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Document 52013XG1030(01)

Avviso all'attenzione delle persone ed entità cui si applicano le misure restrittive previste dalla decisione 2012/642/PESC del Consiglio e dal regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio, rispettivamente modificata dalla decisione 2013/534/PESC del Consiglio ed attuato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1054/2013 del Consiglio, relativi a misure restrittive nei confronti della Bielorussia

GU C 316 del 30.10.2013, p. 9–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.10.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 316/9


Avviso all'attenzione delle persone ed entità cui si applicano le misure restrittive previste dalla decisione 2012/642/PESC del Consiglio e dal regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio, rispettivamente modificata dalla decisione 2013/534/PESC del Consiglio ed attuato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1054/2013 del Consiglio, relativi a misure restrittive nei confronti della Bielorussia

2013/C 316/05

Le seguenti informazioni sono portate all'attenzione delle persone ed entità che figurano nell'allegato della decisione 2012/642/PESC del Consiglio e nell'allegato I del regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio, rispettivamente modificata dalla decisione 2013/534/PESC del Consiglio (1) ed attuato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1054/2013 del Consiglio (2), relativi a misure restrittive nei confronti della Bielorussia.

Il Consiglio dell'Unione europea ha deciso che le persone ed entità che figurano nei suddetti allegati dovranno continuare ad essere incluse nell'elenco delle persone ed entità che sono oggetto delle misure restrittive previste dalla decisione 2012/642/PESC e dal regolamento (CE) n. 765/2006 relativi a misure restrittive nei confronti della Bielorussia. I motivi che hanno determinato l'indicazione di queste persone ed entità sono specificati alle pertinenti voci di tali allegati.

Si richiama l'attenzione delle persone ed entità in questione sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato membro o degli Stati membri pertinenti, indicate nei siti web di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 765/2006, al fine di ottenere un'autorizzazione a utilizzare i fondi congelati per soddisfare bisogni fondamentali o per effettuare pagamenti specifici (cfr. articolo 3 del regolamento).

Le persone ed entità interessate possono presentare al Consiglio, unitamente ai documenti giustificativi, una richiesta volta ad ottenere il riesame della decisione che le include nell'elenco summenzionato al seguente indirizzo:

Consiglio dell'Unione europea

Segretariato generale

DG C — Unità 1C (Questioni orizzontali)

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Si richiama inoltre l'attenzione delle persone ed entità interessate sulla possibilità di presentare ricorso contro la decisione del Consiglio dinanzi al Tribunale dell’Unione europea conformemente alle condizioni stabilite all'articolo 275, secondo comma, e all’articolo 263, quarto e sesto comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.


(1)  GU L 288 del 30.10.2013, pag. 69.

(2)  GU L 288 del 30.10.2013, pag. 1.


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