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Document 62013TN0398

    Causa T-398/13: Ricorso proposto il 2 agosto 2013 — TVR Automotive/UAMI — TVR Italia (TVR)

    GU C 274 del 21.9.2013, p. 24–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
    GU C 274 del 21.9.2013, p. 18–18 (HR)

    21.9.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 274/24


    Ricorso proposto il 2 agosto 2013 — TVR Automotive/UAMI — TVR Italia (TVR)

    (Causa T-398/13)

    2013/C 274/40

    Lingua in cui è stato redatto il ricorso: il tedesco

    Parti

    Ricorrente: TVR Automotive Ltd (Whiteley, Regno Unito) (rappresentante: A. von Mühlendahl e H. Hartwig, avvocati)

    Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

    Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: TVR Italia Srl (Milano, Italia)

    Conclusioni

    La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 14 maggio 2013 nel procedimento R 823/2011-2;

    respingere il ricorso proposto il 14 aprile 2013 dalla TVR Italia Srl contro la decisione della divisione di opposizione dell’Ufficio del 14 febbraio 2011, B 313 248;

    condannare alle spese l’Ufficio convenuto e la TVR Italia Srl, qualora questa partecipasse al procedimento.

    Motivi e principali argomenti

    Richiedente il marchio comunitario: TVR Italia Srl

    Marchio comunitario di cui trattasi: marchio figurativo contenente gli elementi verbali «TVR ITALIA» per prodotti e servizi delle classi 12, 25 e 37 — domanda di marchio comunitario n. 5 699 954

    Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la ricorrente

    Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: marchi denominativi nazionale e comunitario «TVR» per prodotti e servizi delle classi 9, 11, 12, 25 e 41

    Decisione della divisione d'opposizione: accoglimento parziale dell’opposizione

    Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione della divisione d’opposizione e rigetto dell’opposizione

    Motivi dedotti:

    violazione dell’articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 207/2009;

    violazione del principio della res iudicata o del ne bis in idem, nonché dell’articolo 42, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, in combinato disposto con l’articolo 15 del regolamento n. 207/2009


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