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Document 52013TA1213(28)

Relazione sui conti annuali dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati relativi all’esercizio 2012 corredata delle risposte dell’Autorità

GU C 365 del 13.12.2013, p. 197–205 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

13.12.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 365/197


RELAZIONE

sui conti annuali dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati relativi all’esercizio 2012 corredata delle risposte dell’Autorità

2013/C 365/28

INTRODUZIONE

1.

L’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (di seguito «l’Autorità» o «ESMA»), con sede a Parigi, è stata istituita dal regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (1). Compito dell’Autorità è migliorare il funzionamento del mercato interno dell’UE assicurando un livello di regolamentazione e di vigilanza elevato, efficace e uniforme, promuovere l’integrità e la stabilità dei mercati finanziari e rafforzare il coordinamento internazionale in materia di vigilanza al fine di mantenere la stabilità del sistema finanziario (2). L’Aesfem è stata istituita a decorrere dal 1o gennaio 2011.

INFORMAZIONI A SOSTEGNO DELLA DICHIARAZIONE DI AFFIDABILITÀ

2.

L’approccio di audit adottato dalla Corte include procedure analitiche di audit, verifiche dirette delle operazioni e una valutazione dei controlli chiave dei sistemi di supervisione e controllo dell’Autorità. A ciò si aggiungono gli elementi probatori forniti dai lavori svolti da altri auditor (ove pertinenti) e l’analisi delle attestazioni della direzione (management representations).

DICHIARAZIONE DI AFFIDABILITÀ

3.

Conformemente alle disposizioni dell’articolo 287 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), la Corte ha controllato:

a)

i conti annuali dell’Autorità, che comprendono i rendiconti finanziari (3) e le relazioni sull’esecuzione del bilancio (4) per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2012;

b)

la legittimità e regolarità delle operazioni alla base di tali conti.

La responsabilità della direzione

4.

Ai sensi degli articoli 33 e 43 del regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione (5), la direzione è responsabile della preparazione e della fedele presentazione dei conti annuali dell’Autorità e della legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti:

a)

le responsabilità della direzione per i conti annuali dell’Autorità comprendono la definizione, l’applicazione e il mantenimento di un sistema di controllo interno adeguato ai fini della preparazione e della fedele presentazione di rendiconti finanziari privi di inesattezze rilevanti dovute a frode o errore, la selezione e l’applicazione di politiche contabili appropriate basate sulle norme contabili adottate dal contabile della Commissione (6), e l’elaborazione di stime contabili ragionevoli rispetto alle circostanze. Il direttore approva i conti annuali dell’Autorità dopo che il contabile li ha preparati, sulla base di tutte le informazioni disponibili, e corredati di una nota nella quale dichiara, tra l’altro, di avere la ragionevole certezza che essi forniscono un’immagine fedele, sotto tutti gli aspetti rilevanti, della situazione finanziaria dell’Autorità;

b)

le responsabilità della direzione riguardo alla legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti e alla conformità al principio della sana gestione finanziaria richiedono la definizione, l’applicazione e il mantenimento di un sistema di controllo interno efficace ed efficiente, che comprende l’opportuna supervisione e misure appropriate per prevenire le irregolarità e le frodi nonché, se necessario, azioni legali per recuperare i fondi indebitamente versati o non correttamente utilizzati.

La responsabilità del revisore

5.

È responsabilità della Corte presentare al Parlamento europeo e al Consiglio (7), sulla base dell’audit espletato, una dichiarazione concernente l’affidabilità dei conti annuali e la legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti. La Corte espleta l’audit conformemente ai princìpi internazionali di audit e ai codici deontologici dell’IFAC nonché ai princìpi internazionali delle istituzioni superiori di controllo dell’INTOSAI. In base a tali princìpi, la Corte è tenuta a pianificare e svolgere i propri audit in modo da ottenere una ragionevole certezza riguardo all’assenza di inesattezze rilevanti nei conti annuali dell’Autorità, nonché alla legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti.

6.

L’audit comporta l’esecuzione di procedure volte ad ottenere elementi probatori relativi agli importi e alle informazioni riportate nei conti, nonché alla legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti. Le procedure selezionate dipendono dal giudizio dell’auditor, basato su una valutazione dei rischi di inesattezze rilevanti nei conti e di significative inosservanze del quadro giuridico dell’Unione europea, dovute a frode o errore, nelle operazioni sottostanti. Nel valutare tali rischi, l’auditor esamina tutti i controlli interni applicati alla compilazione e alla presentazione fedele dei conti, nonché i sistemi di supervisione e controllo posti in essere per garantire la legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti, e definisce procedure di audit adeguate alle circostanze. L’audit include altresì una valutazione dell’adeguatezza delle politiche contabili, della ragionevolezza delle stime contabili elaborate, nonché la valutazione della presentazione complessiva dei conti.

