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Document 62014TN0046
Case T-46/14: Action brought on 20 January 2014 — Sales & Solutions v OHIM — Wattline (WATTLINE)
Causa T-46/14: Ricorso proposto il 20 gennaio 2014 — Sales & Solutions/UAMI — Wattline (WATTLINE)
Causa T-46/14: Ricorso proposto il 20 gennaio 2014 — Sales & Solutions/UAMI — Wattline (WATTLINE)
GU C 78 del 15.3.2014, p. 14–15
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
15.3.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 78/14 |
Ricorso proposto il 20 gennaio 2014 — Sales & Solutions/UAMI — Wattline (WATTLINE)
(Causa T-46/14)
2014/C 78/29
Lingua in cui è stato redatto il ricorso: il tedesco
Parti
Ricorrente: Sales & Solutions GmbH (Francoforte sul Meno, Germania) (rappresentante: K. Gründig-Schnelle, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Wattline GmbH (Ruderting, Germania)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
modificare la decisione impugnata della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 18 novembre 2013, procedimento R 1668/2012-4, in senso integralmente integralmente conforme all’opposizione e nel senso di respingere la domanda di marchio comunitario; |
— |
condannare l’interveniente alle spese del procedimento, incluse quelle del procedimento di opposizione |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la Wattline GmbH
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «WATTLINE» per servizi delle classi 35, 36 e 42 — domanda di marchio comunitario n. 8 908 345
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la ricorrente
Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: marchi tedeschi, denominativo e figurativo, e marchi comunitari, denominativo e figurativo, «WATT» per servizi delle classi 35, 39 e 42
Decisione della divisione d'opposizione: accoglimento parziale dell’opposizione
Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione impugnata e rigetto dell’opposizione;
Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 207/2009 e violazione della regola 20, paragrafo 7, lettera c), e della regola 50, del regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione.