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Document 62012CA0301
Case C-301/12: Judgment of the Court (Second Chamber) of 3 April 2014 (request for a preliminary ruling from the Consiglio di Stato — Italy) — Cascina Tre Pini s.s. v Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Regione Lombardia, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Consorzio Parco Lombardo della Valle del Ticino, Comune di Somma Lombardo (Request for a preliminary ruling — Environment — Conservation of natural habitats and of wild fauna and flora — Directive 92/43/EEC — Sites of Community importance — Review of status in the event of pollution or degradation of the environment — National legislation not providing for persons concerned to request such a review — Attribution to the competent national authorities of a discretionary power to undertake of their own motion a review procedure of that status)
Causa C-301/12: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 3 aprile 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato — Cascina Tre Pini s.s./Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Regione Lombardia, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Consorzio Parco Lombardo della Valle del Ticino, Comune di Somma Lombardo (Rinvio pregiudiziale — Ambiente — Conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche — Direttiva 92/43/CEE — Siti di importanza comunitaria — Revisione dello status di un sito siffatto qualora sopravvengano fenomeni di inquinamento o di degrado ambientale — Normativa nazionale che non prevede la possibilità, per i soggetti interessati, di chiedere tale revisione — Attribuzione alle autorità nazionali competenti di un potere discrezionale di avviare d’ufficio una procedura di revisione di detto status)
Causa C-301/12: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 3 aprile 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato — Cascina Tre Pini s.s./Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Regione Lombardia, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Consorzio Parco Lombardo della Valle del Ticino, Comune di Somma Lombardo (Rinvio pregiudiziale — Ambiente — Conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche — Direttiva 92/43/CEE — Siti di importanza comunitaria — Revisione dello status di un sito siffatto qualora sopravvengano fenomeni di inquinamento o di degrado ambientale — Normativa nazionale che non prevede la possibilità, per i soggetti interessati, di chiedere tale revisione — Attribuzione alle autorità nazionali competenti di un potere discrezionale di avviare d’ufficio una procedura di revisione di detto status)
GU C 159 del 26.5.2014, p. 3–4
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
26.5.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 159/3 |
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 3 aprile 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato — Cascina Tre Pini s.s./Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Regione Lombardia, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Consorzio Parco Lombardo della Valle del Ticino, Comune di Somma Lombardo
(Causa C-301/12) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Ambiente - Conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche - Direttiva 92/43/CEE - Siti di importanza comunitaria - Revisione dello status di un sito siffatto qualora sopravvengano fenomeni di inquinamento o di degrado ambientale - Normativa nazionale che non prevede la possibilità, per i soggetti interessati, di chiedere tale revisione - Attribuzione alle autorità nazionali competenti di un potere discrezionale di avviare d’ufficio una procedura di revisione di detto status))
2014/C 159/04
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Consiglio di Stato
Parti
Ricorrente: Cascina Tre Pini s.s.
Convenuti: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Regione Lombardia, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Consorzio Parco Lombardo della Valle del Ticino, Comune di Somma Lombardo
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Consiglio di Stato — Interpretazione degli articoli 9 e 10 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206, pag. 7) — Siti d’importanza comunitaria (SIC) — Revisione dello status di SIC qualora sopraggiungano fenomeni di inquinamento o di degrado dell’ambiente — Normativa nazionale che non prevede la possibilità, per le persone interessate, di chiedere una siffatta revisione — Attribuzione alle autorità competenti di un potere discrezionale per quanto riguarda l’avvio d’ufficio del procedimento per la revisione dello status di SIC — Assenza di valutazione periodica delle condizioni per la revisione dello status di SIC — Assenzi dell’obbligo di informare le persone interessate di un siffatto procedimento
Dispositivo
1) |
Gli articoli 4, paragrafo 1, 9 e 11 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, come modificata dall’Atto relativo alle condizioni di adesione all’Unione europea della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l’Unione europea, devono essere interpretati nel senso che le autorità competenti degli Stati membri sono tenute a proporre alla Commissione europea il declassamento di un sito iscritto nell’elenco dei siti di importanza comunitaria, qualora sia stata ad esse presentata, da parte del proprietario di un terreno incluso in tale sito, un’istanza che adduce il degrado ambientale di quest’ultimo, purché tale istanza sia motivata dalla circostanza che, malgrado il rispetto delle disposizioni dell’articolo 6, paragrafi da 2 a 4, di detta direttiva, come modificata, il sito in questione non può definitivamente più contribuire alla conservazione degli habitat naturali nonché della fauna e della flora selvatiche o alla costituzione della rete Natura 2000. |
2) |
Gli articoli 4, paragrafo 1, 9 e 11 della direttiva 92/43, come modificata dall’Atto relativo alle condizioni di adesione all’Unione europea della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l’Unione europea, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano ad una normativa nazionale che attribuisca la competenza a proporre l’adattamento dell’elenco dei siti di importanza comunitaria soltanto agli enti locali territoriali, e non anche — quanto meno in via sostitutiva in caso di inerzia di tali enti — allo Stato, purché detta attribuzione delle competenze garantisca l’applicazione corretta delle prescrizioni della citata direttiva. |