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Documento 52013IR1617

Parere del Comitato delle regioni «Il riesame degli obiettivi chiave dell'Unione europea in materia di rifiuti»

GU C 280 del 27.9.2013, pagg. 44–49 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

27.9.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 280/44


Parere del Comitato delle regioni «Il riesame degli obiettivi chiave dell'Unione europea in materia di rifiuti»

2013/C 280/09

IL COMITATO DELLE REGIONI

sottolinea che il miglioramento della prevenzione dei rifiuti e la piena applicazione del principio "chi inquina paga" consentiranno di ridurre gli oneri finanziari e amministrativi che gravano sugli ERL incaricati della gestione dei rifiuti; chiede che vengano adottati obiettivi ambiziosi e vincolanti basati sui risultati migliori ottenuti fino ad oggi. Nella prospettiva 2020, la quantità dei rifiuti urbani pro capite dovrebbe essere ridotta del 10 % rispetto ai livelli registrati nel 2010;

chiede che agli Stati membri vengano assegnati degli obiettivi quantitativi vincolanti minimi e specifici per ciascuna delle categorie di rifiuti definiti riutilizzabili, tenuto conto del livello globale di rispetto degli obiettivi attuali in tutta l'UE;

è favorevole a valutare le strade percorribili per portare al 70 %, entro il 2025, l'obiettivo obbligatorio attuale in materia di riciclaggio dei rifiuti solidi urbani, tenuto conto del livello globale di rispetto di tale obiettivo in tutta l'UE; con obiettivi intermedi e periodi di transizione da negoziare;

invita ad adottare obiettivi di riciclaggio applicabili ai rifiuti industriali. Tali obiettivi potrebbero essere definiti in termini di materiali e non in funzione del tipo di rifiuto, e dovrebbero essere altrettanto ambiziosi di quelli fissati in materia di rifiuti domestici;

sottolinea la necessità di adottare le norme regolamentari comuni più rigorose in materia di selezione e pulizia dei rifiuti;. entro il 2020 il 100 % dei rifiuti dovrebbe essere oggetto di raccolta differenziata;

chiede che venga proibito, entro il 2020, lo smaltimento in discarica di tutti i rifiuti organici o biodegradabili che possano essere riutilizzati, riciclati integralmente o in parte, o abbiano un valore calorifico. L'obiettivo globale potrebbe tendere al 5 %, o meno, di rifiuti smaltiti in discarica, a prescindere dalla loro origine e natura;

è favorevole a valutare le strade percorribili per portare al 70 % gli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti di imballaggio di plastica, indipendentemente dal tipo di plastica e all'80 % quelli di riciclaggio degli imballaggi di vetro, metallo, carta, cartone e legno, tenuto conto del livello globale di rispetto degli obiettivi attuali in tutta l'UE, con obiettivi intermedi e periodi di transizione da negoziare.

Relatore

Michel LEBRUN (BE/PPE), membro del Parlamento della comunità francese

Testo di riferimento

Lettera di consultazione da parte della Commissione europea in data 14 dicembre 2012.

I.   RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO DELLE REGIONI

1.

ritiene che una politica responsabile e sostenibile in materia di prevenzione e gestione dei rifiuti debba puntare a ridurre quanto più possibile gli effetti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti sulla salute umana e sull'ambiente, nonché a preservare le risorse naturali e a reintrodurre i materiali nel circuito economico prima che diventino rifiuti;

2.

prende atto dei progressi compiuti sul fronte della prevenzione e del trattamento dei rifiuti grazie a un quadro regolamentare europeo proattivo. Nota con soddisfazione che un certo numero di Stati membri e di enti regionali e locali (ERL) si sono prefissi obiettivi più ambiziosi di quelli stabiliti dall'Unione europea (UE) in questo campo. La legislazione futura dovrà incoraggiare gli Stati membri e gli ELR meno avanzati a proseguire gli sforzi al fine di migliorare i loro risultati;

3.

prende atto che tra Stati membri esistono notevoli differenze in materia di gestione dei rifiuti. Si dovrebbe sostenere lo sviluppo di infrastrutture, metodi e capacità per una buona gestione dei rifiuti, da parte e per gli Stati membri e gli ERL meno avanzati in questo campo, rafforzando in particolare la cooperazione nazionale e territoriale ai livelli locale e internazionale;

4.

sottolinea l'importanza delle statistiche europee sui rifiuti per avere dati ancora più precisi anche per il livello regionale. Accoglie con favore in questo contesto il fatto che la base di dati Eurostat includa già i dati sul riciclaggio dei rifiuti urbani in diversi paesi. È utile esaminare le differenze nella gestione dei rifiuti perché differenze sostanziali all'interno dei paesi indicano l'importanza e il successo relativo delle politiche regionali (1);

5.

è consapevole del fatto che il presente parere viene elaborato a monte della valutazione e della revisione della normativa attualmente in vigore. I nuovi obiettivi che ne deriveranno dovrebbero corrispondere agli obiettivi ambiziosi esposti nella Tabella di marcia verso un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse (2) e da iscrivere nel 7o programma d'azione per l'ambiente (3) - che contribuirà al conseguimento degli obiettivi della strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva -, oltre a sostenere le misure previste dall'iniziativa UE sulla preservazione delle materie prime (4);

6.

si rallegra dell'invito rivoltogli dalla Commissione europea ad esprimersi sul riesame degli obiettivi dell'UE in materia di gestione di rifiuti nell'ambito della revisione della direttiva quadro relativa ai rifiuti (5), della direttiva relativa alle discariche di rifiuti (6) e della direttiva sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (7);

7.

ritiene che la proposta di obiettivi più ambiziosi a livello generale per l'UE, anche nel caso si stabiliscano periodi transitori e obiettivi intermedi per gli Stati membri, gli enti regionali e gli enti locali meno avanzati, debba prima prevedere l'analisi per ciascun territorio delle ragioni del non rispetto degli attuali obiettivi;

8.

sottolinea il ruolo di primo piano svolto dagli ERL nell'attuazione della legislazione europea in questo campo, nella creazione e nel finanziamento di infrastrutture per il trattamento e lo stoccaggio dei rifiuti e nella gestione operativa dei flussi. La gestione ottimale dei rifiuti rappresenta oggi una delle sfide più importanti per gli ERL. A questo proposito il CdR chiede di essere associato a tutte le fasi dell'elaborazione delle politiche che saranno adottate in materia;

9.

sottolinea di aver dimostrato, facendo della valutazione della politica europea relativa ai rifiuti una delle cinque priorità del suo programma di lavoro per la sussidiarietà nel 2013, la propria volontà di rafforzare la partecipazione degli ERL alla definizione dei nuovi obiettivi che dovranno conseguire. A tale riguardo, il CdR chiede che l'UE garantisca agli enti regionali e locali di poter intervenire e cooperare a un livello che rispetti appieno il principio di sussidiarietà. Il CdR ha consultato il proprio gruppo di esperti sulla sussidiarietà e i partner della rete di controllo in materia in merito agli aspetti della revisione della legislazione UE sui rifiuti legati alla sussidiarietà;

10.

segnala che l'adozione di nuovi obiettivi dovrà avvenire nel rispetto del principio di proporzionalità. Il CdR chiede che l'UE, in linea con il principio di precauzione, prenda in considerazione l'impatto che le nuove misure potrebbero esercitare sugli ERL, sui loro bilanci, sulle loro capacità amministrative e operative. Si dovrà prestare particolare attenzione alla fattibilità delle future politiche per gli Stati membri e gli ERL meno efficienti. L'adozione di obiettivi disaccoppiati, intermedi, nonché la concessione di una certa flessibilità operativa agli ERL saranno indispensabili per la realizzazione degli obiettivi finali. In questo contesto dovranno essere prese in considerazione le specificità geografiche, demografiche e socio-economiche;

11.

raccomanda che la revisione degli obiettivi si basi sul principio di prossimità. Tale principio sarà da intendersi in senso locale ma anche internazionale: la legislazione futura dovrà sostenere in via prioritaria il mantenimento e lo sviluppo delle attività di gestione dei rifiuti sul territorio europeo. Il CdR chiede che nella revisione degli obiettivi si faccia in modo di non danneggiare né la competitività né le pari opportunità degli attori pubblici e privati europei attivi nel settore e si sostenga questa settore dell'attività economica all'interno dell'Unione.

Per un linguaggio comune in materia di gestione dei rifiuti

12.

chiede che all'interno dell'Unione venga adottato un unico metodo, efficace e trasparente, per la contabilità dei rifiuti, in modo da consentire la razionalizzazione degli obiettivi e la comparabilità delle situazioni e dei progressi compiuti. Nell'adottare tale metodo occorrerà tenere conto delle specificità locali dei singoli Stati membri; il Comitato chiede in particolare che i quattro metodi attuali di calcolo per l'obiettivo dei rifiuti domestici e rifiuti analoghi della direttiva quadro relativa ai rifiuti (8) siano sostituiti da un solo metodo di calcolo trasparente, credibile e ambizioso;

13.

raccomanda di creare un lessico europeo che riprenda la terminologia esatta e completa riguardante i rifiuti, le modalità di trattamento, riutilizzazione, riciclaggio e valorizzazione utilizzate, le strutture e le infrastrutture come pure gli attori operanti in questo settore;

14.

incoraggia la creazione di una nomenclatura europea dei rifiuti che comprenda tutti i flussi di rifiuti al fine di permetterne una categorizzazione inconfutabile all'interno della gerarchia.

Direttiva quadro relativa ai rifiuti: per il rafforzamento e la definizione di nuovi obiettivi

15.

raccomanda il disaccoppiamento degli obiettivi e l'adozione, nell'ambito degli obiettivi globali che saranno assegnati a ciascun livello della gerarchia, di obiettivi distinti in base al tipo di flussi di rifiuti e materiali da trattare;

16.

chiede di fissare obiettivi specifici per materiali critici, che sono importanti per l'economia ma che non possono essere recuperati applicando soltanto obiettivi specifici per flussi di rifiuti;

17.

chiede che sia adottato il principio di commutazione automatica dei diversi tipi di rifiuti al livello più elevato della gerarchia loro accessibile. La natura dei materiali contenuti nei rifiuti deve avere la precedenza sul tipo di rifiuto al momento della categorizzazione dei flussi di rifiuti nel quadro della gerarchia;

18.

auspica che il finanziamento dell'UE sia destinato in via prioritaria alle attività che rientrano nei livelli più elevati della gerarchia. L'assegnazione di sovvenzioni per progetti riguardanti livelli inferiori dovrebbe essere subordinata all'attuazione preliminare di tutte le misure necessarie al conseguimento degli obiettivi fissati per i livelli superiori.

Prevenzione

19.

osserva che la gestione dei rifiuti consente di limitare solo parzialmente l'impatto sull'ambiente. È quindi necessario promuovere una gestione sostenibile dei rifiuti che incoraggi a sostituire le risorse naturali con materiali ricavati dai rifiuti stessi. La prevenzione dei rifiuti resta la via principale per ridurre l'onere che grava sull'ambiente;

20.

sottolinea che il miglioramento della prevenzione dei rifiuti e la piena applicazione del principio "chi inquina paga" consentiranno di ridurre gli oneri finanziari e amministrativi che gravano sugli ERL incaricati della gestione dei rifiuti;

21.

chiede che venga innalzato il livello dei requisiti in materia di prevenzione dei rifiuti. Si dovrebbero adottare obiettivi ambiziosi e vincolanti basati sui risultati migliori ottenuti fino ad oggi. In questo senso, nella prospettiva 2020, la quantità dei rifiuti urbani pro capite dovrebbe essere ridotta del 10 % rispetto ai livelli registrati nel 2010; tuttavia, nel caso di conflitto tra l'obiettivo generale di riduzione dei rifiuti della nuova direttiva e l'obiettivo pro capite, è il primo che dovrebbe essere considerato preminente;

22.

invita ad adottare delle misure intese a ridurre gli sprechi alimentari e i rifiuti di imballaggio e a individuare ulteriori possibilità di assistere le famiglie bisognose e indigenti fornendo loro prodotti alimentari ancora commestibili. Tali misure dovrebbero promuovere una migliore informazione dei consumatori riguardo alle date limite di consumo e alle date di scadenza dei prodotti, rispetto all'impronta di carbonio di questi ultimi e ai vantaggi ambientali degli imballaggi riutilizzabili. Occorre compiere degli sforzi per sensibilizzare i cittadini alla necessità di adattare le quantità acquistate ai loro bisogni reali e di tener conto del tipo di imballaggio ai fini delle loro decisioni d'acquisto. Inoltre, occorrerebbe includere il tema della riduzione degli sprechi alimentari nella formazione in materia di produzione, trasformazione, gastronomia e commercio.

