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Dokument 52013AR2062

Parere del Comitato delle regioni «Lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati»

GU C 280 del 27.9.2013, str. 57—65 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

27.9.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 280/57


Parere del Comitato delle regioni «Lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati»

2013/C 280/11

IL COMITATO DELLE REGIONI

ritiene che la revisione della direttiva sia necessaria e vada pertanto compiuta senza ulteriori indugi, onde proteggere la salute della popolazione europea, e in particolare dei più giovani, dai rischi derivanti dal tabacco;

invita la Commissione e gli Stati membri ad adottare una direttiva equilibrata che conduca a una migliore tutela della salute dei consumatori, tenendo al tempo stesso conto della produzione e del valore economico della coltura del tabacco;

ritiene che gli Stati membri dovrebbero vietare la distribuzione gratuita di prodotti del tabacco, sia online che in aree pubbliche, dato il suo forte potenziale di attrarre nuovi (e giovani) fumatori;

invita la Commissione europea e gli Stati membri a considerare un regime atto a compensare la perdita di posti di lavoro nel settore del tabacco e in quello delle confezioni;

osserva che gli Stati membri dovrebbero essere in grado di vietare le vendite transfrontaliere di prodotti del tabacco per tutelare meglio i loro giovani cittadini;

ritiene che occorra promuovere campagne di pubblica educazione e di sensibilizzazione, informando gli allievi delle scuole elementari e medie in merito ai danni derivanti dal tabacco e ai suoi effetti negativi sulla salute e il benessere;

invita la Commissione e gli Stati membri a prevedere misure di sostegno per le regioni in cui il tabacco viene attualmente coltivato e lavorato, per consentire loro di sostituirlo con coltivazioni più sostenibili;

richiama l'attenzione sul fatto che le confezioni non standardizzate sono attualmente sul mercato e che la loro rimozione avrà effetti negativi per le regioni di produzione.

Relatore

Dimitrios KALOGEROPOULOS (EL/PPE), consigliere comunale di Egaleo

Testo di riferimento

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati

COM(2012) 788 final.

I.   RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO DELLE REGIONI

Introduzione

1.

prende atto del fatto che, dodici anni dopo l'adozione da parte dell'UE dell'attuale direttiva sui prodotti del tabacco (che prevede una serie di misure di controllo) il fumo costituisce tuttora, con quasi 700 000 decessi ogni anno, la principale causa prevenibile di morte nell'UE, e che oltre il 70 % dei fumatori inizia a fumare prima di aver compiuto 18 anni. È pertanto fermamente convinto della necessità di rivedere urgentemente l'attuale direttiva definendo misure più rigorose per la sua attuazione;

2.

accoglie con favore la decisione della Commissione di sostenere e integrare gli sforzi degli Stati membri e degli enti locali e regionali diretti ad affrontare il problema del tabagismo. Il CdR fa osservare che la coltivazione del tabacco è legale ma che è tuttavia necessario verificare attentamente l'impatto del suo consumo sulla salute dei cittadini;

3.

è favorevole all'articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea come base giuridica della proposta di direttiva, visto l'obiettivo della Commissione europea di armonizzare le legislazioni e le disposizioni amministrative, ove tuttora differenti, che rientrano nell'ambito della proposta di direttiva, allo scopo di garantire il funzionamento del mercato interno. Sottolinea che tale approccio è stato corroborato dalla sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea nella causa C-380/03 Repubblica federale di Germania contro Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea. D'altronde, la proposta di direttiva consente agli Stati membri di adottare misure più restrittive rispetto a quelle contenute nell'articolato;

Contributi della politica dell'UE alla tutela della salute

4.

riconosce il contributo che possono dare in generale le politiche di sostegno dell'UE, conformemente all'obiettivo previsto dall'articolo 114, paragrafo 3 del TFUE e dall'articolo 35 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE, secondo cui "nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche ed attività dell'Unione è garantito un livello elevato di protezione della salute umana";

5.

ritiene che la revisione della direttiva sia necessaria e vada pertanto compiuta senza ulteriori indugi, onde proteggere la salute della popolazione europea, e in particolare dei più giovani, dai rischi derivanti dal tabacco;

6.

