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Document 62013TN0412
Case T-412/13: Action brought on 9 August 2013 — Chin Haur Indonesia v Council
Causa T-412/13: Ricorso proposto il 9 agosto 2013 — Chin Haur Indonesia/Consiglio
Causa T-412/13: Ricorso proposto il 9 agosto 2013 — Chin Haur Indonesia/Consiglio
GU C 274 del 21.9.2013, p. 27–28
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
GU C 274 del 21.9.2013, p. 20–21
(HR)
21.9.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 274/27 |
Ricorso proposto il 9 agosto 2013 — Chin Haur Indonesia/Consiglio
(Causa T-412/13)
2013/C 274/43
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Chin Haur Indonesia, PT (Tangerang, Indonesia) (rappresentanti: T. Müller-Ibold e F.-C. Laprévote, avvocati)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare parzialmente l’articolo 1, paragrafi 1 e 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 501/2013 del Consiglio (1), nella parte in cui estende il dazio antidumping alla ricorrente e rigetta la richiesta di esenzione della ricorrente; |
— |
condannare il Consiglio a pagare le spese legali e le altre spese sostenute dalla ricorrente in relazione alla presente causa; e |
— |
adottare qualsiasi altra misura che il Tribunale ritenga opportuna. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.
1) |
Primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione e il Consiglio non hanno dimostrato un’elusione in relazione alle importazioni indonesiane e, perciò, hanno commesso un manifesto errore di valutazione, in quanto:
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2) |
Secondo motivo, vertente sul fatto che il Consiglio ha erroneamente ritenuto che la ricorrente non fosse collaborativa e che tale diniego di collaborazione giustificasse il diniego della sua esenzione, in quanto:
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3) |
Terzo motivo, vertente sulla violazione dei diritti della ricorrente ad un equo processo durante l’inchiesta, in quanto:
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4) |
Quarto motivo, vertente sul fatto che il diniego di concedere alla ricorrente un’esenzione costituisce una violazione del principio di parità di trattamento, in quanto:
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5) |
Quinto motivo, vertente sul fatto che le constatazioni del regolamento di esecuzione sul pregiudizio e sul dumping contrastano con il regolamento antidumping di base, in quanto:
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(1) Regolamento di esecuzione (UE) n. 501/2013 del Consiglio, del 29 maggio 2013, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 990/2011 sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni di biciclette spedite dall’Indonesia, dalla Malaysia, dallo Sri Lanka e dalla Tunisia, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarate originarie dell’Indonesia, della Malaysia, dello Sri Lanka e della Tunisia (GU L 153, pag. 1).