Responsabilità allargata di produttori e importatori, design ecologico

23.

osserva che, in alcuni casi, il principio di responsabilità allargata dei produttori o degli importatori ha dimostrato di essere uno strumento efficace della politica a favore della prevenzione dei rifiuti. Oltre a una sistematizzazione della raccolta dei prodotti usati, tale strumento rappresenta, per i produttori e gli importatori, un incentivo efficace a modificare la concezione dei prodotti al fine di migliorarne l'efficienza e il design dal punto di vista ecologico;

24.

riconosce che i costi creati da questa responsabilità allargata di produttori e importatori si ripercuotono sui consumatori finali senza che i margini realizzati siano immessi nel processo di gestione dei rifiuti. Il CdR chiede che le risorse rese disponibili dall'attuazione e dal controllo delle misure adottate nel quadro di questo principio siano destinate al finanziamento di infrastrutture dedicate alla selezione, alla preparazione per la riutilizzazione e al riciclaggio dei rifiuti;

25.

chiede che principio di gestione responsabile dei prodotti venga introdotto nella normativa UE sui rifiuti per dare ai commercianti al dettaglio una maggiore responsabilità nel sostegno alla raccolta e alla restituzione dei prodotti ai fabbricanti;

26.

ritiene che si debba esigere dagli Stati membri un'analisi comparativa dei prodotti correnti in cui è normale l'obsolescenza programmata, valutandone la longevità, la riparabilità e la riutilizzabilità. Questi dati dovrebbero quindi essere usati per fissare standard minimi entro cinque anni. Ai produttori si dovrebbe chiedere di vendere prodotti con garanzie estese e di rendere disponibili parti di ricambio per le riparazioni. Si dovrebbero sostenere le imprese che forniscono prodotti di consumo, come i grandi elettrodomestici, sotto forma di servizio invece che di vendita, in quanto ciò farà aumentare la domanda di prodotti concepiti per durare a lungo ed essere riparati;

27.

auspica un rafforzamento della legislazione in materia di progettazione ecologica al fine di ottimizzare le procedure di smontaggio, pulizia, riciclaggio e valorizzazione dei rifiuti sin dalla fase di concezione dei prodotti. L'adozione dei requisiti più rigorosi in materia favorirebbe l'ascesa di taluni tipi di rifiuti nella gerarchia;

28.

si dichiara favorevole a un maggiore sostegno da parte dell'UE al settore della ricerca e dello sviluppo nel settore della progettazione e della concezione ecologica tramite i fondi strutturali, il Fondo di coesione e la Banca europea per gli investimenti. Tale sforzo deve essere accompagnato da una maggiore vigilanza rispetto alle eventuali distorsioni della concorrenza che potrebbero risultare dall'adozione delle nuove norme.

Riutilizzo e preparazione al riutilizzo

29.

chiede che agli Stati membri vengano assegnati degli obiettivi quantitativi vincolanti minimi e specifici per ciascuna delle categorie di rifiuti definiti riutilizzabili, tenuto conto del livello globale di rispetto degli obiettivi attuali in tutta l'UE;

30.

sottolinea le potenzialità insite nel riutilizzo e nella preparazione al riutilizzo dei rifiuti per lo sviluppo dell'economia circolare. Andrebbero adottate delle misure di sostegno ai soggetti attivi in questo settore, sotto forma di agevolazioni all'accesso ai flussi di rifiuti, assistenza finanziaria o aiuto alla costituzione del loro progetto economico e commerciale;

31.

raccomanda di associare gli attori dell'economia sociale all'elaborazione della futura legislazione europea relativa al riutilizzo e alla preparazione al riutilizzo dei rifiuti.

Riciclaggio

32.

si rammarica che, malgrado un progressivo miglioramento delle cifre del riciclaggio e della valorizzazione energetica, notevoli quantità di materiali riciclabili o recuperabili continuino a essere smaltiti in discarica o inceneriti in impianti a scarso rendimento energetico. La legislazione futura dovrebbe puntare a un migliore utilizzo delle risorse contenute nei rifiuti;

33.