sottolinea che l'UE dovrebbe, insieme alle autorità nazionali, regionali e locali, intensificare gli sforzi per la salute pubblica, l'educazione, la sensibilizzazione e le campagne per la promozione della salute, rivolte a fornire informazioni circa le conseguenze del fumo, che finora si sono rivelate piuttosto efficaci per la riduzione del consumo di tabacco, nonché per le disposizioni restrittive, che hanno influito sulla quota di consumatori;

7.

chiede che la direttiva riveduta sui prodotti del tabacco sia in linea con il terzo programma pluriennale d'azione dell'UE per il periodo 2014-2020 intitolato "Salute per la crescita", il cui obiettivo è di promuovere le sinergie evitando al tempo stesso duplicazioni con i programmi e le azioni dell'Unione connessi;

Coniugare la protezione della salute con lo sviluppo economico

8.

conviene con la Commissione europea sulla necessità di considerare, in linea con gli articoli 114, 168 e 169 del TFUE, un elevato livello di protezione della salute in quanto base per la scelta tra le diverse opzioni politiche previste per la revisione della direttiva sui prodotti del tabacco; sottolinea inoltre che la tutela della salute costituisce un obiettivo irrinunciabile che deve tener conto dei fattori di promozione della salute e di prevenzione delle malattie, ad esempio le condizioni socioeconomiche, lo stile di vita, la cultura, l'istruzione e gli aspetti ambientali in tutti i settori pertinenti della società, onde identificare i fattori di rischio e ridurre i loro effetti negativi il prima possibile;

9.

esorta la Commissione e gli Stati membri a prendere in considerazione una modifica delle disposizioni proposte, in modo da assicurare l'adozione di una direttiva equilibrata che, pur mantenendo le necessarie avvertenze a tutela della salute dei consumatori, tenga conto anche della produzione e del valore economico di questa coltivazione;

10.

sostiene le misure tendenti a ridurre, sulla base di prove scientifiche, la capacità del tabacco di indurre dipendenza e la sua tossicità, e quelle rivolte a evitare in maniera obiettiva che venga ingenerata confusione nei consumatori, ad esempio utilizzando additivi che possano far credere che taluni prodotti del tabacco abbiano effetti salutari o terapeutici.

Protezione dell'occupazione e della produzione

11.

osserva che in numerose regioni dell'UE il tabacco è coltivato in suoli poco fertili e che la sua produzione richiede l'utilizzo di grandi quantità di fertilizzanti e di pesticidi;

12.

ricorda, secondo quanto già espresso nel proprio parere sulla politica agricola comune, che l'agricoltura europea deve necessariamente passare a modi di produzione sostenibili e adeguarsi ai cambiamenti climatici. In considerazione del loro impatto sull'ambiente, le coltivazioni di tabacco dovrebbero quindi essere sostituite da colture più sostenibili;

13.

invita la Commissione e gli Stati membri a prevedere un sostegno per le regioni dove il tabacco viene attualmente coltivato e dove vengono realizzati i relativi prodotti, per consentire a tali regioni di ristrutturare la loro produzione passando a prodotti diversi;

14.

invita la Commissione europea a valutare insieme con gli Stati membri un regime che possa compensare la perdita di posti di lavoro nel settore del tabacco e nell'industria degli imballaggi;

Gettito fiscale, rintracciabilità e misure di sicurezza, contrabbando

15.

ricorda che ogni anno nell'UE il gettito delle accise sui prodotti del tabacco ammonta a quasi 100 miliardi di euro, e che il commercio illecito ammonta attualmente a circa il 10 % del mercato, e compromette quindi un gettito di circa 10 miliardi di euro all'anno. Ciò dimostra l'esigenza di proteggere meglio il mercato europeo dalle minacce derivanti dal commercio illecito e di informare meglio i cittadini in merito ai rischi derivanti dal consumo di prodotti del tabacco di provenienza sconosciuta o non autorizzata, che non sono stati assoggettati ad alcun controllo di qualità e che pertanto costituiscono un rischio per la sicurezza dei consumatori;

16.

ritiene che le misure specifiche della proposta di direttiva riguardo la rintracciabilità e la lotta al contrabbando comporteranno un enorme onere economico e amministrativo per le imprese (in particolare le più piccole) e per gli Stati membri, cosa che comprometterà l'efficacia del provvedimento e sarà in contrasto con le corrispondenti disposizioni della Convenzione quadro per il controllo del tabacco dell'Organizzazione mondiale della sanità;

17.

richiama l'attenzione sul fatto che le confezioni non standardizzate sono attualmente presenti sui mercati nazionali o regionali in tutta Europa e la loro eliminazione potrebbe avere conseguenze negative sul reddito delle regioni dove le confezioni sono prodotte. Tale impatto economico negativo può essere particolarmente forte nelle aree che soffrono già a causa dell'attuale crisi economica;

18.

fa inoltre presente che tali misure di controllo serviranno a ben poco se i rimanenti contenuti della direttiva potranno favorire un aumento del contrabbando, specialmente in regioni e comuni frontalieri e del contrabbando in provenienza da paesi terzi, e chiede pertanto alla Commissione e agli Stati membri di intensificare la lotta al contrabbando;

Maggiore coerenza tra le politiche dell'UE

19.

ritiene incoerente e non necessaria la nuova definizione di sigaretto proposta, in quanto in contrasto con la direttiva 2011/64/UE del Consiglio, del 21 giugno 2011, relativa alla struttura e alle aliquote dell’accisa applicata al tabacco lavorato;

Sussidiarietà e atti delegati

20.

fa presente che la Commissione si riserva di intervenire attraverso atti delegati e di esecuzione esercitando ampi poteri per elaborare, successivamente e in maniera unilaterale, elementi essenziali della direttiva, come i livelli massimi di additivi, gli aromi o sapori che possono essere vietati nonché il contenuto, la collocazione e il formato delle avvertenze sanitarie;

21.

ritiene che il ricorso ad atti delegati, per come viene proposto, conferisca alla Commissione un potere eccessivo di attuazione discrezionale, cosa che potrebbe essere in contraddizione con il Trattato di Lisbona, il quale specifica che si può ricorrere ad atti delegati esclusivamente per definire elementi non essenziali di una direttiva, cosa che nel caso in questione non corrisponde ai fatti;

22.

per quanto riguarda i sigari, i sigaretti e il tabacco da pipa, fa presente che la proposta di direttiva prevede la soppressione automatica di alcune esenzioni contenute nel testo qualora intervenga un mutamento sostanziale della situazione in termini di aumento di volume delle vendite di almeno il 10 % in almeno 10 Stati membri o di aumento del 5 % di fumatori di età inferiore ai 25 anni. In 10 degli attuali 27 Stati membri il mercato di tali prodotti è estremamente piccolo e una variazione del 10 % potrebbe prodursi facilmente, rendendo così la misura priva di senso e generando una grande incertezza giuridica in questo comparto. Il CdR ritiene che tale disposizione sia eccessivamente generica ed ampia, cosa che potrebbe comportare un suo uso discrezionale da parte della Commissione.

II.   PROPOSTE DI EMENDAMENTO

Emendamento 1

Considerando 8

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

A norma dell'articolo 114, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (di seguito "il trattato"), in materia di protezione della salute occorre basarsi su un livello elevato di protezione, tenuto conto in particolare degli eventuali nuovi sviluppi fondati su riscontri scientifici. I prodotti del tabacco non sono una merce comune e, in ragione degli effetti particolarmente nocivi del tabacco, la protezione della salute merita un'attenzione particolare, soprattutto per ridurre la prevalenza del fumo tra i giovani.

A norma dell'articolo 114, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (di seguito "il trattato"), in materia di protezione della salute occorre basarsi su un livello elevato di protezione, tenuto conto in particolare degli eventuali nuovi sviluppi fondati su riscontri scientifici. I prodotti del tabacco non sono una merce comune e, in ragione degli effetti particolarmente nocivi del tabacco, la protezione della salute merita un'attenzione particolare, soprattutto per ridurre la prevalenza del fumo tra i giovani. Occorre promuovere campagne pubbliche di educazione e sensibilizzazione attraverso sessioni informative periodiche nelle scuole primarie e secondarie.

Motivazione

Dal punto di vista della salute pubblica, le campagne pubbliche di educazione e sensibilizzazione saranno più efficaci di semplice misure interventiste o proibizioniste basate su divieti arbitrari.

Emendamento 2

Considerando 13

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

Dati i diversi formati di segnalazione attualmente utilizzati, è difficile per i fabbricanti e gli importatori adempiere gli obblighi di segnalazione, mentre per gli Stati membri e la Commissione è gravoso confrontare, analizzare le informazioni ricevute e trarre le relative conclusioni. Stante ciò, è opportuno disporre di un unico formato obbligatorio per la segnalazione degli ingredienti e delle emissioni. È necessario garantire la massima trasparenza delle informazioni sui prodotti per la popolazione, tenendo nel contempo in adeguata considerazione i diritti di proprietà commerciale e intellettuale dei fabbricanti di prodotti del tabacco.

Dati i diversi formati di segnalazione attualmente utilizzati, è difficile per i fabbricanti e gli importatori adempiere gli obblighi di segnalazione, mentre per gli Stati membri e la Commissione è gravoso confrontare, analizzare le informazioni ricevute e trarre le relative conclusioni. Stante ciò, è opportuno disporre di un unico formato obbligatorio per la segnalazione degli ingredienti e delle emissioni. È necessario garantire la massima trasparenza delle informazioni sui prodotti per la popolazione, tenendo nel contempo in adeguata considerazione i diritti di proprietà commerciale e intellettuale dei fabbricanti di prodotti del tabacco e rispettando gli accordi dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC).

Motivazione

A livello internazionale, la Commissione europea ha dovuto notificare ufficialmente la proposta al Comitato per gli ostacoli tecnici agli scambi (OTC), poiché alcune delle misure previste rischiano di contravvenire alle norme in materia di commercio internazionale.

Emendamento 3

Considerando 18

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

Dato che la direttiva è incentrata sui giovani, per i prodotti del tabacco diversi dalle sigarette, dal tabacco da arrotolare e dal tabacco non da fumo, consumati principalmente daconsumatori meno giovani, occorre prevedere un'esenzione da alcune prescrizioni relative agli ingredienti fintantoché non intervenga un mutamento sostanziale della situazione in termini di volume delle vendite o di modelli di consumo tra i giovani.

Dato che la direttiva è incentrata sui giovani, per i prodotti del tabacco diversi dalle sigarette, e dal tabacco da arrotolare e dal tabacco non da fumo, consumati principalmenteda consumatori meno giovani, eccetto in specifiche comunità locali, occorre prevedere un'esenzione da alcune prescrizioni relative agli ingredienti fintantoché non intervenga un mutamento sostanziale della situazione in termini di volume delle vendite o di modelli di consumo tra i giovani.

Motivazione

Questo emendamento prende in considerazione l'approccio generale in merito alla direttiva concordato dal Consiglio Occupazione, politiche sociali, salute e consumatori nella riunione del 21 giugno 2013, in base al quale il divieto degli aromi caratterizzanti dovrebbe estendersi alle sigarette e al tabacco da arrotolare, lasciando da parte altri tipi di prodotti del tabacco.

Emendamento 4

Considerando 24

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

Per i prodotti del tabacco da fumo, diversi dalle sigarette e dal tabacco da arrotolare, consumati principalmente da consumatori meno giovani, occorre prevedere un'esenzione da alcune prescrizioni in materia di etichettatura fintantoché non intervenga un mutamento sostanziale della situazione in termini di volume delle vendite o di modelli di consumo tra i giovani. L'etichettatura di questi altri prodotti del tabacco deve seguire norme specifiche. Si deve garantire la visibilità delle avvertenze relative alla salute sui prodotti del tabacco non da fumo. Le avvertenze devono quindi essere apposte sulle due superfici principali dell'imballaggio dei prodotti del tabacco non da fumo.

Per i prodotti del tabacco da fumo, diversi dalle sigarette e dal tabacco da arrotolare, consumati principalmente da consumatori meno giovani, eccetto in specifiche comunità locali, occorre prevedere un'esenzione da alcune prescrizioni in materia di etichettatura fintantoché non intervenga un mutamento sostanziale della situazione in termini di volume delle vendite o di modelli di consumo tra i giovani. L'etichettatura di questi altri prodotti del tabacco deve seguire norme specifiche. Si deve garantire la visibilità delle avvertenze relative alla salute sui prodotti del tabacco non da fumo. Le avvertenze devono quindi essere apposte sulle due superfici principali dell'imballaggio dei prodotti del tabacco non da fumo. Verrà dedicata particolare attenzione al monitoraggio dei modelli di consumo dei prodotti di nicchia, come i prodotti per pipe ad acqua, presso le comunità etniche minoritarie negli Stati membri.

Emendamento 5

Considerando 30

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

Le vendite a distanza transfrontaliere di tabacco facilitano l'accesso dei giovani ai prodotti del tabacco e rischiano di compromettere il rispetto delle prescrizioni della legislazione in materia di lotta al tabagismo e in particolare della presente direttiva. Occorrono norme comuni relative a un sistema di notifica in modo che la presente direttiva possa realizzare appieno le sue potenzialità. Le disposizioni della presente direttiva sulla notifica delle vendite a distanza transfrontaliere di tabacco devono applicarsi ferma restando la procedura di notifica di cui alla direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione (1). Le vendite a distanza di prodotti del tabacco tra imprese e consumatori sono ulteriormente disciplinate dalla direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 1997, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza,che a decorrere dal 13 giugno 2014 sarà sostituita dalla direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori (2).

Le vendite a distanza transfrontaliere di tabacco potrebbero essere vietate dagli Stati membri perché facilitano l'accesso dei giovani ai prodotti del tabacco e rischiano di compromettere il rispetto delle prescrizioni della legislazione in materia di lotta al tabagismo e in particolare della presente direttiva. Occorrono norme comuni relative a un sistema di notifica in modo che la presente direttiva possa realizzare appieno le sue potenzialità. Le disposizioni della presente direttiva sulla notifica delle vendite a distanza transfrontaliere di tabacco devono applicarsi ferma restando la procedura di notifica di cui alla direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione (3). Le vendite a distanza di prodotti del tabacco tra imprese e consumatori sono ulteriormente disciplinate dalla direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 1997, riguardante la protezione deiconsumatori in materia di contratti a distanza[2], che a decorrere dal 13 giugno 2014 sarà sostituita dalla direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori (4).

Motivazione

Le vendite a distanza transfrontaliere costituiscono una piccola parte del commercio di tabacco. Esse possono facilitare l'accesso dei giovani ai prodotti del tabacco, e pertanto gli Stati membri dovrebbero essere messi in condizione di vietare tali vendite tra imprese e consumatori nel caso in cui venissero espresse preoccupazioni a livello regionale o nazionale. In assenza di tale divieto, occorreranno comunque norme comuni in materia di notifica, per garantire il pieno rispetto delle regole stabilite dalla direttiva.

Emendamento 6

Considerando 30

Inserire il seguente nuovo considerando dopo il considerando 30

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

 

Considerando il forte potenziale di reclutamento di nuovi (e giovani) consumatori, gli Stati membri dovrebbero abolire il principio della distribuzione gratuita di prodotti del tabacco (tramite punti di vendita online o nei luoghi pubblici).

Motivazione

L'emendamento proposto è collegato al punto 1 del progetto di parere: esigenza di ridurre il consumo di tabacco da parte del 70 % dei fumatori che inizia prima dei 18 anni.

Emendamento 7

Considerando 31

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

Tutti i prodotti del tabacco possono potenzialmente provocare mortalità, morbilità e disabilità e il loro consumo deve essere limitato. È di conseguenza importante seguire l'evoluzione dei prodotti del tabacco di nuova generazione. Occorre imporre ai fabbricanti e agli importatori un obbligo di notifica dei prodotti del tabacco di nuova generazione, fatto salvo il potere degli Stati membri di vietarli o autorizzarli. La Commissione deve seguire gli sviluppi e presentare una relazione dopo cinque anni dalla scadenza del termine di attuazione della presente direttiva in modo da valutare la necessità di eventuali sue modifiche.

