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Document 62014TN0046

    Causa T-46/14: Ricorso proposto il 20 gennaio 2014 — Sales & Solutions/UAMI — Wattline (WATTLINE)

    GU C 78 del 15.3.2014, p. 14–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    15.3.2014   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 78/14


    Ricorso proposto il 20 gennaio 2014 — Sales & Solutions/UAMI — Wattline (WATTLINE)

    (Causa T-46/14)

    2014/C 78/29

    Lingua in cui è stato redatto il ricorso: il tedesco

    Parti

    Ricorrente: Sales & Solutions GmbH (Francoforte sul Meno, Germania) (rappresentante: K. Gründig-Schnelle, avvocato)

    Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

    Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Wattline GmbH (Ruderting, Germania)

    Conclusioni

    La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    modificare la decisione impugnata della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 18 novembre 2013, procedimento R 1668/2012-4, in senso integralmente integralmente conforme all’opposizione e nel senso di respingere la domanda di marchio comunitario;

    condannare l’interveniente alle spese del procedimento, incluse quelle del procedimento di opposizione

    Motivi e principali argomenti

    Richiedente il marchio comunitario: la Wattline GmbH

    Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «WATTLINE» per servizi delle classi 35, 36 e 42 — domanda di marchio comunitario n. 8 908 345

    Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la ricorrente

    Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: marchi tedeschi, denominativo e figurativo, e marchi comunitari, denominativo e figurativo, «WATT» per servizi delle classi 35, 39 e 42

    Decisione della divisione d'opposizione: accoglimento parziale dell’opposizione

    Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione impugnata e rigetto dell’opposizione;

    Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 207/2009 e violazione della regola 20, paragrafo 7, lettera c), e della regola 50, del regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione.


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