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Document 32014D0408(02)

    Decisione della Commissione del 19 agosto 2013 che riconosce NEPCon, Danimarca come organismo di controllo a norma del regolamento (UE) n. 995/2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati

    GU C 103 del 8.4.2014, p. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    8.4.2014   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 103/7


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 19 agosto 2013

    che riconosce NEPCon, Danimarca come organismo di controllo a norma del regolamento (UE) n. 995/2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati

    (2014/C 103/05)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 3,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il 22 marzo 2012 la Commissione europea ha ricevuto una domanda di riconoscimento di NEPCon, Danimarca, nella quale si dichiarava che questo organismo intendeva fungere da organismo di controllo in tutti gli Stati membri, fatta eccezione per l’Italia.

    (2)

    La Commissione europea ha accusato ricevuta della domanda in data 22 marzo 2012.

    (3)

    A norma dell’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) n. 363/2012 della Commissione, del 23 febbraio 2012, sulle norme procedurali per il riconoscimento e la revoca del riconoscimento degli organismi di controllo come previsto nel regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati (2), il 31 ottobre 2012 la Commissione europea ha trasmesso la domanda agli Stati membri interessati per consultazione. Entro il termine prescritto di un mese sono pervenute osservazioni dalla Germania, dalla Francia, dalla Svezia e dai Paesi Bassi.

    (4)

    A norma dell’articolo 3 del regolamento (UE) n. 363/2012, con e-mail datata 28 gennaio 2013 è stato chiesto al richiedente di trasmettere informazioni supplementari.

    (5)

    Il richiedente ha trasmesso le informazioni supplementari richieste e il 7 febbraio 2013 ha presentato una domanda riveduta.

    (6)

    Il 14 marzo 2013 si è tenuta a Bruxelles una riunione del gruppo direttivo della Commissione appositamente istituito per valutare le domande degli organismi di controllo, in occasione della quale il richiedente ha presentato la domanda di persona.

    (7)

    A norma dell’articolo 3 del regolamento (UE) n. 363/2012, con e-mail datata 26 marzo 2013 è stato chiesto al richiedente di comunicare informazioni supplementari.

    (8)

    Il richiedente ha comunicato le informazioni e i chiarimenti supplementari richiesti e il 29 aprile 2013 ha modificato la domanda di conseguenza.

    (9)

    Sulla base dei documenti presentati dal richiedente, il 20 giugno 2013 il gruppo direttivo della Commissione è giunto alla conclusione che il richiedente soddisfa i requisiti di cui all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 995/2010 e che può essere riconosciuto dalla Commissione come organismo di controllo.

    (10)

    Sulla base di tutte le prove documentali la Commissione europea ha valutato se il richiedente soddisfa i requisiti di cui all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 995/2010 e ritiene che NEPCon, Danimarca, Guldsmedgade 34, 1, 8000 Århus C soddisfi i requisiti di cui sopra,

    DECIDE:

    Articolo 1

    NEPCon, Danimarca, Guldsmedgade 34, 1, 8000 Århus C, è riconosciuto come organismo di controllo a norma dell’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 995/2010.

    Articolo 2

    Il direttore generale della Direzione generale dell’Ambiente è incaricato di garantire che il richiedente e le autorità competenti in tutti gli Stati membri ricevano notifica della presente decisione e che la presente decisione sia pubblicata senza indugi nel sito web della Commissione.

    Fatto a Bruxelles, il 19 agosto 2013

    Per la Commissione

    Janez POTOČNIK

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 295 del 12.11. 2010, pag. 23.

    (2)  GU L 115 del 27.4.2012, pag. 12.


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