Tutti i prodotti del tabacco possono potenzialmente provocare mortalità, morbilità e disabilità e il loro consumo deve essere limitato. È di conseguenza importante pertanto necessario promuovere piani e campagne pubbliche di educazione e sensibilizzazione sulle gravi conseguenze del fumo per la salute, nonché seguire l'evoluzione dei prodotti del tabacco di nuova generazione. Occorre imporre ai fabbricanti e agli importatori un obbligo di notifica dei prodotti del tabacco di nuova generazione, fatto salvo il potere degli Stati membri di vietarli o autorizzarli. La Commissione deve seguire gli sviluppi e presentare una relazione dopo cinque anni dalla scadenza del termine di attuazione della presente direttiva in modo da valutare la necessità di eventuali sue modifiche.

Motivazione

Dal punto di vista della salute pubblica, le campagne pubbliche di educazione e sensibilizzazione saranno più efficaci di semplice misure interventiste o proibizioniste basate su divieti arbitrari.

Emendamento 8

Articolo 2, punto 20)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento

 

"tabacco di nicchia": prodotti del tabacco, generalmente non da fumo e tabacchi da pipa, come i prodotti denominati Gutkha, Zarda, Sishaand Beedi e il tabacco da fiuto, che vengono tradizionalmente consumati da persone originarie del Sud-Est asiatico e da altre specifiche comunità;

Motivazione

Tale definizione manca nella direttiva.

Emendamento 9

Articolo 5, paragrafo 4

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

 

Gli Stati membri prescrivono ai fabbricanti e agli importatori di segnalare annualmente, a decorrere dal primo anno civile intero dall'entrata in vigore della presente direttiva, le loro spese in pubblicità, promozione e sponsorizzazioni per Stato membro.

Motivazione

Il presente emendamento deriva dai requisiti dell'articolo 13 della Convenzione quadro per il controllo del tabacco dell'Organizzazione mondiale della sanità. I dati in questione non sono attualmente disponibili nell'UE.

Emendamento 10

Articolo 6, paragrafo 4

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

4.   Gli Stati membri vietano l'impiego dei seguenti additivi nei prodotti del tabacco:

a)

le vitamine e gli altri additivi che creano l'impressione che un prodotto del tabacco produce benefici per la salute o comporta minori rischi per la salute;

b)

la caffeina e la taurina e altri additivi e composti stimolanti che presentano una connotazione di energia e di vitalità;

c)

gli additivi con proprietà coloranti delle emissioni.

4.   Gli Stati membri vietano l'impiego dei seguenti additivi nei prodotti del tabacco:

a)

le vitamine e gli altri additivi che creano l'impressione che un prodotto del tabacco produce benefici per la salute o comporta minori rischi per la salute;

b)

la caffeina e la taurina e altri additivi e composti stimolanti che presentano una connotazione di energia e di vitalità;

c)

gli additivi con proprietà coloranti delle emissioni.;

d)

gli additivi che accrescono la capacità della nicotina di indurre dipendenza.

Motivazione

Evidente. Questa aggiunta è stata richiesta anche dal Bundesrat (Camera delle regioni tedesca) nella sua decisione del 22 marzo 2013. (Cfr. http://dipbt.bundestag.de/dip21/brd/2012/0820-12B.pdf).

Emendamento 11

Articolo 6, paragrafo 10

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

I prodotti del tabacco diversi dalle sigarette, dal tabacco da arrotolare e dai prodotti del tabacco non da fumo sono esonerati dai divieti di cui ai paragrafi 1 e 5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 22 per revocare questa esenzione qualora intervenga un mutamento sostanziale della situazione, attestato da una relazione della Commissione.

I prodotti del tabacco diversi dalle sigarette, e dal tabacco da arrotolare e dai prodotti del tabacco non da fumo sono esonerati dai divieti di cui ai paragrafi 1 e 5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 22 per revocare questa esenzione qualora intervenga un mutamento sostanziale della situazione, attestato da una relazione della Commissione.

Motivazione

Questo emendamento prende in considerazione l'approccio generale in merito alla direttiva concordato dal Consiglio Occupazione, politiche sociali, salute e consumatori nella riunione del 21 giugno 2013.

Emendamento 12

Articolo 9, paragrafo 1, lettera c)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

(c)

occupano il 75 % della superficie esterna del fronte e del retro della confezione unitaria e dell'eventuale imballaggio esterno;

(c)

occupano il 75 % 65 % della superficie esterna del fronte e del retro della confezione unitaria e dell'eventuale imballaggio esterno;

Motivazione

In linea con l'approccio generale in merito alla direttiva concordato dal Consiglio Occupazione, politiche sociali, salute e consumatori nella riunione del 21 giugno 2013.

