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Document 62014CN0151

Causa C-151/14: Ricorso proposto il 31 maggio 2014 — Commissione europea/Repubblica di Lettonia

GU C 159 del 26.5.2014, p. 19–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

26.5.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 159/19


Ricorso proposto il 31 maggio 2014 — Commissione europea/Repubblica di Lettonia

(Causa C-151/14)

2014/C 159/26

Lingua processuale: il lettone

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: I. Rubene e H. Stølbæk)

Convenuta: Repubblica di Lettonia

Conclusioni della ricorrente

concludere che non può ritenersi che le funzioni del notaio, quali attualmente disciplinate nell’ordinamento giuridico lettone, costituiscano un esercizio dei pubblici poteri dello Stato membro, nel senso dell’eccezione enunciata all’articolo 51, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e, di conseguenza, dichiarare che, richiedendo il requisito della nazionalità ai fini della nomina a notaio, la normativa della Repubblica di Lettonia pone in essere una discriminazione in base alla nazionalità vietata dall’articolo 49 del Trattato;

dichiarare che la Repubblica di Lettonia, subordinando la nomina a notaio al requisito della nazionalità, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell’articolo 49 del Trattato;

condannare la Repubblica di Lettonia alle spese.

Motivi e principali argomenti

La Commissione afferma che il requisito della nazionalità ai fini dell’accesso alla professione notarile è discriminatorio e costituisce una limitazione sproporzionata alla libertà di stabilimento. La Repubblica di Lettonia è pertanto venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell’articolo 49 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

La Commissione sostiene che, per loro natura, le funzioni attribuite al notaio nella normativa della Repubblica di Lettonia non sono connesse con l’esercizio di pubblico potere e che, di conseguenza, il requisito della nazionalità ai fini dell’accesso alla professione notarile non può essere giustificato dall’eccezione di cui all’articolo 51 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.


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