7.

La Corte ritiene che gli elementi probatori ottenuti siano sufficienti e adeguati a fornire una base per la propria dichiarazione di affidabilità.

Giudizio sull’affidabilità dei conti

8.

A giudizio della Corte, i conti annuali dell’Autorità presentano fedelmente, sotto tutti gli aspetti rilevanti, la posizione finanziaria della stessa al 31 dicembre 2012, nonché i risultati delle sue operazioni e i flussi di cassa per l’esercizio chiuso in tale data, conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario dell’Autorità e alle norme contabili adottate dal contabile della Commissione.

Giudizio sulla legittimità e regolarità delle operazioni su cui sono basati i conti

9.

A giudizio della Corte, le operazioni su cui sono basati i conti annuali per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2012 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittime e regolari.

10.

Le osservazioni che seguono non mettono in discussione i giudizi della Corte.

OSSERVAZIONI SULL’AFFIDABILITÀ DEI CONTI

11.

Il sistema contabile dell’Autorità non è stato ancora convalidato dal contabile.

OSSERVAZIONI SUI CONTROLLI INTERNI

12.

Durante il secondo anno di attività, l’Autorità ha realizzato un importante passo avanti con l’adozione e l’attuazione dei requisiti di base per tutte le norme di controllo interno. Tuttavia, tali norme non sono ancora pienamente attuate.

13.

Vi è un notevole margine di miglioramento per quanto concerne la tempestività e la documentazione delle procedure di appalto.

OSSERVAZIONI SULLA GESTIONE DI BILANCIO

14.

Gli stanziamenti totali dell’Autorità per il 2012 sono ammontati a 20,3 milioni di euro, di cui 2,8 milioni di euro (14 %) sono stati annullati e 4,2 milioni di euro (21 %) di stanziamenti impegnati sono stati riportati al 2013.

15.

Questo livello di annullamenti elevato è dovuto al fatto che, al momento della preparazione del bilancio, era stato previsto che tutti i posti inclusi nella tabella dell’organico sarebbero stati coperti agli inizi del 2012, mentre alcune assunzioni sono avvenute soltanto nel corso dell’esercizio. Anche i ritardi nelle gare d’appalto nel settore informatico hanno dato luogo ad annullamenti.

16.

Il livello degli stanziamenti impegnati riportati al 2013 è stato elevato per il Titolo II (Spese amministrative) (39 %) e per il Titolo III (Spese operative) (52 %). Per il Titolo II, tale situazione è principalmente imputabile all’aggiudicazione di un importante contratto per lavori negli uffici dell’Autorità nel dicembre 2012 (0,6 milioni di euro) e che la consegna di materiale informatico (0,5 milioni di euro), apparecchiature telefoniche (0,1 milioni di euro) e mobilio (0,3 milioni di euro) acquistati non era stata completata alla fine dell’esercizio. Per il Titolo III, l’alto livello di stanziamenti impegnati riportati è dovuto al carattere pluriennale dei progetti informatici importanti e ai ritardi nelle relative procedure di appalto.

17.

Nel 2012, l’Autorità ha eseguito 22 storni di bilancio per un importo di 3,2 milioni di euro (16 % del bilancio totale per il 2012), il che è indicativo di carenze nella pianificazione di bilancio.

ALTRE OSSERVAZIONI

18.

L’Autorità deve migliorare ulteriormente la trasparenza delle procedure di assunzione. In particolare, in una delle procedure sottoposte ad audit, il numero di anni di esperienza per una data posizione non è stato considerato tra i requisiti e in tre procedure non vi erano elementi indicanti che il punteggio minimo per l’inclusione negli elenchi dei candidati selezionati fosse stato stabilito prima dell’esame delle candidature.

SEGUITO DATO ALLE OSSERVAZIONI PER L’ESERCIZIO PRECEDENTE

19.

Nell’allegato I viene fornito un quadro generale delle azioni correttive intraprese a seguito delle osservazioni formulate dalla Corte per l’esercizio precedente.