Emendamento 13

Articolo 9, paragrafo 1, lettera e)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

(e)

sono collocate in corrispondenza del bordo superiore della confezione unitaria e dell'eventuale imballaggio esterno e con lo stesso orientamento di ogni altra informazione che figura sulla confezione;

(e)

sono collocate in corrispondenza del bordo superiore o inferiore della confezione unitaria e dell'eventuale imballaggio esterno e con lo stesso orientamento di ogni altra informazione che figura sulla confezione;

Motivazione

I prodotti del tabacco di grandezza regolare racchiusi in confezioni cedevoli non hanno una chiusura di tipo "flip-top" e sul bordo superiore si trova la fascetta fiscale, la cui funzione è anche quella di chiudere la confezione. Imponendo la presenza di avvertenze combinate relative alla salute sul bordo superiore, si avrebbe la conseguenza di rendere impossibile questo tipo di prodotto. Per questo motivo si vuole rendere flessibile la collocazione delle avvertenze, senza pregiudicarne la necessaria visibilità, su questo tipo di confezioni introducendo l'opzione alternativa di posizionare l'avvertenza relativa alla salute sul bordo inferiore della confezione.

Emendamento 14

Articolo 9, paragrafo 1, lettera g)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

g)

rispettano, nel caso delle confezioni unitarie di sigarette, le seguenti dimensioni:

i)

altezza: non inferiore a 64 mm;

ii)

larghezza: non inferiore a 55 mm.

g)

rispettano, nel caso delle confezioni unitarie di sigarette, le seguenti dimensioni:

i)

altezza: non inferiore a 64 44 mm;

ii)

larghezza: non inferiore a 55 52 mm.

Emendamento 15

Articolo 13, paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento de CdR

Una confezione unitaria di sigarette ha forma parallelepipeda. Una confezione unitaria di tabacco da arrotolare ha la forma di una busta, ossia un sacchetto rettangolare con una aletta che lo chiude. L'aletta della busta copre almeno il 70 % del fronte della confezione. Una confezione unitaria di sigarette contiene almeno 20 sigarette. Una confezione unitaria di tabacco da arrotolare contiene almeno 40 g di tabacco.

Una confezione unitaria di sigarette ha forma parallelepipeda. Una confezione unitaria di tabacco da arrotolare ha la forma di una busta, ossia un sacchetto rettangolare con una aletta che lo chiude. L'aletta della busta copre almeno il 70 % del fronte della confezione. Una confezione unitaria di sigarette contiene almeno 20 sigarette. Una confezione unitaria di tabacco da arrotolare contiene almeno 40 g di tabacco.

Motivazione

L'articolo 13, paragrafo 1 della proposta di direttiva prevede che una confezione unitaria di tabacco da arrotolare abbia la forma di una busta. In genere, gli inasprimenti delle norme previsti dal progetto di direttiva, come l'aumento delle dimensioni per le avvertenze sulla salute da apporre ai pacchetti di sigarette e alle confezioni di tabacco da arrotolare appaiono utili in un'ottica di politica della salute. Il previsto divieto ad es. dei pacchetti combinati mediante una limitazione degli imballaggi ammessi alla sola busta per questo tipo di prodotti non reca però un miglioramento significativo della protezione della salute, in particolare perché gli interessi dei consumatori possono essere garantiti applicando sull'imballaggio delle avvertenze sulla salute in linea con gli orientamenti per l'applicazione di cui all'articolo 11 della Convenzione quadro dell’OMS per la lotta al tabagismo.

Bruxelles, 3 luglio 2013

Il presidente del Comitato delle regioni

Ramón Luis VALCÁRCEL SISO


(1)  GU L 178, 17.7.2000, pagg. 1-16.

(2)  GU L 144, 4.6.1997, pagg. 19-27 e GU L 304, 22.11.2011, pagg. 64-88.

(3)  GU L 178, 17.7.2000, pagg. 1-16.

(4)  GU L 144, 4.6.1997, pagg. 19-27 e GU L 304, 22.11.2011, pagg. 64-88.


Góra