a sud il confine nazionale con la Croazia e

a est l’inizio della regione del Carso.

5.   Legame con la zona geografica

5.1.   Specificità della zona geografica

La costa slovena è situata nella parte del Mediterraneo dove il mare intercontinentale si insinua più profondamente verso l’Europa centrale. Il clima è submediterraneo. Le condizioni microclimatiche sono alquanto marcate e il clima è molto mutevole a causa dell’arrivo di intense correnti d’aria fredda.

La zona geografica è spazzata da diversi venti: bora (un vento freddo e secco che nei giorni limpidi soffia dalla costa adriatica orientale verso il mare), scirocco (o jugo, un vento caldo e umido che soffia da ESE verso SSE), maestrale (un vento di bassa quota che soffia dal mare), buriana, levante, tramontana e libeccio.

Le precipitazioni medie annue nell’Istria slovena (neve compresa) sono pari a 1 000 mm. Durante il periodo vegetativo (aprile-settembre) nella zona di Capodistria si registrano circa 500 mm di precipitazioni.

Il tipo di suolo predominante nell’Istria slovena è terreno bruno su rocce carbonatiche (la saturazione di base è superiore al 50 %).

Nell’Istria slovena la maggior parte degli oliveti è situata in modo tale da rendere impossibile la raccolta meccanica delle olive; le olive sono quindi raccolte manualmente direttamente dall’albero per garantire al massimo l’integrità del frutto e di conseguenza una più elevata qualità dell’olio.

5.2.   Specificità del prodotto

Le caratteristiche speciali degli oli di oliva dell’Istria slovena sono dovute agli oli prodotti dalle olive della varietà Istrska belica raccolte a una maturità ottimale. Questi oli hanno un contenuto notevolmente superiore di antiossidanti, i cosiddetti biofenoli. Si esige pertanto un contenuto minimo (almeno 30 %) di olive di questa varietà per gli oli extravergini dell’Istria slovena.

L’«Ekstra deviško oljčno olje Slovenske Istre» si caratterizza per un aroma fruttato che ricorda le olive e altri frutti, con un’intensità da delicata a media. L’intensità mediana del fruttato è superiore a 2. Per questo motivo l’«Ekstra deviško oljčno olje Slovenske Istre» si caratterizza per il suo tipico gusto amaro e piccante.

5.3.   Legame causale tra la zona geografica e la qualità o le caratteristiche del prodotto (per le DOP) o una qualità specifica, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto (per le IGP)

L’Istria slovena gode di una situazione geografica molto propizia all’oleicoltura, poiché è il punto in cui il Mediterraneo, con il suo clima caratteristico, tocca il suo vertice settentrionale, consentendo la coltura di varietà locali che conferiscono all’olio il suo aroma caratteristico e l’elevato tenore di antiossidanti noti come biofenoli, derivati in massima parte dalle olive della varietà Istrska belica. La natura speciale del suolo contribuisce anch’essa al carattere delle olive: il suolo predominante dell’Istria slovena è terreno bruno su rocce carbonatiche, del tipo su cui l’ulivo prospera.

L’olio deve le sue caratteristiche al clima, alle varietà, alla rapidità di lavorazione (il frutto raccolto non può essere stoccato per oltre 24 ore dal momento della raccolta), alla tecnologia di spremitura (spremitura a freddo delle olive a una temperatura non superiore a 27 °C) e alla protezione antiparassitaria (conforme alle esigenze di produzione integrata o analoga o dell’oleicoltura biologica). Poiché gli oliveti sono strutturati a terrazze, la raccolta meccanizzata è complessa e quindi la raccolta manuale delle olive rappresenta un’ulteriore caratteristica precipua a garanzia di una migliore qualità dell’olio (frutto integro).

La produzione di olio d’oliva nell’Istria slovena è una tradizione che risale all’antichità. Lo storico greco Pausania (180-115 BC) menziona l’olio d’oliva istriano nella sua «Periegesi della Grecia» (paragrafo 10.32.19). Molte fonti risalenti a un periodo compreso fra il 1201 e il XVII secolo e fino ai giorni nostri fanno riferimento alla produzione olearia della regione. Queste fonti dimostrano che la produzione di olio d’oliva nell’Istria slovena si è sviluppata attraverso i secoli. I metodi tradizionali e le conoscenze acquisite nel corso dei secoli contribuiscono ancora oggi all’elevata qualità dell’olio d’oliva di questa regione.

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

[Articolo 5, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 510/2006 (4)]

http://www.mko.gov.si/fileadmin/mko.gov.si/pageuploads/podrocja/Varna_in_kakovostna_hrana_in_krma/zasciteni_kmetijski_pridelki/Specifikacije/EDOOSI.pdf


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12. Sostituito dal regolamento (UE) n. 1151/2012.

(3)  Sostituito dal regolamento (UE) n. 1151/2012.

(4)  Cfr. nota 3.


Top