La presente relazione è stata adottata dalla Sezione IV, presieduta da Louis GALEA, Membro della Corte dei conti, a Lussemburgo, nella riunione del 9 luglio 2013.

Per la Corte dei conti

Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA

Presidente


(1)  GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84.

(2)  L’allegato II illustra in maniera sintetica, a titolo informativo, le competenze e le attività dell’Autorità.

(3)  Questi conti comprendono il bilancio finanziario e il conto del risultato economico, la tabella dei flussi di cassa, il prospetto delle variazioni del patrimonio netto e un riepilogo delle politiche contabili significative, nonché altre note esplicative.

(4)  Queste includono il conto di risultato dell’esecuzione del bilancio e relativo allegato.

(5)  GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

(6)  Le norme contabili adottate dal contabile della Commissione sono derivate dagli International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) emanati dalla Federazione internazionale dei revisori contabili (International Federation of Accountants — IFAC) o, ove pertinente, dai princìpi contabili internazionali [International Accounting Standards (IAS)/International Financial Reporting Standards (IFRS)] emanati dall’International Accounting Standards Board.

(7)  Articolo 185, paragrafo 2 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1).


ALLEGATO I

Seguito dato alle osservazioni per l’esercizio precedente

Anno

Osservazioni della Corte

Stato di avanzamento delle azioni correttive

(Completato / In corso / Pendente / N.D.)

2011

Gli impegni dell’Autorità sono ammontati a 12 841 997 euro, pari al 76 % del bilancio 2011. I tassi di impegno sono stati modesti soprattutto per il Titolo III «Spese operative» (47 %). Ciò ha influito sugli obiettivi dell’Autorità relativi al sistema informatico, che non sono stati interamente raggiunti. I bassi tassi di esecuzione indicano difficoltà nella pianificazione e nell’attuazione del bilancio.

In corso

2011

Il bilancio dell’Autorità per l’esercizio 2011 è ammontato a 16,9 milioni di euro. Conformemente all’articolo 62, paragrafo 1, del suo regolamento istitutivo, il bilancio per l’esercizio 2011 è stato finanziato per il 60 % dai contributi degli Stati membri e dei paesi AELS e per il 40 % dal bilancio dell’Unione. Alla fine del 2011, l’Aesfem ha registrato un risultato positivo di bilancio di 4,3 milioni di euro. Conformemente al regolamento finanziario (1), l’intero importo è stato registrato nei conti come passività nei confronti della Commissione europea.

In corso

2011

Sono state rilevate debolezze in relazione a sei impegni giuridici che sono stati effettuati anticipatamente a quelli di bilancio (483 845 euro).

In corso

2011

La Corte ha individuato una serie di casi, per un valore totale di 207 442 euro, in cui agli stanziamenti di pagamento riportati al 2012 non corrispondevano impegni giuridici. Questi riporti sono quindi irregolari e dovrebbero essere annullati.

Pendente

2011

L’Autorità non aveva ancora adottato norme di controllo interno.

Completato

2011

È necessario che l’Autorità migliori la gestione delle immobilizzazioni. Per i beni immateriali sviluppati dall’Autorità, le procedure contabili e le informazioni sui costi non erano attendibili.

In corso

2011

Le modalità di attuazione dello statuto non erano state adottate.

Completato

2011

L’Aesfem non aveva ancora aderito all’accordo interistituzionale con l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) relativo alle indagini sui casi di frode. L’Autorità dovrebbe provvedere ad una completa attuazione del proprio regolamento finanziario a tale riguardo.

Completato

2011

L’Autorità dovrebbe migliorare la trasparenza delle procedure di assunzione. Il numero di anni di esperienza richiesti per una data posizione non è stato rispettato, sono state accettate domande pervenute oltre il termine, la commissione selezionatrice non ha stabilito le domande per le prove scritte e orali prima dell’esame delle domande e l’autorità investita del potere di nomina non ha preso alcuna decisione riguardo alla nomina della commissione selezionatrice.

In corso


(1)  Articolo 15, paragrafo 4, e articolo 16, paragrafo 1.


ALLEGATO II

Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (Parigi)

Competenze e attività

Ambiti di competenza dell’Unione secondo il trattato

(articolo 114 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea)

Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale, adottano le misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l’instaurazione ed il funzionamento del mercato interno.

