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Documento 62012CB0376
Case C-376/12: Order of the Court (Eighth Chamber) of 17 October 2013 (request for a preliminary ruling from the Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio) — Sky Italia Srl v Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Commissione di Garanzia dell' Attuazione della Legge sullo Sciopero nei Servizi Pubblici Essenziali (Electronic communications networks and services — Directive 2002/20/EC — Article 12 — Administrative charges imposed on undertakings in the sector concerned — National legislation making operators of electronic communications subject to the payment of a charge intended to cover the operating costs of the national regulatory authorities)
Causa C-376/12: Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 17 ottobre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio) — Sky Italia Srl/Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Commissione di Garanzia dell’Attuazione della Legge sullo Sciopero nei Servizi Pubblici Essenziali (Reti e servizi di comunicazione elettronica — Direttiva 2002/20/CE — Articolo 12 — Diritti amministrativi imposti alle imprese del settore interessato — Normativa nazionale che assoggetta gli operatori del settore delle comunicazioni elettroniche al pagamento di un diritto destinato a coprire i costi operativi delle autorità nazionali di regolamentazione)
Causa C-376/12: Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 17 ottobre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio) — Sky Italia Srl/Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Commissione di Garanzia dell’Attuazione della Legge sullo Sciopero nei Servizi Pubblici Essenziali (Reti e servizi di comunicazione elettronica — Direttiva 2002/20/CE — Articolo 12 — Diritti amministrativi imposti alle imprese del settore interessato — Normativa nazionale che assoggetta gli operatori del settore delle comunicazioni elettroniche al pagamento di un diritto destinato a coprire i costi operativi delle autorità nazionali di regolamentazione)
GU C 377 del 21.12.2013, p. 2/3
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
21.12.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 377/2 |
Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 17 ottobre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio) — Sky Italia Srl/Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Commissione di Garanzia dell’Attuazione della Legge sullo Sciopero nei Servizi Pubblici Essenziali
(Causa C-376/12) (1)
(Reti e servizi di comunicazione elettronica - Direttiva 2002/20/CE - Articolo 12 - Diritti amministrativi imposti alle imprese del settore interessato - Normativa nazionale che assoggetta gli operatori del settore delle comunicazioni elettroniche al pagamento di un diritto destinato a coprire i costi operativi delle autorità nazionali di regolamentazione)
2013/C 377/03
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Parti
Ricorrente: Sky Italia Srl
Convenuta: Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Commissione di Garanzia dell’Attuazione della Legge sullo Sciopero nei Servizi Pubblici Essenziali
con l’intervento di: Television Broadcasting System SpA, Wind Telecomunicazioni SpA
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunale amministrativo Regionale per il Lazio — Interpretazione dell’articolo 12 della direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni) (GU L 108, pag. 21) — Diritti amministrativi imposti alle imprese — Normativa che prevede che tutti i costi delle autorità nazionali di regolamentazione, non finanziati dallo Stato, sono ripartiti tra le imprese del settore interessato in funzione dei ricavi realizzati da queste ultime a titolo delle vendite di merci o delle prestazioni di servizi pertinenti
Dispositivo
L’articolo 12 della direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni), deve essere interpretato nel senso che esso non osta alla disciplina di uno Stato membro, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, ai sensi della quale le imprese che prestano servizi o reti di comunicazione elettronica sono tenute a versare un diritto destinato a coprire i costi complessivamente sostenuti dall’autorità nazionale di regolamentazione e non finanziati dallo Stato, il cui importo è determinato in funzione dei ricavi realizzati da tali imprese, a condizione che siffatto diritto sia esclusivamente destinato alla copertura dei costi relativi alle attività menzionate al paragrafo 1, lettera a), di tale disposizione, che la totalità dei ricavi ottenuti a titolo di detto diritto non superi i costi complessivi relativi a tali attività e che lo stesso diritto sia imposto alle singole imprese in modo proporzionato, obiettivo e trasparente, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.