è favorevole a valutare le strade percorribili per portare al 70 %, entro il 2025, l'obiettivo obbligatorio attuale in materia di riciclaggio dei rifiuti solidi urbani, tenuto conto del livello globale di rispetto di tale obiettivo in tutta l'UE (9). Nell'ambito dell'obiettivo generale medio per l'UE, si dovrebbero negoziare obiettivi intermedi e periodi di transizione con gli Stati membri e gli ERL, in special modo con quelli meno avanzati;

34.

prevede che un innalzamento degli obiettivi generali comporterà il riorientamento verso il riciclaggio di una parte dei flussi di rifiuti destinati all'incinerazione o allo smaltimento in discarica. L'aumento dei volumi di rifiuti da riciclare richiederà la creazione di nuove infrastrutture e nuovi investimenti nel settore. Gli ERL, che per la maggior parte sono i responsabili operativi della gestione dei rifiuti, dovrebbero poter beneficiare di un sostegno logistico e finanziario in caso di necessità. Allo stesso tempo, occorre sostenere anche la preservazione delle materie prime e il riutilizzo dei materiali;

35.

ribadisce la richiesta che l'UE si doti di un quadro giuridico riguardo all'obiettivo del riciclaggio dei rifiuti organici nell'ambito della direttiva quadro relativa ai rifiuti riveduta. Tale quadro permetterebbe di incoraggiare il settore e di fissare degli obiettivi quantitativi, al tempo stesso lasciando a ciascuno Stato membro ed ERL la libertà di cooperare e di organizzare questo riciclaggio in funzione delle proprie specificità;

36.

chiede che venga riservata un'attenzione particolare all'utilizzo dei rifiuti organici. Si dovrebbero incoraggiare gli ERL ad adottare misure tese a favorire il giardinaggio ecologico e il compostaggio individuale, nonché a dotarsi di capacità proprie di stoccaggio e trattamento dei rifiuti organici;

37.

si dichiara favorevole all'ottimizzazione del riciclaggio dei rifiuti organici e chiede che ne venga proibito lo smaltimento in discarica e limitata l'incinerazione. È necessario armonizzare a livello europeo le condizioni qualitative del composto e stabilire sistemi di garanzia di qualità per i suoi prodotti assicurando così un livello elevato di protezione dell'ambiente;

38.

invita ad adottare obiettivi di riciclaggio applicabili ai rifiuti industriali. Tali obiettivi potrebbero essere definiti in termini di materiali e non in funzione del tipo di rifiuto, e dovrebbero essere altrettanto ambiziosi di quelli fissati in materia di rifiuti domestici;

39.

richiama l'attenzione sul fatto che l'inserimento dei rifiuti industriali nel flusso destinato al riciclaggio aumenterà in misura considerevole l'onere che grava sugli ERL. È quindi essenziale assicurare che tali enti possano disporre delle risorse necessarie per lo svolgimento delle loro funzioni. Per questo motivo, il principio "chi inquina paga" dovrebbe trovare piena applicazione in tutti gli Stati membri;

40.

sottolinea la necessità di adottare le norme regolamentari comuni più rigorose in materia di selezione e pulizia dei rifiuti, da destinare non soltanto alle famiglie e alle industrie, ma anche agli stessi centri di smistamento. Entro il 2020 il 100 % dei rifiuti dovrebbe essere oggetto di raccolta differenziata. Il Comitato ritiene inoltre che sia necessario concordare con gli Stati membri e gli enti locali e regionali che non abbiano ancora compiuto progressi soddisfacenti in materia di riciclaggio dei rifiuti degli obiettivi intermedi e dei periodi di transizione. Raccomanda altresì che, accanto a obiettivi più ambiziosi in materia di raccolta e selezione dei rifiuti, siano previste risorse finanziarie adeguate e siano rafforzate le azioni di controllo.