Competenze dell’Autorità

[regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio e regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio]

Funzioni

elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione,

elaborare progetti di norme tecniche di attuazione,

emanare orientamenti e formulare raccomandazioni,

formulare raccomandazioni se l’autorità nazionale competente non ha applicato gli atti settoriali o li ha applicati in modo che sembra costituire una violazione del diritto dell’Unione,

prendere decisioni individuali nei confronti delle autorità competenti in determinate situazioni di emergenza e per la risoluzione delle controversie tra autorità competenti in situazioni transfrontaliere,

nei casi concernenti il diritto dell’Unione direttamente applicabile, prendere decisioni individuali nei confronti di partecipanti ai mercati finanziari: i) se un’autorità nazionale competente non ha applicato gli atti settoriali o li ha applicati in modo che sembra costituire una violazione del diritto dell’Unione e se l’autorità competente non si è conformata ad un parere formale della Commissione; ii) se un’autorità competente non si è attenuta alla decisione dell’Autorità adottata in determinate situazioni di emergenza o iii) se l’autorità competente non si è attenuta alla decisione dell’Autorità nella risoluzione delle controversie tra autorità competenti in situazioni transfrontaliere,

emanare pareri rivolti al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione su tutte le questioni connesse con la sua area di competenza,

raccogliere le informazioni necessarie sui partecipanti ai mercati finanziari ai fini dello svolgimento dei compiti che le sono attribuiti,

sviluppare metodologie comuni per valutare l’effetto delle caratteristiche del prodotto e dei relativi processi di distribuzione sulla situazione finanziaria dei partecipanti ai mercati finanziari e sulla protezione dei consumatori,

fornire una banca dati, accessibile a livello centrale, dei partecipanti ai mercati finanziari registrati nella sua area di competenza, laddove specificato dalla normativa settoriale,

emettere segnalazioni nel caso in cui un’attività finanziaria costituisca una seria minaccia per i suoi obiettivi,

proibire o limitare temporaneamente talune attività finanziarie che mettono a repentaglio il corretto funzionamento e l’integrità dei mercati finanziari o la stabilità generale o parziale del sistema finanziario dell’Unione nei casi specificati e alle condizioni previste nella normativa settoriale o in caso di necessità dovuta a situazioni di emergenza,

partecipare alle attività dei collegi delle autorità di vigilanza, comprese le indagini in loco, effettuate congiuntamente da due o più autorità competenti,

affrontare qualsivoglia rischio di perturbazione dei servizi finanziari che sia imputabile a un deterioramento totale o parziale del sistema finanziario e potenzialmente in grado di produrre effetti negativi gravi per il mercato interno e l’economia reale,

emanare orientamenti e formulare raccomandazioni supplementari per i partecipanti chiave ai mercati finanziari, allo scopo di tener conto del rischio sistemico da essi costituito,

condurre un’indagine su un tipo particolare di attività finanziaria, su un tipo di prodotto o su un tipo di condotta allo scopo di valutare le potenziali minacce per l’integrità dei mercati finanziari o la stabilità del sistema finanziario e raccomandare interventi appropriati alle autorità competenti interessate,

svolgere compiti e assumere responsabilità delegate dalle autorità competenti,

fornire pareri alle autorità competenti,

effettuare verifiche inter pares di tutte le attività delle autorità competenti,

esercitare una funzione di coordinamento generale tra le autorità competenti, in particolare nei casi in cui gli sviluppi negativi potrebbero compromettere il regolare funzionamento e l’integrità dei mercati finanziari o la stabilità del sistema finanziario nell’Unione,

avviare e coordinare in tutta l’Unione valutazioni sulla resilienza dei partecipanti ai mercati finanziari agli sviluppi negativi dei mercati,

decidere in merito alle domande di certificazione e registrazione di un gruppo di agenzie di rating del credito e sulla revoca di questa certificazione e registrazione,

definire accordi di cooperazione con le pertinenti autorità competenti dell’agenzia di rating del credito di paesi terzi,

svolgere indagini ed ispezioni in loco nei locali delle agenzie di rating del credito, dell’entità valutata o di terzi collegati,

se un’agenzia di rating del credito ha commesso una infrazione, decidere di revocare la registrazione, vietarle temporaneamente di emettere rating del credito, sospendere l’uso a fini regolamentari di rating del credito emessi da tale agenzia, richiedere che sia posto fine all’infrazione e/o emettere una comunicazione pubblica,

quando un’agenzia di rating del credito ha commesso, intenzionalmente o per negligenza, una infrazione, decidere di comminare una sanzione.

