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Document 32014D0408(03)

    Decisione della Commissione del 27 marzo 2014 che riconosce Bureau Veritas Certification Holding SAS come organismo di controllo a norma del regolamento (UE) n. 995/2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati

    GU C 103 del 8.4.2014, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    8.4.2014   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 103/9


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 27 marzo 2014

    che riconosce Bureau Veritas Certification Holding SAS come organismo di controllo a norma del regolamento (UE) n. 995/2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati

    (2014/C 103/06)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 3,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il 21 dicembre 2012 la Commissione europea ha ricevuto una domanda di riconoscimento di Bureau Veritas Certification Holding SAS, nella quale si dichiarava che questo organismo intendeva fungere da organismo di controllo in tutti gli Stati membri.

    (2)

    Il 22 gennaio 2013 il richiedente ha presentato un aggiornamento della sua domanda.

    (3)

    A norma dell’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) n. 363/2012 della Commissione, del 23 febbraio 2012, sulle norme procedurali per il riconoscimento e la revoca del riconoscimento degli organismi di controllo come previsto nel regolamento (UE) n. 995/2010, del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati (2), il 9 luglio 2013 la Commissione europea ha trasmesso la domanda agli Stati membri interessati per consultazione. Entro il termine prescritto di un mese non sono state ricevute osservazioni in merito.

    (4)

    Il 12 settembre 2013 si è tenuta a Bruxelles una riunione del gruppo direttivo della Commissione appositamente istituito per valutare le domande degli organismi di controllo, in occasione della quale il richiedente ha presentato la domanda di persona.

    (5)

    A norma dell’articolo 3 del regolamento (UE) n. 363/2012, con e-mail datata 19 ottobre 2013 il richiedente è stato invitato a trasmettere informazioni supplementari.

    (6)

    Il 25 ottobre 2013 il richiedente ha trasmesso le informazioni e le precisazioni supplementari richieste.

    (7)

    Sulla base dei documenti presentati dal richiedente, il 19 dicembre 2013 il gruppo direttivo della Commissione è giunto alla conclusione che il richiedente soddisfa i requisiti di cui all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 995/2010 e che può essere riconosciuto dalla Commissione come organismo di controllo.

    (8)

    Sulla base di tutte le prove documentali la Commissione europea ha valutato se il richiedente soddisfa i requisiti di cui all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 995/2010 e ritiene che Bureau Veritas Certification Holding SAS, France, 67-71 Boulevard du Château 92200 Neuilly-sur-Seine, numero di identificazione 775 690 621 R.C.S. Nanterre, soddisfi i requisiti di cui all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 995/2010,

    DECIDE:

    Articolo 1

    Bureau Veritas Certification Holding SAS, France, 67-71 Boulevard du Château 92200 Neuilly-sur-Seine; numero di identificazione 775 690 621 R.C.S. Nanterre, è riconosciuto come organismo di controllo a norma dell’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 995/2010.

    Articolo 2

    Il direttore generale della Direzione generale dell’Ambiente è incaricato di garantire che il richiedente e le autorità competenti in tutti gli Stati membri ricevano notifica della presente decisione e che la presente decisione sia pubblicata senza indugi nel sito web della Commissione.

    Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 2014

    Per la Commissione

    Janez POTOČNIK

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 295 del 12.11. 2010, pag. 23.

    (2)  GU L 115 del 27.4.2012, pag. 12.


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