La valorizzazione energetica

41.

appoggia la richiesta (10) rivolta dal Parlamento europeo alla Commissione europea affinché proponga il divieto dell'incinerazione dei rifiuti riciclabili e organici entro il 2020, ma escluderebbe gli impianti che raggiungono alti livelli di efficienza attraverso la produzione di calore, la produzione combinata di calore ed elettricità o la cogenerazione, tenendo conto a tal fine delle caratteristiche fisicochimiche dei rifiuti;

42.

esprime preoccupazione poiché gli inceneritori attualmente operativi in taluni Stati dell'UE potrebbero bruciare una quantità di rifiuti non riciclabili maggiore della produzione totale all'interno di tali Stati. Tale situazione comporta il rischio che vengano destinati agli incineratori dei flussi di rifiuti che potrebbero essere riciclati o riutilizzati;

43.

si rammarica che, per garantire la continuità di incineratori in sovrannumero o in sovraccapacità, alcuni Stati membri non abbiano sufficientemente investito nella prevenzione, nella selezione e nel riciclaggio;

44.

chiede di rivolgere un'attenzione particolare all'esame di ogni investimento o finanziamento futuro di infrastrutture di incinerazione o di valorizzazione energetica dei rifiuti. Finanziamenti dai fondi strutturali e di coesione dovrebbero essere assegnati a tali progetti soltanto nella misura in cui essi si iscrivano in un quadro coerente di gestione dei rifiuti, comprendente infrastrutture sufficienti ad assicurare, a monte, la selezione, la pulizia e il riciclaggio dei rifiuti raccolti;

45.

auspica che le infrastrutture consacrate alla valorizzazione energetica dei rifiuti siano dotate degli standard più elevati in materia di recupero di calore, produzione di energia, limitazione delle emissioni di CO2 nonché recupero e sfruttamento delle scorie. Questi standard dinamici e comuni vanno definiti a livello europeo.

Direttiva relativa alle discariche di rifiuti

46.

chiede che venga proibito, entro il 2020, lo smaltimento in discarica di tutti i rifiuti organici o biodegradabili che possano essere riutilizzati, riciclati integralmente o in parte, o abbiano un valore calorifico. L'obiettivo globale potrebbe tendere al 5 %, o meno, di rifiuti smaltiti in discarica, a prescindere dalla loro origine e natura;

47.

osserva che l'aumento delle tariffe applicate per tonnellata di rifiuti collocati in discarica costituirebbe uno strumento efficace per limitare la quantità di rifiuti e favorire il riorientamento dei flussi di rifiuti verso i livelli superiori della gerarchia. I livelli di tariffazione dovranno essere fissati in funzione della loro efficacia. Per evitare che si verifichino distorsioni all'interno del settore l'UE potrebbe prendere in considerazione un'armonizzazione di questa tariffazione, stabilendo degli standard minimi.

Direttiva sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio

48.

è favorevole a valutare le strade percorribili per portare al 70 % gli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti di imballaggio di plastica, indipendentemente dal tipo di plastica, e all'80 % quelli di riciclaggio degli imballaggi di vetro, metallo, carta, cartone e legno, tenuto conto del livello globale di rispetto degli obiettivi attuali in tutta l'UE (11). Nell'ambito di questi obiettivi generali medi per l'UE, si dovrebbero negoziare e concordare obiettivi intermedi e periodi di transizione con i singoli Stati membri ed ELR, in special modo con i meno avanzati;

49.

osserva che il principio di responsabilità dei produttori o degli importatori ha dimostrato di essere uno strumento efficace della politica a favore della prevenzione dei rifiuti di imballaggio. L'obbligo di effettuare il recupero in proprio o tramite organismi di gestione potrebbe rivelarsi indispensabile alla responsabilizzazione di questi ultimi.

Per la coesione territoriale in materia di gestione dei rifiuti

50.

chiede che la futura legislazione si basi sui principi comuni di gestione integrale dei flussi di rifiuti, attuazione della gerarchia, trasparenza della gestione operativa, del finanziamento, dei costi, delle misure fiscali in vigore, del controllo, della tracciabilità e considerazione del ruolo svolto dagli ERL e dai loro organi di cooperazione. La trasparenza degli schemi di attuazione delle legislazione europea consentirà di mettere a confronto le varie situazioni, di valutare le diverse pratiche e di costituire progressivamente una base comune di buone prassi condivise;

51.