Organizzazione

Consiglio delle autorità di vigilanza

Composizione

Presidente (senza diritto di voto); il capo dell’autorità pubblica nazionale competente per la vigilanza dei partecipanti ai mercati finanziari in ogni Stato membro; un rappresentante del Comitato europeo per il rischio sistemico (senza diritto di voto); un rappresentante per ognuna delle altre due autorità europee di vigilanza (senza diritto di voto).

Funzioni

Fornisce orientamenti al lavoro dell’Autorità ed è incaricato di adottare le decisioni di cui al capo II del regolamento istitutivo.

Consiglio di amministrazione

Composizione

Presidente e altri sei membri del consiglio delle autorità di vigilanza eletti da e fra i membri con diritto di voto dello stesso consiglio delle autorità di vigilanza. Il direttore esecutivo e un rappresentante della Commissione partecipano alle riunioni del consiglio di amministrazione senza diritto di voto (anche se il rappresentante della Commissione può votare sulle questioni relative al bilancio).

Funzioni

Assicura che l’Autorità assolva la sua missione ed esegua i compiti che le sono affidati ai sensi del regolamento istitutivo.

Presidente

Rappresentante dell’Autorità incaricato di preparare i lavori del consiglio delle autorità di vigilanza e di presiedere le riunioni del consiglio delle autorità di vigilanza e del consiglio di amministrazione. Designato dal consiglio delle autorità di vigilanza, previa audizione da parte del Parlamento europeo.

Direttore esecutivo

Nominato dal consiglio delle autorità di vigilanza, previa conferma del Parlamento europeo. Si occupa della gestione dell’Autorità e prepara i lavori del consiglio di amministrazione.

Audit interno

Servizio di audit interno della Commissione europea (IAS).

Audit esterno

Corte dei conti europea.

Autorità competente per il discarico

Parlamento europeo su raccomandazione del Consiglio.

Risorse messe a disposizione dell’Autorità nel 2012

Bilancio definitivo

Bilancio totale: 20,279 milioni di euro, comprendenti:

 

sovvenzione dell’Unione: 7,12 milioni di euro.

 

contributi delle autorità nazionali competenti: 10,158 milioni di euro.

 

commissioni versate dagli enti oggetto della vigilanza: 3,001 milioni di euro.

Effettivi al 31 dicembre 2012

Personale statutario: 75 posti temporanei autorizzati nella tabella dell’organico; agenti temporanei assunti: 75.

Agenti contrattuali: 10 posti previsti in bilancio; posti di agenti contrattuali effettivamente occupati: 12.

Esperti nazionali distaccati: 16 posti previsti in bilancio, posti di esperti nazionali distaccati effettivamente occupati: 10.

Prodotti e servizi forniti nel 2012

19 agenzie di rating del credito registrate, una certificata,

vigilanza ordinaria, compreso lo svolgimento di analisi tematiche ad es. sui rating delle banche,

valutazione della conformità di nuove proposte di deroga agli obblighi di trasparenza pre-trade individuata dalla direttiva relativa ai mercati degli strumenti finanziari (MiFID),

pubblicazione delle linee guida finali sulle negoziazioni automatizzate ad alta frequenza (HFT),

proseguimento del lavoro di preparazione per un esame delle direttive MiFID (mercati degli strumenti finanziari)/ MAD (abusi di mercato) / PD (prospetti),

emanazione di norme tecniche (di regolamentazione e di attuazione) per il regolamento sui derivati OTC, sulle controparti centrali (CCP) e sui repertori di dati sulle negoziazioni (regolamento sull’infrastruttura del mercato europeo — EMIR),

lavori per preparare l’entrata in vigore regolamento EMIR, su cui l’Aesfem attuerà la vigilanza dei repertori di dati,

norme tecniche per la nuova normativa sulle vendite allo scoperto,

primi pareri sulle restrizioni alle vendite allo scoperto in Grecia e Spagna,

norme dettagliate per la remunerazione dei gestori di fondi di investimento alternativi,

contributo allo sviluppo dei princìpi internazionali di informativa finanziaria (International Financial Reporting Standards — IFRS),

chiarimenti alle imprese sulla corretta applicazione di norme IFRS [trattamento in caso di allentamento temporaneo delle condizioni di rimborso (forbearance) e trattamento dell’avviamento],

attività per la condivisione delle esperienze e discussione delle implicazioni tra le autorità nazionali di vigilanza su questioni attinenti alla vigilanza del mercato e alla direttiva relativa ai prospetti (PD), alla direttiva sulla trasparenza (TD), e alla direttiva relativa alle offerte pubbliche di acquisto ecc.,

lavoro congiunto con le altre Autorità europee di vigilanza (AEV),

contributo attivo al Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS) in relazione alla stabilità finanziaria, anche attraverso la redazione di una relazione regolare sui rischi; riunioni informative settimanali,

rafforzamento della tutela finanziaria del consumatore attraverso norme ed obblighi supplementari per gli intermediari e gestori di fondi, consulenza finanziaria e idoneità (MiFID), norme sull’informativa per i fondi indicizzati quotati (ETF),

segnalazioni agli investitori paneuropei riguardo alle problematiche connesse agli investimenti on-line,

organizzazione di una Giornata dell’investitore presso la sede dell’Aesfem,

gestione del database UE per la comunicazione delle operazioni,

sviluppo con successo di una soluzione informatica per la pubblicazione dei rating storici delle agenzie di rating del credito,

coordinamento delle risposte delle autorità nazionali di vigilanza alla crisi finanziaria, incluso un rafforzamento delle rispettive analisi di rischio,

due verifiche inter pares sull’attuazione del regime sull’abuso di mercato e sulla direttiva sul prospetto.

Fonte: Informazioni fornite dall’Autorità.


LA RISPOSTA DELL’AUTORITÀ

11.

La relazione per la convalida dei sistemi contabili è in corso di ultimazione. Prima della preparazione della relazione, per convalidare l’affidabilità dei risultati delle procedure usate, il contabile ha effettuato controlli al 100 % di tutte le operazioni finanziarie, anziché applicare un approccio a campione e con test di sistema.

12.

L’ESMA ha istituito una funzione di controllo interno nel 2012 e ha adottato un piano d’azione basato sul rischio per il controllo interno, che al momento viene attivamente sviluppato e monitorato. Alla fine del 2012 l’ESMA aveva attuato 19 delle 20 attività programmate per tale esercizio. Sono stati elaborati programmi di lavoro in materia di controllo interno per il 2013 e il 2014. Tenuto conto dei rischi associati alle caratteristiche della gestione, i sistemi interni di gestione e di controllo sono adeguati all’esecuzione dei compiti dell’ESMA, ai sensi dell’articolo 38, paragrafo 4, del regolamento finanziario dell’ESMA.

13.

Nel 2012 l’ESMA ha dovuto riaggiudicare diversi contratti ereditati dal suo predecessore, il CESR. Il piano per gli appalti è stato quasi interamente eseguito, pur se con alcuni ritardi dovuti a una carenza di risorse. Al fine di ottenere miglioramenti in questo settore, nel 2013 l’ESMA assumerà personale aggiuntivo per il gruppo addetto agli appalti, integrando inoltre nelle procedure ulteriori controlli interni.

14.

L’ESMA prende nota delle corrette spiegazioni già menzionate nelle osservazioni della Corte. Tali spiegazioni rispecchiano la situazione del 2012.

15.

Il bilancio per il 2012 è stato preparato nel gennaio 2011, mese in cui l’Autorità è divenuta operativa. È stato predisposto per la maggior parte dalla Commissione europea, in una situazione in cui, di fatto, non si disponeva di alcuna esperienza nella gestione dell’Autorità.

16.

Per quanto riguarda la gestione del bilancio relativo al programma di lavoro IT dell’ESMA, va rilevato che il programma di lavoro IT per il 2012 era basato sui requisiti di normative che in quel momento erano ancora oggetto di discussioni in seno alle istituzioni dell’UE. I negoziati finali per alcune di queste disposizioni legislative hanno influito sul programma di lavoro IT e sul piano per gli appalti nel corso dell’esercizio.

17.

Nel periodo successivo alla visita della Corte l’ESMA ha elaborato processi migliori e ha posto in essere controlli relativi alle questioni individuate nonché al bilancio e alla programmazione.

18.

L’ESMA prende atto della constatazione. In seguito all’osservazione della Corte, l’ESMA ha effettuato un esame ex post di tutte le procedure di assunzione di agenti temporanei condotte nel 2012, che ha confermato l’assenza di altri casi simili. Per limitare il rischio di negligenze analoghe in futuro, l’ESMA ha attuato nuove procedure, determinando soglie per i candidati selezionati e controlli ex ante sulla convalida dell’idoneità dei candidati con uno strumento elettronico per il calcolo del numero di anni di esperienza.


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