chiede che la fissazione di obiettivi ambiziosi per il 2020 sia accompagnata dall'adozione di tabelle di marcia specifiche da negoziare con ciascuno Stato membro e, se del caso, con gli enti regionali o locali competenti. Esse dovrebbero comprendere un calendario provvisorio e stabilire degli obiettivi intermedi adatti a ogni tipologia di rifiuti e livello della gerarchia, obiettivi che potrebbero essere conseguiti in un certo Stato membro in tempi più lunghi rispetto all'obiettivo medio generale per l'UE. Una misura di questo tipo garantirebbe che gli enti meno avanzati possano recuperare terreno, ma - al tempo stesso - sosterrebbe gli sforzi compiuti dagli enti più efficienti;

52.

chiede che il principio generale di prossimità sia alla base di tutte le politiche adottate dall'UE in materia di gestione e trattamento dei rifiuti. Secondo questo principio, i piani di gestione dei rifiuti dovrebbero favorire il trattamento dei rifiuti il più vicino possibile al luogo di produzione, anche se si prevede che la spedizione di rifiuti nell'ambito dell'attuale quadro dell'UE dovrà continuare nei casi in cui la soluzione locale sia impraticabile. In questo contesto, le capacità annuali autorizzate per il trattamento o lo stoccaggio dovrebbero essere riservate in via prioritaria alla produzione locale e regionale. Il Comitato raccomanda inoltre di far sì che i soggetti pubblici e privati che operano nella gestione dei rifiuti siano soggetti locali, in modo da ridurre l'impatto ambientale legato al trasporto e rendere possibile la creazione di nuovi posti di lavoro a livello locale. Per questo passaggio verso un'economia più circolare dovrebbe essere fissato un orizzonte temporale realistico per permettere lo sviluppo delle infrastrutture e dei meccanismi di pianificazione;

53.

chiede che vengano previsti dei meccanismi di concertazione e di collaborazione tra gli ERL, in particolare a livello transfrontaliero. La costituzione di poli regionali di gestione e trattamento dei rifiuti dovrebbe essere incoraggiata e inquadrata dall'UE, in modo da consentire una razionalizzazione della gestione dei flussi di rifiuti e un utilizzo ottimale delle infrastrutture e risorse disponibili in questo settore;

54.

insiste affinché la concessione di sovvenzioni europee sia sempre subordinata alla convalida, da parte dell'UE, dei piani di gestione presentati dagli Stati membri richiedenti, al fine di garantire la coerenza delle politiche realizzate ed evitare investimenti inutili o addirittura controproducenti. Gli investimenti dovrebbero essere in linea con gli obiettivi definiti nei piani per la gestione dei rifiuti;

55.

chiede che gli attori e le infrastrutture che costituiscono un polo regionale transfrontaliero possano essere presi in considerazione nel quadro della realizzazione e della valutazione del piano nazionale di gestione dei rifiuti dello Stato membro sul cui territorio sia stabilita una parte di questi attori e infrastrutture;

56.

sostiene la creazione di una piattaforma europea di informazione che registri le migliori pratiche attuate sul territorio dell'Unione - o anche al di fuori - in materia di prevenzione e gestione dei rifiuti. Tale piattaforma dovrebbe tenere conto del concetto di collaborazione regionale permettendo agli ERL interessati di avviare delle sinergie con i loro omologhi, anche transfrontalieri. La piattaforma faciliterà lo scambio di informazioni e l'attuazione progressiva di buone pratiche comuni a livello europeo.

Bruxelles, 4 luglio 2013

Il presidente del Comitato delle regioni

Ramón Luis VALCÁRCEL SISO


(1)  Relazione AEA n. 2/2013.

(2)  COM(2011) 571 final, CdR 140/2011 fin.

(3)  COM(2012) 710 final.

(4)  COM(2011) 25 final.

(5)  2008/98/CE.

(6)  99/31/CE.

(7)  94/62/CE.

(8)  Decisione della Commissione europea 2011/753/UE.

(9)  È uno dei risultati emersi con evidenza dalla consultazione sugli aspetti legati alla sussidiarietà della revisione della legislazione UE sui rifiuti

(10)  Risoluzione del Parlamento europeo del 24 maggio 2012 su un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse (2011/2068 (INI)).

(11)  È uno dei risultati emersi con evidenza dalla consultazione sugli aspetti legati alla sussidiarietà della revisione della legislazione UE sui rifiuti.


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